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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2929/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento e sanzioni I.C.I. anno 2005 relativo ad aree del polo rifiuti di Fusina (catasto Comune di Venezia, fg. 7, mapp. 514, 515, 516). Contestazioni principali: difetto di motivazione dell'atto impositivo; divieto di doppia imposizione per avvisi emessi anche nei confronti di Veritas SPA; carenza di soggettività passiva in capo a Ladurner (si era sostenuto che Ladurner fosse titolare solo di un diritto di godimento/locazione e non di un diritto reale); errata classificazione catastale con richiesta di esenzione per categoria E; illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza; carenza di sottoscrizione e nullità della notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ma ha accolto il decimo motivo: ha ritenuto viziata (apparente e insufficiente) la motivazione della sentenza della Commissione regionale in ordine alla qualificazione della posizione di Ladurner come titolare di un diritto reale di superficie. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quella questione e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda ad un'analisi complessiva e documentata dei patti contrattuali (descrivendo le clausole rilevanti) e della sorte delle opere al termine del rapporto contrattuale, al fine di stabilire se sussista un diritto reale (superficie) o un diritto personale (locazione/obbligatorio) e quindi chi sia il soggetto passivo. La cassazione ha efficacia anche nei confronti della statuizione relativa a Veritas (art. 336 c.p.c.), ridestinando al giudice di rinvio la decisione su tutte le questioni inerenti l'individuazione del soggetto passivo; non è stata pronunciata decisione definitiva sul ricorso incidentale del Comune. Spese e regolamentazione delle spese rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata quale parametro per i motivi di cassazione (vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente); la Corte ha valutato i vari motivi alla luce delle ipotesi previste dall'art. 360, accogliendo quello relativo a motivazione apparente.

  • art. 329, comma 2 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sulla formazione del giudicato e sull'impugnazione in appello; la Corte conferma che l'appello ha funzione di riesame e che la riproposizione di ragioni già spiegate in primo grado può essere sufficiente per l'impugnazione specifica.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Riguarda il contenuto del ricorso in appello: la Corte afferma che non è necessario introdurre nuovi motivi se l'amministrazione ribadisce in appello le stesse ragioni già dedotte in primo grado, per effetto del carattere devolutivo pieno dell'appello.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel contesto delle regole processuali tributarie; la Corte ha valutato conformità del comportamento difensivo e dell'impugnazione al quadro normativo del processo tributario.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 504/1990

    Norma connessa alla disciplina ICI richiamata dalle parti; la Corte ha esaminato le questioni di soggettività passiva e classificazione catastale alla luce del quadro normativo ICI.

  • art. 7 d.lgs. 504/1992 (lett. b))

    Regola l'esenzione ICI per fabbricati classificati nelle categorie E/1-E/9. La Corte interpreta l'esenzione come riferita ai fabbricati già classificati o a quelli non ancora iscritti per i quali sussistano, nel periodo di imposta, i presupposti per l'iscrizione; non operano a favore del contribuente variazioni catastali conseguenti ad un'aggiunta fatta dal contribuente successivamente all'anno imponibile.

  • art. 336 c.p.c.

    Applicato per l'effetto di estensione della cassazione: la declaratoria di illegittimità dell'avviso nei confronti di Ladurner ha effetto anche sulla statuizione relativa all'avviso nei confronti di Veritas, per dipendenza delle decisioni sull'individuazione del soggetto passivo.

  • art. 2 e art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamati nel dibattito circa i limiti della funzione del giudice tributario; la Corte afferma che il giudice tributario ha competenza ad esaminare questioni sostanziali (inclusa l'individuazione del soggetto passivo) nell'ambito di un processo di impugnazione-merito.

  • art. 18 l. 388/2000 (richiamata nel testo come modifica normativa)

    Citata a supporto della evoluzione normativa che estendeva la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali; la Corte la menziona per inquadrare la disciplina relativa a concessioni e diritti reali.

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento tributario è adeguata quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) e di contestare efficacemente la pretesa; non è necessario che contenga una disamina completa di tutte le questioni, purché gli elementi essenziali emergano.
  • In caso di incertezza circa l'effettivo soggetto passivo, l'amministrazione può, prima di un accertamento definitivo, rivolgere la pretesa nei confronti dei possibili soggetti passivi per evitare decadenze o prescrizione; ciò non autorizza però la riscossione multipla dello stesso tributo.
  • La qualificazione di un rapporto contrattuale (diritto reale di superficie vs diritto personale/locazione) richiede una valutazione analitica e motivata delle clausole contrattuali e in particolare della sorte delle opere costruite al termine del rapporto: se le opere ritornano al proprietario del suolo il rapporto è obbligatorio; se le opere restano in proprietà del costruttore è più probabile la natura reale (superficie).
  • Il giudice tributario, nel processo di impugnazione-merito, può e deve approfondire sia profili formali che sostanziali dell'accertamento, inclusa l'individuazione del soggetto passivo, senza che ciò configuri un'inammissibile attività amministrativa.
  • Se la motivazione della decisione di merito è apparente (non indica i fatti o le clausole da cui deriva la valutazione), la sentenza va cassata e la questione rimessa al giudice di merito per nuovo e documentato esame.
  • La presenza di più avvisi relativi al medesimo immobile e alla medesima annualità impone al giudice di verificare la legittimità delle pretese in relazione alla titolarità dell'obbligazione; la decisione su chi sia il soggetto passivo può rendere dipendenti le decisioni rese gegenüber altri soggetti (effetto di dipendenza ai sensi dell'art. 336 c.p.c.).

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