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Sentenza

Sentenza n. 2715/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a emettere la Carta del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4435/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 22 ottobre 2025. Il titolo condannava il Ministero all’emissione della Carta del docente in suo favore e all’assegnazione di € 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi maturati dal momento in cui il diritto all’accredito è sorto fino al saldo. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo; il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni dopo la notifica del titolo.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ha accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, pagando le spettanze riconosciute. L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte, il Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, agirà quale commissario ad acta entro i successivi sessanta giorni, senza compenso. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne, che gli atti del commissario vanno depositati tramite PAT e che il ritardo nell’esecuzione può generare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori di legge, da corrispondere ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova

    L’ottemperanza è ammissibile quando risulta provato il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dopo la sua notificazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova

    Il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l’accoglimento dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disciplina richiamata, pur prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, ai fini della nomina del commissario ad acta senza compenso.

  • art. 26 c.p.a.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate considerando, per analogia, i minimi tariffari indicati per le procedure esecutive mobiliari, in relazione al valore e alla complessità della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    La parte soccombente è condannata alle spese, liquidate in favore della parte vittoriosa secondo i criteri indicati dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria dell’amministrazione, l’esecuzione può essere ordinata quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di adempimento decorrente dalla sua notificazione.
  • In caso di inadempimento dell’amministrazione a una condanna al pagamento di somme di denaro, può essere nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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