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direttiva

Direttiva 2001/89

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce le misure comunitarie minime per la lotta contro la peste suina classica e rifonde la precedente disciplina del 1980. Definisce con precisione sospetto, caso, focolaio, zone di restrizione, misure di abbattimento, pulizia, disinfezione, ripopolamento e vaccinazione d’emergenza, distinguendo tra suini domestici, macelli, trasporti e popolazioni di suini selvatici. Prevede inoltre obblighi di notifica rapida, piani di emergenza nazionali, laboratori di riferimento, controlli comunitari e un termine di recepimento fissato al 31 ottobre 2002.

Misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica, inclusi sorveglianza, eradicazione, vaccinazione d’emergenza, piani di emergenza e organizzazione diagnostica.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e impone un quadro minimo armonizzato di prevenzione, notifica, contenimento, eradicazione e ripopolamento in caso di peste suina classica nei suini domestici, nei suini selvatici, nei macelli e nei mezzi di trasporto. Riguarda anche aziende suinicole, aziende con contatti, zone di protezione e sorveglianza, zone infette, laboratori diagnostici, centri di lotta contro l’epizoozia, vaccinazione d’emergenza e gestione dei rifiuti di cucina. Sono previste deroghe e discipline specifiche per allevamenti all’aperto, aziende con più unità produttive, laboratori/zoo/parchi naturali/aree recintate con suini a fini scientifici o di conservazione, nonché per i suini selvatici; restano salve le disposizioni transitorie e gli obblighi di recepimento delle direttive richiamate.

Direttiva 2001/89/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

La direttiva rifonde e sostituisce la disciplina precedente del 1980, con l’obiettivo di stabilire misure minime comuni per la prevenzione, il contenimento e l’eradicazione della peste suina classica. Il testo si fonda sull’esigenza di proteggere la salute animale e, al contempo, garantire il buon funzionamento degli scambi di suini e prodotti suinicoli nel mercato interno.

Obiettivi e finalità

L’articolo 1 enuncia il carattere minimo e armonizzato delle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. I considerando chiariscono che la malattia può assumere carattere epizootico, con forte impatto economico sulla suinicoltura, e che occorrono interventi rapidi, rigorosi e coordinati a livello UE.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica agli Stati membri e disciplina le misure da adottare in caso di sospetto o conferma della malattia in aziende suinicole, macelli, mezzi di trasporto e popolazioni di suini selvatici. L’articolo 2 definisce in modo tecnico i concetti rilevanti, tra cui:

  • suino e suino selvatico;
  • azienda;
  • caso, focolaio e focolaio primario;
  • zona infetta, zona di protezione e zona di sorveglianza;
  • azienda che ha avuto contatti;
  • vaccino marcatore;
  • rifiuti di cucina;
  • manuale di diagnostica;
  • autorità competente e veterinario ufficiale.

Particolare rilievo hanno le definizioni di zona ad elevata densità di suini e di popolazione di suini selvatici esposta all’infezione, funzionali alle misure più incisive di contenimento.

Notifica e informazioni alla Commissione

L’articolo 3 impone la denuncia immediata e obbligatoria del sospetto o della presenza della peste suina classica all’autorità competente. Una volta confermata la malattia, lo Stato membro interessato deve notificare la situazione alla Commissione e agli altri Stati membri secondo l’allegato I, con informazioni su focolai in aziende, casi nei macelli o nei mezzi di trasporto, casi primari nei suini selvatici e risultati delle indagini epidemiologiche.

L’allegato I dettaglia il contenuto delle notifiche e delle relazioni successive:

  • entro 24 ore dalla conferma di ciascun focolaio primario o caso primario nei suini selvatici o nei mezzi di trasporto;
  • dati su data, ora, localizzazione, misure adottate, consistenza degli animali esposti, mortalità, numero di abbattimenti e trasformazioni;
  • relazione scritta successiva con informazioni sull’origine della malattia, risultati dei campionamenti e, ove rilevante, tipo genetico del virus.

Misure in caso di sospetto e conferma in azienda

Gli articoli 4 e 5 costituiscono il nucleo della disciplina per le aziende suinicole.

