Regolamento (UE) 2021/888
Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il nuovo programma "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027, unificando sotto un unico quadro le attività di solidarietà interne all’Unione e quelle connesse agli aiuti umanitari. Il programma mira a rafforzare coesione, solidarietà, cittadinanza attiva e competenze dei giovani, con particolare attenzione all’inclusione dei giovani con minori opportunità e alla qualità delle attività finanziate. Sono disciplinati in dettaglio azioni ammissibili, requisiti per volontari e organizzazioni, marchio di qualità, regole di finanziamento, governance decentrata tramite agenzie nazionali, controllo finanziario e valutazione. Il testo abroga i regolamenti precedenti ma salva la continuità delle azioni avviate e prevede l’applicazione retroattiva dal 1º gennaio 2021.
Istituisce il programma dell’Unione "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027, disciplinandone obiettivi, azioni, finanziamento, partecipazione, gestione, controllo e valutazione, e abroga i precedenti regimi del 2018 e del 2014.
Ambito di applicazione
Si applica al programma UE "corpo europeo di solidarietà" nel quadro del QFP 2021-2027, con efficacia dal 1º gennaio 2021 e applicazione a tutti gli Stati membri. Riguarda giovani di norma tra 18 e 30 anni, e tra 18 e 35 anni per il volontariato nel Corpo volontario europeo di aiuto umanitario; consente la registrazione di candidati dai 17 anni. Si applica a soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, e a organizzazioni internazionali, purché titolari di marchio di qualità; prevede anche la partecipazione di paesi terzi associati, paesi e territori d’oltremare e, in casi limitati, soggetti di paesi terzi non associati. Restano escluse, in particolare, le attività che sostituiscono tirocini o posti di lavoro, le attività di volontariato nel settore umanitario svolte in aree con conflitti armati in corso, nonché le operazioni o strutture contrarie alle norme internazionali sui diritti umani.
Regolamento (UE) 2021/888 sul corpo europeo di solidarietà
Il regolamento istituisce il nuovo quadro giuridico del programma "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027, in continuità con le iniziative precedenti ma con una struttura unificata per le attività di solidarietà all’interno dell’Unione e per il volontariato connesso agli aiuti umanitari nei paesi terzi. La finalità dichiarata è rafforzare coesione, solidarietà, democrazia, cittadinanza attiva e inclusione sociale, offrendo ai giovani opportunità di impegno di qualità e valorizzazione delle competenze.
Finalità e contesto sistematico
Il regolamento si colloca nel quadro dei valori dell’Unione, richiamando la solidarietà come principio fondante e collegando il programma alla strategia UE per i giovani, al programma Erasmus+ e al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Nei considerando emerge la volontà di promuovere attività di solidarietà accessibili, inclusive, sicure e di elevata qualità, con attenzione al valore aggiunto europeo, alla dimensione di apprendimento non formale e alla complementarità con i sistemi nazionali di volontariato e servizio civile.
Struttura del programma
Il programma è articolato in due sezioni:
- la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali;
- la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari, denominate Corpo volontario europeo di aiuto umanitario.
Le azioni finanziabili comprendono volontariato, progetti di solidarietà, attività di rete e misure di qualità e sostegno. Le attività devono presentare un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio per la loro dimensione transnazionale, per la capacità di integrare altre politiche o per l’impiego di strumenti di trasparenza e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento.
Definizioni e soggetti coinvolti
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per delimitare l’ambito operativo del programma. In particolare:
- il "candidato registrato" è il giovane che si iscrive al portale per manifestare interesse, senza ancora partecipare a un’attività;
- il "partecipante" è il giovane effettivamente coinvolto in un’attività di solidarietà;
- i "giovani con minori opportunità" sono coloro che incontrano ostacoli economici, sociali, culturali, geografici, sanitari o connessi a disabilità o contesto migratorio;
- l’"organizzazione partecipante" è il soggetto pubblico o privato, locale, regionale, nazionale o internazionale, che abbia ottenuto il marchio di qualità.
