Cassazione Penale, Sentenza n. 9298/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Contestava il vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la relazione positiva dell'U.E.P.E. (del 18/09/2023), l'assenza di nuove denunce e la prospettiva risocializzante, nonché il fatto che residuava una pena poco consistente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, evidenziando che l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 richiede due prognosi positive cumulate (rieducazione e prevenzione del rischio di commissione di altri reati). Il Tribunale ha dato prevalenza ai fatti oggettivi negativi: due violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari (evasione segnalata il 6/02/2023 con diffida del 14/02/2023 e ulteriore violazione il 31/05/2023 con presenza di un pregiudicato in domicilio; ripristino della detenzione domiciliare il 28/07/2023) e la pendenza di altri procedimenti penali. Tale quadro ha reso prematura una prognosi favorevole nonostante la relazione UEPE. È richiamato anche il principio di gradualità nell'accesso alle misure alternative. Inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. (la Procura Generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma la decisione è stata pronunciata sul merito con rigetto).
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 2
"il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"
La norma richiede due valutazioni cumulative: che l'affidamento contribuisca alla rieducazione e che riduca il rischio di commissione di altri reati. L'assenza di elementi positivi non basta; sono necessari elementi concreti che consentano una prognosi favorevole.
codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 173, comma 1
Richiamato solo in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (obbligo di sintesi nei motivi), non influenza la valutazione di merito dell'istanza di affidamento.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (segnalazioni nella sentenza)
La Corte richiama precedenti che confermano che: a) l'assenza di elementi positivi impone il rigetto dell'affidamento (Sez.1, n.31420/2015, Incarbone); b) il Tribunale deve considerare pendenze processuali (Sez.1, n.41796/2021, Acri); c) è rilevante l'inizio di un percorso di revisione critica (Sez.1, n.1410/2019); d) il sistema prevede gradualità e progressività nell'accesso ai benefici penitenziari (Sez.1, n.22443/2019, Froncillo).
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova è necessario un duplice giudizio prognostico positivo: utile alla rieducazione e idoneo a prevenire il rischio di recidiva.
- Violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare (anche recenti) pesano fortemente e possono rendere prematura la concessione di misure alternative meno restrittive.
- Una relazione favorevole dell'U.E.P.E. o l'assenza di nuove denunce non sono determinanti se sussistono fatti oggettivi recenti (es. evasioni, pendenze processuali) che indicano persistenza di rischio criminale.
- La presenza di procedimenti penali pendenti è rilevante nella valutazione del pericolo di recidiva e può ostare all'affidamento.
- Il principio di gradualità implica che, dopo violazioni di misure meno afflittive (arresti domiciliari), l'accesso a misure ancora più ampie deve essere valutato con cautela e generalmente posticipato fino a prova di affidabilità.
- Chi chiede affidamento dovrebbe documentare elementi positivi concreti e persistenti (percorsi di riabilitazione, stabile rete di supporto, assenza di comportamenti violativi) per consentire una prognosi favorevole.
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