In caso di sospetto, l’autorità competente deve:

  • effettuare immediatamente indagini ufficiali secondo il manuale di diagnostica;
  • controllare registri e marchi di identificazione;
  • porre l’azienda sotto sorveglianza ufficiale se il sospetto non può essere escluso;
  • censire i suini per categoria e aggiornarne il numero;
  • confinare gli animali nei locali o in spazi idonei;
  • vietare entrata e uscita di suini;
  • vietare, salvo autorizzazione, l’uscita di carcasse, carni, sperma, ovuli, embrioni, mangimi, utensili e materiali potenzialmente contaminati;
  • subordinare i movimenti di persone e veicoli ad autorizzazione scritta;
  • imporre disinfezione agli accessi e misure igieniche;
  • svolgere un’indagine epidemiologica.

Se la situazione epidemiologica lo richiede, specie in zone ad alta densità di suini, possono essere applicate anche misure più severe, fino all’abbattimento preventivo o alla creazione di una zona di controllo temporaneo.

In caso di conferma, l’articolo 5 prevede l’abbattimento senza indugio di tutti i suini dell’azienda, il campionamento all’abbattimento, la trasformazione delle carcasse, la rintracciabilità e distruzione delle carni e dei materiali potenzialmente contaminati, la pulizia e disinfezione di locali, veicoli e materiali, nonché l’indagine epidemiologica. Se il focolaio è primario, l’isolato virale va tipizzato geneticamente.

Sono contemplate deroghe limitate per laboratori, zoo, parchi naturali e aree recintate con suini a fini scientifici o di conservazione, purché non siano compromessi interessi fondamentali della Comunità.

Aziende con più unità produttive e aziende che hanno avuto contatti

L’articolo 6 consente una deroga all’abbattimento totale nelle aziende con due o più unità produttive distinte, quando il veterinario ufficiale confermi la separazione strutturale e funzionale tale da impedire la propagazione del virus tra unità.

L’articolo 7 disciplina le aziende che hanno avuto contatti epidemiologici con il focolaio: si applicano inizialmente le misure dell’articolo 4 e, se necessario, anche quelle dell’articolo 5. I criteri di rischio per valutare l’abbattimento sono rinviati all’allegato V, che può essere aggiornato con procedura comitologica.

Indagine epidemiologica

L’articolo 8 richiede l’utilizzo di questionari predisposti nei piani di emergenza. L’indagine deve riguardare almeno:

  • il periodo di possibile presenza del virus nell’azienda;
  • l’origine probabile della malattia;
  • le aziende coinvolte dalla medesima fonte di infezione;
  • i movimenti di persone, veicoli, suini, carcasse, sperma, carni e altri materiali potenzialmente vettori.

Se emergono collegamenti con altri Stati membri, Commissione e Stati interessati devono essere informati senza ritardo.

Zone di protezione e di sorveglianza

L’articolo 9 impone, dopo la conferma del focolaio, l’istituzione di una zona di protezione di almeno 3 km inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km. La delimitazione deve tener conto dell’epidemiologia, della geografia, della vicinanza delle aziende, dei movimenti di animali e della disponibilità di macelli. Se la zona coinvolge più Stati membri, è richiesta cooperazione tra autorità nazionali.

L’autorità deve anche informare in modo efficace la popolazione interessata, mediante segnaletica e mezzi di comunicazione, sulle restrizioni applicabili.

Misure nella zona di protezione

L’articolo 10 contiene le restrizioni più rigorose:

  • censimento di tutte le aziende e ispezione entro sette giorni dalla creazione della zona;
  • divieto di circolazione e trasporto di suini, salvo limitate eccezioni;
  • pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature;
  • divieto di ingresso/uscita di altri animali domestici, salvo autorizzazione;
  • obbligo di segnalare immediatamente suini morti o malati;
  • divieto di uscita dei suini per almeno 30 giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette.

Dopo tale termine, e in presenza delle condizioni previste, è possibile autorizzare trasporti diretti:

  • a un macello designato;
  • a un impianto di trasformazione o altro impianto appropriato;
  • in circostanze eccezionali, ad altri locali nella zona di protezione.