Sono inoltre definiti il marchio di qualità, il portale del corpo europeo di solidarietà, i centri risorse, il progetto di solidarietà e le attività di aiuto umanitario.
Attività di solidarietà nella sezione giovani
Nella sezione dedicata alle sfide sociali, il programma sostiene attività di volontariato e progetti di solidarietà. Il volontariato deve includere una componente di apprendimento e formazione, non può sostituire tirocini o posti di lavoro, non è equiparato al lavoro e richiede un accordo scritto che disciplini diritti, obblighi, durata, luogo della mobilitazione, compiti e copertura assicurativa. Le attività possono essere transfrontaliere o nazionali; quelle nazionali devono essere aperte a tutti i giovani, con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità.
I progetti di solidarietà sono iniziative di gruppo, non retribuite e di durata massima di 12 mesi, promosse da almeno cinque partecipanti per rispondere a bisogni concreti delle comunità. Anche tali progetti non possono sostituire tirocini o posti di lavoro.
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
La sezione umanitaria è più rigorosa sul piano sostanziale e territoriale. Le attività devono contribuire ad aiuti umanitari basati sui bisogni, alla tutela della vita, alla prevenzione e mitigazione della sofferenza e al rafforzamento della resilienza delle comunità colpite. Devono svolgersi nel rispetto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza e del principio di non nuocere.
Il volontariato umanitario può essere svolto solo in regioni di paesi terzi in cui siano in corso attività e operazioni di aiuto umanitario e in assenza di conflitti armati internazionali o non internazionali. Il regolamento pone particolare enfasi sulla sicurezza dei volontari, sulla cooperazione con partner umanitari e attori locali e, se del caso, sul coinvolgimento di donne e gruppi di donne.
Requisiti di età e registrazione
La partecipazione ordinaria al programma richiede la registrazione preventiva nel portale del corpo europeo di solidarietà. I giovani possono registrarsi dai 17 anni; tuttavia, per iniziare un’attività di volontariato o un progetto di solidarietà nella sezione giovani occorre avere almeno 18 anni e non più di 30 anni. Per il volontariato umanitario il limite è elevato a 35 anni.
Inclusione, accessibilità e giovani con minori opportunità
Uno degli assi portanti del regolamento è l’inclusione dei giovani con minori opportunità. L’articolo 16 impone alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi terzi associati di adottare misure specifiche ed efficaci per garantire pari accesso. Entro il 9 dicembre 2021 la Commissione deve elaborare un quadro di misure per l’inclusione e relative linee guida; le agenzie nazionali devono tradurre tali misure in piani d’azione inclusivi inseriti nei rispettivi programmi di lavoro.
Il regolamento prevede anche, se del caso, sostegno finanziario e prefinanziamenti per facilitare la partecipazione. Nei considerando si richiede altresì di ridurre ostacoli giuridici e amministrativi, ad esempio in materia di visti, permessi di soggiorno e tessera europea di assicurazione malattia per le attività transfrontaliere.
Organizzazioni partecipanti e marchio di qualità
Il programma è aperto a soggetti pubblici o privati e organizzazioni internazionali, ma l’accesso operativo passa attraverso il marchio di qualità. Il marchio attesta che l’organizzazione soddisfa requisiti come parità di trattamento, non discriminazione, sicurezza, qualità dell’offerta, adeguate modalità di volontariato, assenza di sostituzione di lavoro e rispetto del divieto del fine di lucro.
Il marchio è riesaminato periodicamente e può essere revocato in caso di perdita dei requisiti. Esso non genera automaticamente il diritto al finanziamento, ma costituisce prerequisito per le azioni di volontariato. Al termine dell’attività, su richiesta del partecipante, l’organizzazione deve rilasciare un certificato dei risultati di apprendimento, anche in forma Youthpass o Europass.
