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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30764/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un fondo in Ercolano occupato dalla pubblica amministrazione a seguito di ordinanza sindacale del 1981 per collocarvi prefabbricati destinati ai cittadini colpiti dal sisma del 1980. I proprietari avevano già ottenuto in precedenti giudizi un indennizzo per il periodo di occupazione legittima e un risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, nonché ulteriori condanne risarcitorie sino a successive date. In questo nuovo giudizio hanno chiesto ancora il ristoro per il periodo successivo, sostenendo che l’occupazione fosse perdurata fino al rilascio effettivo del bene, avvenuto nel 2000. La società che aveva acquistato il fondo nel 1995 ha domandato anche il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione di un preliminare di vendita e, in via ulteriore, il ristoro per l’inutilizzabilità del fondo e per la perdita delle caratteristiche agrarie. I motivi di ricorso per cassazione hanno censurato: 1) l’affermazione di inammissibilità e di difetto di interesse rispetto alla richiesta di accertare il rilascio del fondo e la cessazione della materia del contendere, invocando la continuità del processo dopo la riassunzione ex art. 50 c.p.c.; 2) l’asserito contrasto tra giudicati sulla decorrenza e sul soggetto obbligato al pagamento dell’indennità/risarcimento per occupazione; 3) per la società, la dedotta erronea applicazione dell’art. 1227 c.c. quanto all’onere di attivarsi per il rilascio dell’immobile; 4) l’errore nel qualificare come nuova la domanda risarcitoria della società, che secondo i ricorrenti sarebbe stata comunque proponibile nel giudizio riassunto e supportata dalla c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, fossero privi di interesse o affetti da difetto di specificità; il contrasto tra giudicati non può essere dedotto come motivo di cassazione, ma eventualmente in revocazione, e comunque il ricorso non riproduceva adeguatamente le sentenze asseritamente contrastanti. I motivi della società sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, non autosufficienti o scarsamente intelligibili, e soprattutto perché non confrontati con tutte le ragioni poste a base del rigetto: carenza di legittimazione a far valere un pregiudizio subito da terzi, imputabilità del ritardo nella liberazione per mancata esecuzione dei titoli di rilascio, novità della domanda e suo contrasto con precedenti giudicati. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente consente la prosecuzione del processo, ma il motivo che la invoca è inammissibile se non scalfisce le rationes decidendi della sentenza impugnata e se manca l’interesse concreto a ottenere l’utilità perseguita.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire e ad impugnare richiede la possibilità di conseguire un’utilità giuridica concreta; se la parte ha già ottenuto il bene della vita richiesto, l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 1227 c.c.

    Non è esaminabile in cassazione una censura sull’erronea applicazione della norma se la questione è nuova e se non attacca tutte le autonome rationes di rigetto poste dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno deve essere specificamente dedotto e provato; la sua invocazione richiede la riproduzione del testo delle decisioni rilevanti e non meri richiami estratti.

  • art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La contraddittorietà tra giudicati è motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve essere chiaro e intelligibile; la carenza di chiarezza del motivo comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata depositata memoria solo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L’impugnazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: è necessario censurare ciascun autonomo fondamento della decisione, altrimenti la decisione resta sorretta da rationes non intaccate.
  • L’interesse ad impugnare va valutato in termini di utilità concreta e attuale: se la parte ha già conseguito il riconoscimento del bene della vita richiesto, non può chiedere una pronuncia meramente astratta o inutilmente ridondante.
  • La deduzione del giudicato esterno esige specificità e autosufficienza: occorre trascrivere o riprodurre il contenuto essenziale delle decisioni asseritamente passate in giudicato e indicare puntualmente il contrasto dedotto.
  • La contraddittorietà tra giudicati non è di per sé motivo di ricorso per cassazione, ma può rilevare, se del caso, come motivo di revocazione.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove, specie quando richiedono accertamenti di fatto non trattati nei gradi di merito, salvo che il ricorrente dimostri di averle tempestivamente introdotte nei precedenti gradi e ne indichi la collocazione processuale.
  • La domanda risarcitoria del terzo che abbia acquistato un bene occupato non può essere automaticamente fondata sul pregiudizio subito da altri soggetti o sul solo ritardo nella liberazione, quando manchi la legittimazione a far valere quel danno e quando il comportamento omissivo sia imputabile anche al medesimo attore.
  • Il ricorso per cassazione deve essere formulato in modo chiaro e intelligibile; una censura scarsamente decifrabile o confusa è inammissibile per violazione del requisito di specificità e chiarezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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