Sono inoltre vietati i movimenti di sperma, ovuli ed embrioni fuori dalle aziende situate nella zona di protezione. Per i trasferimenti verso il macello, le carni ottenute devono essere trattate o marchiate e trattate secondo le direttive richiamate nel testo.

Misure nella zona di sorveglianza

L’articolo 11 prevede misure analoghe ma meno restrittive nella zona di sorveglianza:

  • censimento di tutte le aziende;
  • restrizioni alla circolazione e al trasporto di suini;
  • pulizia e disinfezione dei mezzi;
  • divieto di ingresso/uscita di altri animali nei primi sette giorni;
  • obbligo di dichiarare suini morti o malati;
  • divieto di uscita dei suini per almeno 21 giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione.

La norma disciplina anche deroghe per il trasporto verso macelli e, su richiesta motivata, ulteriori deroghe sul regime di marchiatura e destinazione delle carni.

Pulizia, disinfezione e allegato II

L’articolo 12 richiede che disinfettanti e concentrazioni siano approvati ufficialmente e che tutte le operazioni avvengano sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni del veterinario ufficiale e l’allegato II.

L’allegato II dettaglia principi generali e operazioni speciali:

  • approvazione e verifica dell’efficacia dei disinfettanti;
  • pulizia accurata di superfici, attrezzi e veicoli;
  • prevenzione della ricontaminazione;
  • documentazione delle operazioni;
  • pulizia preliminare durante l’abbattimento;
  • pulizia e disinfezione finale;
  • gestione di concime, lettiere e liquami, con tempi di trattamento minimi (ad esempio 42 giorni per alcuni materiali);
  • possibilità di procedure specifiche per allevamenti all’aperto.

Ripopolamento delle aziende

L’articolo 13 stabilisce che il ripopolamento non può iniziare prima di 30 giorni dal completamento della pulizia e disinfezione.

Per gli allevamenti all’aperto:

  • si introducono dapprima suini sentinella negativi agli anticorpi o provenienti da aziende non soggette a restrizioni;
  • i sentinella sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni;
  • il ripopolamento totale è consentito solo se i test sierologici risultano negativi.

Per gli altri allevamenti:

  • è possibile il ripopolamento graduale o totale secondo condizioni specifiche;
  • tutti i suini devono arrivare in un arco di 20 giorni da aziende non soggette a restrizioni;
  • il campionamento sierologico non può avvenire prima di 40 giorni dall’arrivo degli ultimi suini;
  • i suini possono lasciare l’azienda solo con esito sierologico negativo.

Trascorsi oltre sei mesi, l’autorità competente può concedere deroghe in funzione della situazione epidemiologica.

Focolai in macelli e mezzi di trasporto

L’articolo 14 estende la disciplina ai macelli e ai mezzi di trasporto. In caso di sospetto, devono essere avviate indagini immediate; in caso di conferma, si procede a:

  • abbattimento degli animali esposti;
  • distruzione di carcasse, frattaglie e rifiuti contaminati;
  • pulizia e disinfezione di edifici, impianti e veicoli;
  • indagine epidemiologica per analogia con l’articolo 8;
  • tipizzazione del virus;
  • applicazione delle misure dell’articolo 7 alle aziende di origine e di contatto, e, di regola, delle misure dell’articolo 5 all’azienda di origine.

È inoltre vietata la reintroduzione di animali destinati al macello o al trasporto per almeno 24 ore dopo la disinfezione.

Peste suina classica nei suini selvatici

Gli articoli 15 e 16 disciplinano specificamente i suini selvatici.

In caso di sospetto, l’autorità competente deve eseguire tutte le indagini necessarie, informare proprietari e cacciatori ed esaminare gli animali selvatici abbattuti o trovati morti. In caso di caso primario, deve essere istituito un gruppo di esperti composto da veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi.

