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Ordinanza

Ordinanza n. 14214/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 6.7.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 6.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 7.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociale e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Adozione decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015” e del relativo Allegato A, costituente parte integrante, nella parte in cui la BI-MEDICA è stata individuata tra le aziende fornitrici di dispositivi medici e calcolato per la stessa una quota di riparto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad € 1.304,30; - della nota prot. n. 0239210/P/GEN del 14.11.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202304501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente e ha dichiarato l'interruzione del processo, senza esaminare i motivi di merito e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. L'interruzione è stata disposta ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il dispositivo si limita a dare atto dell'interruzione del processo.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti statali, atti della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento regionale di individuazione della società tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con quota complessiva di € 1.304,30

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alla conseguente individuazione delle aziende fornitrici tenute al ripiano per gli anni 2015-2018, contestando in particolare il provvedimento regionale che le attribuiva una quota di riparto pari a € 1.304,30. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha comunicato che il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 9 aprile 2025, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. n. 14/2019

    apertura della liquidazione giudiziale

    L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'interruzione del giudizio.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le norme del codice di procedura civile sono richiamate, in quanto compatibili, per la disciplina dell'interruzione del processo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria da remoto; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente comporta l'interruzione del processo amministrativo, ai sensi della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, coordinata con l'art. 79, comma 2, c.p.a. e con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando il processo amministrativo è interrotto per l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice non procede all'esame dei motivi di ricorso né alla decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici

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