Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8534/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202601191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri, successivamente confermato dopo il remand disposto dal TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo all'avanzamento ad anzianità, riferito all'aliquota del 31 dicembre 2024, nonché il verbale della Commissione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il nuovo giudizio di non idoneità adottato in esecuzione di una precedente ordinanza di remand, il relativo verbale, l'omessa menzione nel quadro di avanzamento e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto al Ministero della Difesa. Il Collegio ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla necessità di impugnare anche il quadro di avanzamento e di notificare il ricorso ad almeno un militare controinteressato: secondo un orientamento tale adempimento è necessario per assicurare l'integrità del contraddittorio; secondo un diverso orientamento, relativo alle procedure di avanzamento a ruolo aperto, non vi sarebbe alcun controinteressato, poiché il giudizio di idoneità non comporterebbe scavalcamenti in ruolo né pregiudizio per altri militari.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure contro il giudizio di non idoneità né la domanda risarcitoria. Rilevata l'obiettiva incertezza giurisprudenziale sulla necessità della notifica a un controinteressato, ha rimesso d'ufficio il ricorrente in termini per errore scusabile. Ha quindi ordinato di notificare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, unitamente a copia dell'ordinanza, ad almeno un controinteressato da individuare tra i militari presenti nel quadro di avanzamento controverso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 1056 d.lgs. 66/2010

    La procedura di avanzamento cui ha partecipato l’appellato è a ruolo aperto

    La disposizione è richiamata nel precedente giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure di avanzamento a ruolo aperto, il giudizio di idoneità non determina scavalcamenti in ruolo e non preclude la promozione di altri militari.

  • art. 2251-ter d.lgs. 66/2010

    espressamente richiamato dall’art. 2251 ter del medesimo decreto

    È richiamato quale disposizione che collega la procedura di avanzamento esaminata alla disciplina dell'avanzamento a ruolo aperto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando sussiste un contrasto giurisprudenziale oggettivo sulla necessità di notificare il ricorso a un controinteressato, l'incertezza interpretativa può giustificare la rimessione in termini d'ufficio per errore scusabile.
  • Nelle controversie relative a un giudizio di non idoneità all'avanzamento militare, la necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato può dipendere dalla qualificazione della procedura e dagli effetti del giudizio sul quadro di avanzamento.
  • Qualora il giudice ritenga necessario integrare il contraddittorio, può ordinare al ricorrente di notificare il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti a un militare individuato tra quelli presenti nel quadro di avanzamento controverso, fissando un termine perentorio per l'adempimento e rinviando la trattazione.
  • La rimessione in termini e l'ordine di integrazione del contraddittorio costituiscono statuizioni interlocutorie che non implicano una decisione sul merito delle censure contro il giudizio di non idoneità né sulla domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.