Nella zona infetta, il regime include:

  • sorveglianza ufficiale delle aziende;
  • confinamento dei suini domestici;
  • divieto di ingresso/uscita di suini salvo autorizzazione;
  • disinfezione degli accessi;
  • norme igieniche per chi ha contatti con selvatici;
  • controllo dei suini morti o ammalati;
  • divieto di ingresso in azienda di parti di suini selvatici e materiali contaminati;
  • divieto di uscita di suini e materiale riproduttivo a fini di scambi intracomunitari.

Entro 90 giorni dal caso primario, lo Stato membro deve presentare un piano di eradicazione alla Commissione. Il piano deve contenere elementi molto dettagliati: situazione epidemiologica, delimitazione dell’area infetta, cooperazione con cacciatori e biologi, informazione ai cacciatori, determinazione delle metapopolazioni, misure di riduzione della diffusione, criteri di eliminazione delle carcasse, questionari epidemiologici, sorveglianza delle aziende, autorità responsabili, verifiche del gruppo di esperti e sorveglianza per almeno 12 mesi dopo l’ultimo caso. Devono inoltre essere trasmesse relazioni semestrali alla Commissione e agli altri Stati membri.

Diagnostica, laboratori e biosicurezza

L’articolo 17 stabilisce che le procedure diagnostiche e il campionamento seguano il manuale di diagnostica. Ogni Stato membro deve disporre di un laboratorio nazionale incaricato di coordinare standard e metodi diagnostici e di collegarsi con il laboratorio comunitario di riferimento.

Il manuale di diagnostica deve essere approvato entro due mesi dall’entrata in vigore della direttiva e deve definire almeno:

  • requisiti di biosicurezza e norme di qualità;
  • criteri e procedure per esami clinici e post mortem;
  • criteri e procedure per il campionamento;
  • test diagnostici, inclusi quelli differenziali tra peste suina classica e altri Pestivirus;
  • se disponibili, test per distinguere la risposta immunitaria da vaccino marcatore rispetto a quella da infezione naturale;
  • criteri di valutazione dei risultati;
  • tecniche per la tipizzazione genetica degli isolati.

Il virus, il genoma, gli antigeni e i vaccini possono essere manipolati o utilizzati solo in luoghi riconosciuti dall’autorità competente; l’elenco deve essere trasmesso alla Commissione entro il 1° gennaio 2003.

Gli allegati III e IV contengono, rispettivamente, l’elenco dei laboratori nazionali e la designazione del laboratorio comunitario di riferimento a Hannover, con i relativi compiti di coordinamento, standardizzazione, formazione e ricerca.

Vaccini e vaccinazione d’emergenza

L’articolo 18 introduce un divieto generale di impiego dei vaccini contro la peste suina classica, pur consentendo sotto controllo ufficiale le attività di manipolazione, fabbricazione, magazzinaggio, fornitura, distribuzione e vendita.

L’articolo 19 consente la vaccinazione d’emergenza nelle aziende suinicole quando la malattia è confermata e i dati epidemiologici indicano rischio di propagazione. La misura è subordinata a un piano da presentare alla Commissione, contenente almeno:

  • situazione epidemiologica;
  • delimitazione geografica;
  • categorie e numero di suini da vaccinare;
  • vaccino da usare;
  • durata della campagna;
  • identificazione e registrazione degli animali vaccinati;
  • misure sui movimenti di suini e prodotti derivati;
  • criteri di decisione per le aziende con contatti;
  • altri aspetti operativi, compresi esami clinici e di laboratorio.

Durante la campagna e per almeno sei mesi dopo la conclusione, si applicano restrizioni severe sui movimenti dei suini, sulla commercializzazione delle carni e sulla distruzione del materiale riproduttivo. Sono previste ulteriori misure prima della revoca delle restrizioni. Se si usa un vaccino marcatore, possono essere autorizzate deroghe aggiuntive, ma solo se il piano è stato approvato prima dell’inizio, la campagna è stata controllata in loco e lo Stato membro presenta una relazione completa finale.

Vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici

L’articolo 20 prevede una disciplina analoga per i suini selvatici, anch’essa in deroga al divieto generale di vaccinazione. Il piano di vaccinazione deve specificare zona, vaccino, procedure, interventi sui giovani animali, durata, numero di capi, misure contro il rapido ricambio della popolazione, protezione dei suini domestici, risultati attesi, autorità responsabili e sistemi di verifica. La Commissione esamina il piano e ne verifica la coerenza con le misure di eradicazione ex articolo 16. Sono previste relazioni semestrali sui risultati.