Finanziamento e gestione del programma
La dotazione finanziaria complessiva è fissata a 1.009.000.000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La ripartizione indicativa è del 94% per il volontariato di cui all’articolo 7 e per i progetti di solidarietà, e del 6% per il volontariato umanitario di cui all’articolo 10, con un massimo del 20% destinabile alle attività nazionali. La dotazione può coprire anche assistenza tecnica e amministrativa e può ricevere risorse trasferite da fondi in gestione concorrente, a beneficio dello Stato membro interessato.
Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta. Sono ammesse sovvenzioni, premi e appalti; il regolamento richiama inoltre la possibilità di impiegare forme semplificate di finanziamento e, nel sistema complessivo, il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
Programmazione, sorveglianza e valutazione
L’attuazione avviene tramite programmi di lavoro adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli indicatori di performance figurano nell’allegato e possono essere modificati mediante atti delegati. Il sistema di rendicontazione deve garantire raccolta tempestiva ed efficiente dei dati, con oneri proporzionati per beneficiari e, se del caso, per gli Stati membri.
La valutazione intermedia deve essere effettuata non appena disponibili dati sufficienti e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ed è accompagnata da una valutazione finale del programma 2018-2020. Gli Stati membri devono presentare una relazione sull’attuazione e sull’impatto entro il 31 maggio 2024. La valutazione finale del nuovo programma va svolta dopo il 31 dicembre 2027 e non oltre il 31 dicembre 2031.
Governance nazionale, audit e controlli
Per gli Stati membri e i paesi terzi associati, le autorità nazionali e le agenzie nazionali già designate per Erasmus+ agiscono anche per il corpo europeo di solidarietà. Ciascuno Stato membro e paese terzo associato deve inoltre designare un organismo di audit indipendente, competente, indipendente e privo di conflitti di interesse.
La Commissione conserva funzioni di supervisione e può adottare misure correttive per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Le agenzie nazionali effettuano i controlli primari sui beneficiari, mentre il regolamento impone ai paesi terzi partecipanti di garantire a Commissione, OLAF, Corte dei conti ed eventualmente EPPO i diritti di accesso e indagine necessari.
Complementarità e cumulabilità del finanziamento
Il regolamento insiste sulla complementarità con Erasmus+, con le reti europee pertinenti e con le politiche nazionali in materia di gioventù e solidarietà. È ammesso il finanziamento cumulativo con altri programmi UE solo se riguarda costi diversi e non supera i costi ammissibili totali dell’azione. È anche prevista la possibilità di sostegno da FESR o FSE+ per progetti che abbiano ricevuto un marchio di eccellenza, purché siano stati valutati nel programma, rispettino i requisiti minimi dell’invito e non possano essere finanziati per limiti di bilancio.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed efficacia
I regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1º gennaio 2021. Tuttavia, le azioni avviate in base a tali atti continuano fino alla chiusura e le spese di transizione possono essere coperte dalla nuova dotazione. In casi debitamente giustificati, il regolamento consente l’ammissibilità di attività e costi dal 1º gennaio 2021 anche se avviati o sostenuti prima della domanda di sovvenzione.
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del programma e sue sezioni
L’articolo 1 istituisce il programma per il periodo del QFP 2021-2027 e ne definisce due sezioni: "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" e "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari". Il regolamento stabilisce obiettivi, bilancio, forme di finanziamento UE e regole di erogazione.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, attività di solidarietà, candidato registrato, partecipante, giovani con minori opportunità, organizzazione partecipante, attività di volontariato, progetto di solidarietà, marchio di qualità, centri risorse, portale del corpo europeo di solidarietà, strumento dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento, attività di aiuto umanitario e paese terzo.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 fissa come obiettivo generale il rafforzamento della partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, soprattutto volontariato, per rafforzare coesione, solidarietà, democrazia, identità europea e cittadinanza attiva, anche oltre l’Unione. L’obiettivo specifico è offrire ai giovani, inclusi quelli con minori opportunità, occasioni di impegno con effetti sociali positivi, con miglioramento e convalida delle competenze.
