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Sentenza

Sentenza n. 5715/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere l’accertamento del diritto a godere del beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati nella sopracitata disposizione, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202403764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS di includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita/TFS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex finanziere)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, collocato a riposo a domanda il 31 dicembre 2017 e in possesso, secondo quanto dedotto, dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno sull’ultimo stipendio, ai fini della rideterminazione del TFS, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS ha resistito eccependo che la domanda di pensionamento avrebbe dovuto essere presentata entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, che il credito sarebbe prescritto perché il termine decorre dalla cessazione dal servizio e che la disciplina applicata sarebbe incostituzionale.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR riconosce che il beneficio spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Respinge l’eccezione di decadenza: il termine di sessanta giorni è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non comporta la perdita del beneficio. Respinge l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in considerazione dell’effetto interruttivo riconnesso al pagamento rateale; non è stato provato il decorso di cinque anni tra tale ordinativo e la notificazione del ricorso, primo atto interruttivo documentato. Ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché il beneficio si fonda su specifiche disposizioni legislative e la scelta di estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità. Condanna quindi l’INPS a rideterminare e pagare il TFS includendo i sei scatti, oltre interessi legali; nega la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo con gli interessi. Spese a carico dell’INPS, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    La giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo dell’indennità di buonuscita spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda al ricorrere dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    quanto all’onere di presentare la domanda di pensionamento nel termine di sessanta giorni dalla maturazione del duplice requisito indicato, che l’inosservanza di tale onere non determina la decadenza dal beneficio, dato che esso è soltanto funzionale a “a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo” secondo quanto prevede il comma 3 del citato articolo 6-bis

    Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo; la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).

    Il credito riconosciuto non può essere liquidato cumulando rivalutazione monetaria e interessi; nel caso concreto sono dovuti gli interessi legali, ma non la rivalutazione.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, civili o militari, collocato a riposo a domanda, se ha compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine di sessanta giorni previsto per la domanda di pensionamento in relazione al beneficio dei sei scatti ha la funzione di regolare la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Per il credito relativo al trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale è idoneo a interrompere la prescrizione. L’eccezione di prescrizione richiede la prova del decorso del termine quinquennale tra tale ordinativo e il primo atto interruttivo documentato.
  • La rivalutazione monetaria non può essere cumulata con gli interessi sul credito in questione; in caso di riconoscimento del credito sono dovuti gli interessi legali, ma non la rivalutazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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