Piani di emergenza, centri di lotta e gruppi di esperti

L’articolo 22 impone a ciascuno Stato membro di predisporre un piano di emergenza per la comparsa della peste suina classica. Il piano deve garantire accesso immediato a strutture, attrezzature e materiali, indicare il fabbisogno di vaccini e identificare le regioni con zone ad alta densità di suini. I criteri e requisiti minimi sono fissati nell’allegato VII, che richiede tra l’altro competenze giuridiche, fondi di emergenza, catena di comando, manuale operativo, risorse e formazione periodica del personale.

L’articolo 23 impone inoltre:

  • l’istituzione immediata di un centro nazionale di lotta contro l’epizoozia;
  • centri locali pienamente operativi;
  • un gruppo permanente di esperti.

Il centro nazionale coordina e controlla i centri locali, mantiene i rapporti con Commissione, altri Stati, laboratori, media e autorità di polizia, e può organizzare la vaccinazione d’emergenza. Il gruppo di esperti supporta soprattutto indagine epidemiologica, analisi dei campioni e definizione delle misure di contenimento.

Rifiuti di cucina

L’articolo 24 vieta la somministrazione ai suini di rifiuti di cucina. I rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto internazionali devono essere raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le informazioni sull’applicazione delle norme e sui controlli svolti; la prima trasmissione è prevista per il 2003.

Aggiornamento della disciplina e procedure di comitato

L’articolo 25 prevede che la direttiva possa essere adattata dal Consiglio in funzione dell’evoluzione scientifica e tecnica. Gli allegati e le modalità di attuazione sono invece aggiornabili con le procedure comitologiche degli articoli 26 e 27.

L’articolo 26 disciplina la procedura ordinaria con il comitato veterinario permanente e prevede un periodo di tre mesi; l’articolo 27 disciplina la procedura accelerata con termine di quindici giorni.

Abrogazione, disposizioni transitorie e recepimento

L’articolo 28 abroga la direttiva 80/217/CEE dal 1° luglio 2002 e la decisione 81/859/CEE. L’articolo 29 conserva temporaneamente l’efficacia di alcuni allegati e programmi/piani adottati sotto la vecchia disciplina fino all’adozione dei nuovi strumenti previsti dalla presente direttiva.

L’articolo 30 fissa il termine di recepimento al 31 ottobre 2002 e la data di applicazione al 1° novembre 2002. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione e vincola gli Stati membri quali destinatari.

Indicazioni operative per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:

  • l’obbligo degli Stati di recepire entro il 31 ottobre 2002 un complesso sistema di prevenzione e risposta;
  • l’impatto immediato su aziende suinicole, macelli, trasporti, laboratori e filiera dei sottoprodotti;
  • la centralità dei piani di emergenza, delle notifiche e dei controlli ufficiali;
  • le conseguenze economiche di abbattimenti, trasformazioni, blocchi commerciali e restrizioni alla movimentazione;
  • la disciplina speciale di vaccinazione d’emergenza e di ripopolamento, che incide su continuità produttiva, gestione del rischio e indennizzabilità secondo il diritto nazionale applicabile.

Disposizioni principali

Obiettivo e carattere minimo delle misure

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva fissa misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Il risultato imposto agli Stati membri è l’adozione di un sistema uniforme di contenimento ed eradicazione, lasciando alla normativa nazionale la scelta di forma e mezzi, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti dal testo.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce i concetti chiave: suino e suino selvatico, azienda, manuale di diagnostica, suino sospetto, caso di peste suina classica, focolaio, focolaio primario, zona infetta, caso primario nei suini selvatici, metapopolazione, popolazione esposta, proprietario, autorità competente, veterinario ufficiale, trasformazione, rifiuti di cucina, vaccino marcatore, abbattimento, macellazione, zona ad elevata densità di suini e azienda che ha avuto contatti.

