Cassazione Penale, Ordinanza n. 16556/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la deduzione sulla prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado di un imputato per tre episodi di diffamazione commessi nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2017. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo che i reati sarebbero già prescritti prima della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il termine massimo di prescrizione era pari a sette anni e sei mesi e che, quindi, la prescrizione sarebbe maturata solo il 4, 5 e 6 aprile 2025, successivamente alla pronuncia di appello del 26 giugno 2024.
Massime di principio
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base della data di commissione dei fatti e del termine massimo applicabile, il decorso del tempo non è ancora completato alla data della sentenza impugnata.
- Ai fini della verifica della prescrizione occorre confrontare la data di commissione del reato con la data della decisione e calcolare il termine massimo astrattamente applicabile; se il termine matura dopo la sentenza di merito, il motivo è infondato.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su un motivo manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
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