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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25290/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che i fatti ascritti dovessero essere riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, cioè come fatto di lieve entità, e contestando inoltre il riconoscimento della recidiva. La difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sulla lieve entità manifestamente infondato e generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva richiamato quella di primo grado valorizzando la detenzione di 14 grammi di cocaina e il contesto criminale di riferimento, elementi ritenuti incompatibili con una minima offensività. Quanto alla recidiva, la doglianza è stata considerata comunque non decisiva e non idonea a scardinare la motivazione di merito, anche perché non risultava proposta in appello e si limitava a una contestazione nominale dell'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 fosse priva di specificità e meramente assertiva, e che la valutazione di merito fosse congrua e corretta, essendo fondata su quantità non esigua di cocaina e sul contesto criminoso. Ha inoltre rilevato che la censura sulla recidiva non era stata proposta in appello e comunque non era idonea a incidere sulla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie lieve è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutare complessivamente in base a quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno degli indici può risultare assorbente in senso negativo.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva non è stata ritenuta scalfita da una censura meramente nominale e non specificamente confrontata con la motivazione di merito sulla pericolosità sociale dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere la necessità di non applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. solo quando emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi; non è sufficiente richiamare isolatamente il solo dato quantitativo della sostanza.
  • Nel giudizio sulla lieve entità può essere negativamente assorbente un indice, quale la quantità significativa della droga o il suo inserimento in un contesto di spaccio organizzato, quando tali elementi escludano la minima offensività della condotta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è generica, assertiva e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione di merito; una contestazione meramente nominale dell'art. 99 c.p. non è idonea a sovvertire la decisione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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