Notifica obbligatoria e scambio di informazioni

L’articolo 3 impone agli Stati membri la denuncia immediata e obbligatoria del sospetto o dell’esistenza della peste suina classica all’autorità competente. In caso di conferma, devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri i focolai nelle aziende, i casi nei macelli o nei mezzi di trasporto, i casi primari nei suini selvatici e i risultati dell’indagine epidemiologica, secondo l’allegato I; le modalità informative possono essere aggiornate con la procedura di comitato.

Misure in caso di sospetto in azienda

L’articolo 4 prevede che, al sospetto di suini infetti in un’azienda, l’autorità competente avvii immediatamente indagini ufficiali conformi al manuale di diagnostica e controlli il registro e i marchi di identificazione. Se il sospetto non può essere escluso, l’azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale con censimento dei suini, isolamento, divieto di entrata e uscita di suini, limitazioni su carcasse, carni, sperma, ovuli, embrioni, mangimi, utensili e rifiuti, controlli sui movimenti di persone e veicoli, disinfezione agli accessi e indagine epidemiologica. In zone ad elevata densità di suini l’autorità può estendere le misure dell’articolo 5 o istituire una zona di controllo temporaneo. Le misure cessano solo quando il sospetto è escluso.

Misure in caso di conferma in azienda

L’articolo 5 impone, in caso di conferma del focolaio, l’abbattimento senza indugio di tutti i suini dell’azienda sotto controllo ufficiale, il campionamento all’abbattimento, la trasformazione delle carcasse, la rintracciabilità e trasformazione delle carni potenzialmente contaminate, la distruzione di sperma, ovuli ed embrioni, il trattamento dei materiali e rifiuti contaminati, la pulizia e disinfezione di locali e mezzi e l’indagine epidemiologica. In caso di focolaio primario, l’isolato virale è tipizzato. Sono previste deroghe per laboratori, zoo, parchi naturali o aree recintate con suini a fini scientifici o di conservazione, purché non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunità.

Aziende con più unità produttive e aziende contattate

L’articolo 6 consente, in aziende con due o più unità produttive distinte, una deroga all’abbattimento totale se le unità suine sane sono strutturalmente e funzionalmente separate in modo da impedire la trasmissione del virus. L’articolo 7 disciplina le aziende che hanno avuto contatti, applicando inizialmente le misure dell’articolo 4 e, se necessario, anche quelle dell’articolo 5; i criteri di rischio per l’abbattimento sono rinviati all’allegato V, modificabile con procedura comitologica.

Indagine epidemiologica

L’articolo 8 richiede un’indagine epidemiologica basata su questionari dei piani di emergenza, che almeno riguardi il periodo di possibile presenza del virus, l’origine probabile del focolaio, le aziende coinvolte e i movimenti di persone, veicoli, animali, carcasse, sperma, carni e altri materiali. Se emergono collegamenti con altri Stati membri, Commissione e Stati interessati devono esserne informati immediatamente.

Zone di protezione e sorveglianza

L’articolo 9 impone, dopo la conferma del focolaio, la creazione di una zona di protezione di almeno 3 km e di una zona di sorveglianza di almeno 10 km. La delimitazione deve tenere conto dei risultati epidemiologici, della geografia, della densità di aziende, dei movimenti e della disponibilità di macelli; per zone transfrontaliere è richiesta cooperazione tra Stati membri. Devono inoltre essere adottate misure di informazione e segnaletica per garantire il rispetto delle restrizioni.

Misure nella zona di protezione

L’articolo 10 disciplina misure severe nella zona di protezione: censimento e ispezione delle aziende entro sette giorni; divieto generale di circolazione e trasporto di suini, con limitate eccezioni; pulizia, disinfezione e controllo dei veicoli e delle attrezzature; divieto di ingresso/uscita di altri animali senza autorizzazione; notifica immediata di suini morti o malati; divieto di uscita dei suini per almeno 30 giorni dopo le prime operazioni di pulizia e disinfezione, salvo trasporto diretto a macello, impianto di trasformazione o, in casi eccezionali, ad altri locali nella zona; divieto di uscita di sperma, ovuli ed embrioni; norme igieniche per chi entra o esce dalle aziende. Sono previste condizioni rigorose per le deroghe e per la macellazione, inclusa la possibile marchiatura/trattamento delle carni secondo la normativa richiamata.

