Ordinanza n. 3354/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto prot. n. 24 del 17.3.2026, comunicato in pari data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha disposto la modifica del decreto direttoriale n. 12 del 22.2.2023 (recante l’iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale Italia Lavoro al numero 2 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici) come segue “1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Italia Lavoro”…è iscritto al numero 2 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, in relazione allo specifico sistema di riferimento delle imprese che operano nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171” ; b) del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, prot. n. 4462 del 17.3.2026 recante la “Verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici. Organismo Paritetico Nazionale Italia Lavoro - O.P.N. Italia Lavoro. Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171” con cui il Dipartimento per le politiche ha comunicato all’Organismo Paritetico Nazionale Italia lavoro – O.P.N. che “con riferimento al procedimento in oggetto… l’iscrizione di codesto ente…effettuata con decreto direttoriale n. 12 del 22 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, è modificata con decreto direttoriale n. 24 del 17 marzo 2026, in relazione allo specifico sistema di riferimento delle imprese che operano nel settore agricolo”; c) della nota prot. n. 3918 del 9.3.2026 con cui il medesimo Dipartimento, nell’ambito della “verifica di quanto dichiarato dal citato organismo paritetico relativamente alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 171 del 2022 e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 29 gennaio 2026” ha comunicato alla Direzione Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Divisione I che “l’Organismo Paritetico Nazionale Italia Lavoro – O.P.N. Italia Lavoro sia ancora in possesso di tutti i requisiti espressamente richiesti dall’articolo 2 del D.M. n. 171/2022 per mantenere l’iscrizione nel Repertorio nazionale ma solo limitatamente al settore Agricolo”; ove occorra e in parte qua, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell’11 ottobre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso la domanda cautelare mediante sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'organismo ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Modifica dell'iscrizione dell'organismo paritetico nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, limitandola al sistema di riferimento delle imprese operanti nel settore agricolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'organismo paritetico ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto direttoriale che ha modificato la precedente iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, limitandola al settore agricolo; il provvedimento dipartimentale comunicativo della modifica; la nota istruttoria relativa alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti e al possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione; nonché, ove occorrente e in parte qua, il decreto ministeriale n. 171 dell'11 ottobre 2022. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente assicurare la tutela mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati.
art. 4, comma 1, d.m. 11 ottobre 2022, n. 171
“...iscritto al numero 2 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, in relazione allo specifico sistema di riferimento delle imprese che operano nel settore agricolo...”
È richiamato quale base normativa dell'iscrizione nel Repertorio e della sua modifica limitativa al settore agricolo.
art. 4, comma 2, d.m. 11 ottobre 2022, n. 171
È richiamato quale parametro per la verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti l'organismo paritetico.
art. 2 d.m. 11 ottobre 2022, n. 171
È richiamato quale fonte dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può evitare la sospensione dell'atto impugnato e disporre la definizione ravvicinata del giudizio.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'efficacia del provvedimento, quando è ritenuta sufficiente a proteggere la posizione dedotta in giudizio.
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