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Sentenza

Sentenza n. 3420/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.1131 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.04.2024.

Giustizia amministrativa202600210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'erogazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica, non identificava né il provvedimento oggetto dell'ottemperanza né la parte resistente, limitandosi a conferire una delega generica per il giudizio avanti al TAR Lombardia. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio. Sono state esaminate anche la rilevabilità d'ufficio della questione senza necessità di ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., la configurabilità della procura speciale nel processo telematico, la sanabilità del vizio e l'eventuale errore scusabile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Il TAR ha affermato che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria. La procura generica può ritenersi sufficiente quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento fisico con l'atto consente di ricavare la specialità dal contesto unitario. Tale eccezione non opera, però, per una procura su foglio separato cartaceo allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale: il deposito congiunto non garantisce né l'effettiva consapevolezza del mandante circa lo specifico atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. La procura deve infatti preesistere, o essere coeva, al ricorso. Il vizio non è sanabile mediante gli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente; il ricorso era stato notificato il 16 gennaio 2026, dopo tale pronuncia. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'assenza del difensore in camera di consiglio comportasse rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Prevede l'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio quando queste emergano dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, l'avviso non è necessario se il difensore non compare in udienza o camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, c.p.c.; tale rinvio non consente tuttavia di sanare la mancanza originaria della procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il TAR, di rinnovare la procura quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e manca al momento della proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non applicabile quando esistevano indirizzi interpretativi cui attenersi prudenzialmente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di un conferimento consapevole e specifico dello ius postulandi.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La formalità del deposito telematico congiunto consente di considerare la procura apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e non dimostra necessariamente la sua anteriorità o contestualità rispetto al ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, almeno attraverso elementi obiettivi, l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura meramente generica, redatta su foglio separato e non materialmente unita al ricorso, non soddisfa tale requisito.
  • Il deposito telematico, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non rende automaticamente valida una procura generica come procura speciale: il collegamento informatico tra i documenti non sostituisce l'indicazione dello specifico oggetto del mandato né dimostra da solo che la procura sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso; una procura rilasciata o comunque non dimostrata come esistente in tale contesto temporale non abilita il difensore alla valida proposizione del ricorso.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quando essa è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è riconoscibile quando la disciplina della procura era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte ha scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi un indirizzo preesistente non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa idonea alla rimessione in termini.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore, pur ritualmente convocato, non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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