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direttiva

Direttiva 2001/87

Direttiva 2001/87/CE della Commissione, del 12 ottobre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile

Normativa europea32001L0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/87/CE della Commissione aggiorna l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi cinque sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari. L’iscrizione consegue alla valutazione tecnica e scientifica dei relativi fascicoli e dei rapporti di riesame, che hanno portato a ritenere in generale soddisfatti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva quadro. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2002, con una proroga al 31 marzo 2003 per talune autorizzazioni temporanee, e devono rendere accessibili i rapporti di riesame, salvo le informazioni riservate.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per iscrivere cinque nuove sostanze attive nei prodotti fitosanitari: acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e alle autorità competenti che autorizzano, riesaminano o confermano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate. Incide sui prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, sia singolarmente sia, in alcuni casi, in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono esclusi dalla consultazione i dati riservati ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione di cinque sostanze attive

La direttiva 2001/87/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari aggiornata dalla direttiva 91/414/CEE. Sulla base delle domande presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri relatori e del riesame in sede di comitato fitosanitario permanente, la Commissione conclude che le cinque sostanze attive interessate possono essere iscritte nell’allegato I della direttiva quadro.

Obiettivo e presupposti tecnici

L’obiettivo è consentire che i prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile possano essere autorizzati in tutti gli Stati membri secondo la direttiva 91/414/CEE. Nei considerando si dà atto che i fascicoli sono stati dichiarati completi, che le valutazioni degli effetti su salute umana e ambiente sono state eseguite ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e che, in generale, dai riesami emerge il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, con riferimento agli usi esaminati.

Ambito dell’intervento normativo

La direttiva non disciplina un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE, cioè la lista delle sostanze attive ammesse a livello unionale. L’intervento riguarda i prodotti fitosanitari contenenti le cinque sostanze elencate; per i prodotti che le contengono insieme ad altre sostanze attive già iscritte, opera una regola specifica di coordinamento dei termini di attuazione.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2002 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a conformarsi al testo unionale. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del richiamo è rimessa alla discrezionalità nazionale.

La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione delle misure di recepimento adottate. Si tratta quindi di un obbligo di risultato, non di uniforme trasposizione formale.

Regime transitorio per autorizzazioni e riesami

Per consentire l’applicazione graduale dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, l’articolo 2, paragrafo 2, proroga al 31 marzo 2003 il termine di cui al paragrafo 1 per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti contenenti le cinque sostanze attive, purché l’esame e la decisione avvengano sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III.

Per i prodotti fitosanitari che contengono una delle cinque sostanze insieme ad un’altra sostanza attiva già iscritta nell’allegato I, il termine è ulteriormente prorogato nei limiti in cui la disciplina applicabile a tale altra sostanza preveda un periodo di attuazione più lungo. La direttiva mira così a evitare incoerenze nei tempi di adeguamento delle autorizzazioni composite.

Accesso ai rapporti di riesame e riservatezza

Gli Stati membri devono mettere a disposizione degli interessati, per consultazione o su richiesta specifica, i rapporti di riesame relativi alle cinque sostanze attive. Rimangono escluse le informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. La previsione rafforza la trasparenza amministrativa e consente agli operatori di comprendere la base tecnica delle decisioni di iscrizione e autorizzazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° novembre 2001 ed è destinata agli Stati membri. L’allegato richiama l’inserimento delle sostanze nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, mentre il contenuto tabellare puntuale non è riportato nel testo fornito.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva, con l’inserimento di acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile.

Termine di recepimento generale

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 marzo 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Proroga per le autorizzazioni temporanee

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che, per il processo di esame e decisione applicato secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE su fascicolo conforme all’allegato III, il termine di recepimento sia prorogato al 31 marzo 2003 per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative ai prodotti contenenti le cinque sostanze attive.

Proroga per prodotti con più sostanze attive

L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che, per i prodotti fitosanitari contenenti le cinque sostanze attive insieme con un’altra sostanza attiva già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine di recepimento si estende nella misura in cui la disciplina relativa all’iscrizione di tale altra sostanza preveda un periodo di attuazione più lungo.

Consultazione dei rapporti di riesame

L’articolo 2, paragrafo 4, impone agli Stati membri di tenere a disposizione degli interessati, per consultazione o su richiesta specifica, i rapporti di riesame di acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore al 1° novembre 2001. L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanaambiente

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