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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23429/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto stipulato l'8 giugno 2015 tra una società committente e un'appaltatrice. La committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatrice e la banca cessionaria di un credito, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, l'accertamento negativo del credito dell'appaltatrice e l'accertamento negativo del debito verso la banca. Nel corso del giudizio sopravveniva il fallimento dell'appaltatrice; la committente riassumeva il processo in sede ordinaria nei confronti della curatela, ma il Tribunale dichiarava improcedibili le domande contro la curatela e condannava la committente alle spese. La Corte d'appello, pur rigettando i motivi sostanziali, compensava integralmente le spese di entrambi i gradi in considerazione del tenore della pronuncia. Il Fallimento ricorre in cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 91, 92, comma 3, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti di legge e con motivazione meramente apparente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione al medesimo capo. La committente resiste con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché ridetermini il regolamento delle spese dei gradi di merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi perché la compensazione delle spese non era giustificata: non vi era reciproca soccombenza né altro motivo legale di compensazione; l'improcedibilità delle domande era derivata da una scelta processuale imputabile alla parte, che aveva coltivato in sede ordinaria pretese da far valere invece nel passivo fallimentare. L'errore di rito imputabile alla parte integra soccombenza e consente la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., mentre la compensazione ex art. 92 c.p.c. non era consentita.

Norme richiamate

  • art. 81 L.F.

    Il contratto di appalto si considera sciolto ex lege per effetto del fallimento dell'appaltatrice, con conseguente improcedibilità delle pretese che vadano fatte valere nel concorso.

  • art. 52 L.F.

    Le posizioni creditorie relative al rapporto sciolto devono essere fatte valere nelle forme dell'accertamento del passivo, non nel giudizio ordinario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le pronunce di rito possono determinare soccombenza e la parte che vi ha dato causa può essere condannata alle spese.

  • art. 92 co. 2 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede la reciproca soccombenza o la ricorrenza dei presupposti legali; in difetto, non è consentita.

  • art. 92 co. 3 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte valorizza il principio per cui la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    La motivazione del capo sulle spese non può ridursi a formula di stile; in caso contrario il vizio denunciato può essere quello di motivazione apparente.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente del capo sulle spese.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è legittima solo in presenza dei presupposti tipizzati dalla legge; non può essere disposta in via automatica o con formule generiche prive di reale contenuto motivazionale.
  • L'improcedibilità della domanda derivante da un errore di rito imputabile alla parte comporta soccombenza ai fini delle spese, perché la parte ha dato causa all'esito processuale sfavorevole.
  • Quando un rapporto contrattuale si scioglie ex lege per sopravvenuto fallimento di una parte, le pretese creditorie relative a quel rapporto devono essere fatte valere nelle forme concorsuali proprie dell'accertamento del passivo e non nel giudizio ordinario.
  • Le pronunce di rito, se conseguenza della scelta processuale erronea della parte, sono idonee a fondare la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; la mera definizione in rito non esclude la soccombenza.
  • La motivazione sul capo delle spese deve dar conto in modo effettivo dei presupposti della compensazione; una motivazione apparente integra vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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