Azioni ammissibili e valore aggiunto europeo
L’articolo 4 individua le azioni finanziabili: volontariato, progetti di solidarietà, attività di rete, misure di qualità e sostegno. Le attività devono presentare un chiaro valore aggiunto europeo, per esempio per carattere transnazionale, dimensione europea dei temi o contributo agli strumenti di trasparenza e riconoscimento.
Attività comuni alle due sezioni
L’articolo 5 disciplina le attività di rete, volte a rafforzare capacità, attrarre nuovi partecipanti e organizzazioni, raccogliere feedback e diffondere buone pratiche. Le misure di qualità e sostegno comprendono, tra l’altro, nulla osta secondo il diritto nazionale, formazione online/offline, sostegno linguistico, assicurazione, Youthpass, sviluppo di capacità, marchio di qualità, centri risorse e portale web.
Sezione giovani: volontariato e progetti di solidarietà
L’articolo 6 delimita la sezione dedicata ai giovani alle attività che accrescono coesione, solidarietà, cittadinanza attiva e democrazia. L’articolo 7 prevede che il volontariato includa apprendimento e formazione, non sostituisca tirocini o posti di lavoro, non sia equiparato al lavoro e sia fondato su accordo scritto; può essere transfrontaliero o nazionale. L’articolo 8 stabilisce che i progetti di solidarietà non sostituiscono tirocini o posti di lavoro.
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
L’articolo 9 subordina le azioni umanitarie ai principi di umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza e non nuocere, prevedendo risposta basata sui bisogni, sicurezza dei volontari, coinvolgimento locale e attenzione alle esigenze delle donne. L’articolo 10 limita il volontariato umanitario alle regioni di paesi terzi in cui si svolgono operazioni umanitarie e in assenza di conflitti armati internazionali o non internazionali; anche qui sono richiesti accordo scritto e componenti formative, con possibile coinvolgimento di formatori e mentori.
Dotazione finanziaria e ripartizione
L’articolo 11 fissa la dotazione finanziaria complessiva in 1.009.000.000 EUR a prezzi correnti per il 2021-2027. La ripartizione indicativa è del 94% per volontariato ex articolo 7 e progetti di solidarietà, del 6% per volontariato umanitario ex articolo 10, con possibilità di destinare fino al 20% alle attività nazionali; la dotazione copre anche assistenza tecnica e amministrativa e può includere trasferimenti da risorse in gestione concorrente su richiesta degli Stati membri.
Forme di finanziamento e modalità di esecuzione
L’articolo 12 prevede gestione diretta o indiretta e consente sovvenzioni, premi e appalti. Sono richiamati il meccanismo di mutua assicurazione e la possibilità di usare esperti esterni nei comitati di valutazione.
Partecipazione di paesi terzi e altri soggetti
Gli articoli 13 e 14 aprono il programma a taluni paesi terzi associati (SEE/EFTA, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica di vicinato e altri paesi con accordo specifico), ai paesi e territori d’oltremare e, in casi giustificati, a soggetti di paesi terzi non associati. Gli accordi devono garantire equilibrio contributi/benefici, regole finanziarie e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Partecipazione delle persone fisiche e limiti di età
L’articolo 15 impone la registrazione nel portale per i giovani che intendono partecipare. Per l’avvio delle attività di volontariato o dei progetti di solidarietà nella sezione giovani è richiesta un’età compresa tra 18 e 30 anni; per il volontariato umanitario l’età è tra 18 e 35 anni.
Inclusione dei giovani con minori opportunità
L’articolo 16 impone misure specifiche per promuovere l’inclusione e l’accesso paritario dei giovani con minori opportunità. Entro il 9 dicembre 2021 la Commissione deve elaborare un quadro di misure per l’inclusione e relative linee guida; le agenzie nazionali devono integrare piani d’azione nei loro programmi di lavoro. Sono previsti, se del caso, sostegni finanziari e prefinanziamenti.