Misure nella zona di sorveglianza

L’articolo 11 prevede un censimento di tutte le aziende, restrizioni alla circolazione e al trasporto di suini, pulizia e disinfezione dei veicoli, divieto di ingresso/uscita di altri animali nei primi sette giorni, notifica di suini morti o malati e divieto di uscita dei suini per almeno 21 giorni dopo le prime operazioni di pulizia e disinfezione. Sono disciplinate deroghe per trasporti verso macello o impianto di trasformazione, nonché la possibilità di deroga su marchiatura e destinazione dei prodotti. Restano vietati la fuoriuscita di sperma, ovuli ed embrioni e sono richieste norme igieniche per i movimenti di persone.

Pulizia e disinfezione

L’articolo 12 richiede l’approvazione ufficiale dei disinfettanti e delle loro concentrazioni e l’esecuzione delle operazioni sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni del veterinario ufficiale e l’allegato II. L’allegato II dettaglia principi generali, pulizia preliminare e finale, gestione di lettiere, concime e liquami, tempi minimi di trattamento e, per gli allevamenti all’aperto, la possibilità di procedure specifiche.

Ripopolamento delle aziende

L’articolo 13 prevede che il ripopolamento non possa iniziare prima di 30 giorni dal completamento della pulizia e disinfezione. Negli allevamenti all’aperto si utilizzano inizialmente suini sentinella con esito sierologico negativo, controllati dopo 40 giorni; per gli altri allevamenti è possibile il ripopolamento totale secondo condizioni specifiche, incluso l’arrivo dei suini entro 20 giorni e il controllo sierologico non prima di 40 giorni dall’arrivo degli ultimi animali. Dopo sei mesi possono essere concesse deroghe in funzione della situazione epidemiologica.

Focolai in macelli e mezzi di trasporto

L’articolo 14 prevede l’immediata indagine ufficiale in caso di sospetto e, in caso di conferma, l’abbattimento degli animali esposti, la distruzione delle carcasse e dei rifiuti contaminati, la pulizia e disinfezione dei locali e veicoli, l’indagine epidemiologica, la tipizzazione virale e l’applicazione delle misure dell’articolo 7 alle aziende di origine e di contatto. Per almeno 24 ore dopo la disinfezione non possono essere reintrodotti animali destinati al macello o al trasporto.

Suini selvatici: sospetto, conferma e contenimento

L’articolo 15 disciplina il sospetto e la conferma della malattia nei suini selvatici, imponendo esami di tutti gli animali uccisi o trovati morti, informazione ai proprietari e ai cacciatori e, in caso di caso primario, l’istituzione di un gruppo di esperti. Nella zona infetta si applicano sorveglianza ufficiale alle aziende, restrizioni ai movimenti, disinfezione, regole igieniche per chi ha contatti con suini selvatici, controllo dei suini morti o malati, divieto di ingresso di parti di suini selvatici e materiali contaminati, e divieto di uscita di suini e materiale riproduttivo ai fini di scambi intracomunitari.

Piani di eradicazione nei suini selvatici

L’articolo 16 impone, entro 90 giorni dalla conferma del caso primario, la presentazione di un piano di eradicazione alla Commissione, che lo esamina e lo approva secondo procedura di comitato. Il piano contiene informazioni dettagliate sulla situazione epidemiologica, delimitazione della zona infetta, cooperazione tra soggetti interessati, informazione ai cacciatori, individuazione delle metapopolazioni, sorveglianza, misure di riduzione della diffusione, criteri di eliminazione delle carcasse, questionari epidemiologici, controllo delle aziende nella zona, autorità responsabili, verifiche del gruppo di esperti e sorveglianza minima di 12 mesi dopo l’ultimo caso. Relazioni semestrali devono essere trasmesse alla Commissione e agli altri Stati membri.