Marchio di qualità e organizzazioni partecipanti
L’articolo 17 stabilisce che soggetti pubblici o privati e organizzazioni internazionali possono partecipare solo se in possesso del marchio di qualità, attribuito sulla base di principi quali parità di trattamento, non discriminazione, non sostituzione di posti di lavoro, sicurezza e non lucrativezza. Il marchio è riesaminato periodicamente e revocabile; non implica automaticamente finanziamento. Dopo l’attività, su richiesta del partecipante, può essere rilasciato un certificato tipo Youthpass o Europass.
Accesso al finanziamento
L’articolo 18 stabilisce che soggetti stabiliti in uno Stato membro, in un paese e territorio d’oltremare o in un paese terzo associato, nonché organizzazioni internazionali, possono chiedere finanziamenti. Per il volontariato il marchio di qualità è prerequisito; per i progetti di solidarietà possono chiedere fondi anche persone fisiche per gruppi informali. La regola generale è la presentazione all’agenzia nazionale del paese di stabilimento.
Programmazione, sorveglianza, valutazione e indicatori
L’articolo 19 prevede programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atto di esecuzione. L’articolo 20 rinvia agli indicatori dell’allegato e consente atti delegati per aggiornare gli indicatori e istituire il quadro di sorveglianza e valutazione. L’articolo 21 disciplina valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024, relazione degli Stati membri entro il 31 maggio 2024 e valutazione finale dopo il 31 dicembre 2027 e non oltre il 31 dicembre 2031.
Informazione e comunicazione
L’articolo 22 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei fondi UE e attribuisce alla Commissione e alle agenzie nazionali compiti di comunicazione, diffusione e promozione. Le organizzazioni partecipanti devono usare la denominazione "corpo europeo di solidarietà".
Sistema di gestione decentrato e audit
Gli articoli 23-26 attribuiscono il ruolo di autorità nazionali e agenzie nazionali a quelle già designate per il capo III del regolamento (UE) 2021/817, con applicazione mutatis mutandis delle relative norme. Ogni Stato membro e paese terzo associato deve disporre di un organismo di audit indipendente, con requisiti di competenza, indipendenza e accesso documentale per Commissione, Corte dei conti e, se del caso, EPPO.
Controlli e tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 27 disciplina controlli di supervisione della Commissione e controlli primari delle agenzie nazionali sui beneficiari. L’articolo 28 impone ai paesi terzi partecipanti di garantire i diritti di accesso e indagine necessari a Commissione, OLAF e Corte dei conti.
Complementarità e finanziamento cumulativo
L’articolo 29 impone coerenza e complementarità con le politiche e i programmi UE, in particolare Erasmus+, e con le politiche nazionali. È ammesso il finanziamento cumulativo con altri programmi UE solo se non riguarda gli stessi costi e non supera i costi ammissibili totali; è prevista anche la possibilità di sostegno da FESR o FSE+ per proposte con marchio di eccellenza che rispettino determinate condizioni.
Atti delegati e procedura di comitato
L’articolo 30 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per la durata del programma, revocabili da Parlamento o Consiglio; il termine di obiezione è di due mesi, prorogabile di altri due. L’articolo 31 prevede il comitato di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 e l’applicazione della procedura d’esame.
Abrogazione, transizione ed entrata in vigore
L’articolo 32 abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 con effetto dal 1º gennaio 2021. L’articolo 33 salvaguarda le azioni avviate in base ai regolamenti abrogati, disciplina spese di transizione e ammissibilità retroattiva di attività dal 1º gennaio 2021 in casi debitamente giustificati, e impone agli Stati membri una transizione senza ostacoli. L’articolo 34 prevede l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’applicazione dal 1º gennaio 2021.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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