Diagnostica, laboratori e manuale di diagnostica

L’articolo 17 impone che prelievi, esami e procedure diagnostiche seguano il manuale di diagnostica; ciascuno Stato membro deve avere un laboratorio nazionale che coordini standard e metodi diagnostici. Il manuale deve essere approvato entro due mesi dall’entrata in vigore della direttiva e definire biosicurezza, qualità, criteri clinici e post mortem, campionamento, test differenziali e tecniche di tipizzazione genetica. Il virus e i materiali di ricerca/diagnosi/fabbricazione possono essere manipolati solo in luoghi riconosciuti; l’elenco va trasmesso alla Commissione entro il 1° gennaio 2003.

Vaccini e vaccinazione d’emergenza

L’articolo 18 vieta in via generale l’impiego di vaccini contro la peste suina classica e sottopone a controllo ufficiale manipolazione, fabbricazione, magazzinaggio, fornitura, distribuzione e vendita. L’articolo 19 consente, in deroga, la vaccinazione d’emergenza nelle aziende suinicole in presenza di rischio di propagazione, sulla base di un piano sottoposto alla Commissione e approvato secondo procedura di comitato; il piano deve contenere gli elementi elencati al paragrafo 3. Durante e dopo la campagna si applicano restrizioni sui movimenti, sulla destinazione delle carni e sulla distruzione di sperma, ovuli ed embrioni, con durata minima di 6 mesi delle misure. Sono previste ulteriori misure prima della revoca e, in caso di uso di vaccino marcatore, possibili deroghe condizionate a piano approvato, relazione finale e controllo in loco.

Vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici

L’articolo 20 consente la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici in presenza di rischio di propagazione, su piano presentato alla Commissione e approvato con procedura di comitato. Il piano deve descrivere zona, tipo di vaccino, procedure, azioni sui giovani animali, durata, numero di animali, misure per evitare rapido ricambio della popolazione, protezione dei suini detenuti, risultati attesi, autorità responsabili e sistema di verifica. Sono previste relazioni semestrali sui risultati della campagna.

Controlli comunitari, piani di emergenza e centri di lotta

L’articolo 21 consente controlli sul posto di esperti della Commissione. L’articolo 22 obbliga ciascuno Stato membro a predisporre un piano di emergenza, aggiornato ogni cinque anni, con criteri dell’allegato VII. L’articolo 23 impone l’istituzione immediata di un centro nazionale di lotta contro l’epizoozia, di centri locali, e di un gruppo permanente di esperti, con compiti di coordinamento, supporto tecnico e comunicazione. L’allegato VII dettaglia competenze giuridiche, fondi, catena di comando, risorse, manuale operativo, piani di vaccinazione e formazione/esercitazioni del personale.

Rifiuti di cucina

L’articolo 24 vieta la somministrazione ai suini di rifiuti di cucina e impone la raccolta e distruzione sotto controllo ufficiale dei rifiuti provenienti da mezzi di trasporto internazionali. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, informazioni sull’applicazione delle misure; le modalità di controllo possono essere ulteriormente definite con procedura di comitato.

Adozione di modifiche e procedure comitologiche

L’articolo 25 prevede che la direttiva possa essere adattata dal Consiglio in funzione degli sviluppi scientifici e tecnici, mentre gli allegati e le modalità di attuazione sono modificati con la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. L’articolo 26 disciplina la procedura ordinaria di regolamentazione con comitato veterinario permanente e termine di tre mesi; l’articolo 27 disciplina la procedura accelerata con termine di quindici giorni.

Abrogazione, regime transitorio e recepimento

L’articolo 28 abroga la direttiva 80/217/CEE dal 1° luglio 2002 e la decisione 81/859/CEE; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 29 conserva transitoriamente l’applicabilità di alcuni allegati e programmi/piani previsti dalla direttiva abrogata fino all’approvazione di nuovi strumenti e consente ulteriori misure transitorie. L’articolo 30 fissa il termine di recepimento al 31 ottobre 2002 e quello di applicazione dal 1° novembre 2002; l’articolo 31 stabilisce l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’articolo 32 individua negli Stati membri i destinatari.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleveterinariacommercio di animali vivi e prodotti di origine animalebio-sicurezzagestione delle epizoozie

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