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Sentenza

Sentenza n. 850/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania adito depositata in data 21/10/2022 n. 6499.

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 6499/2022 e n. 3522/2025, nonché mancata nomina del commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori di spese processuali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già indicati quali difensori antistatari nella sentenza n. 6499/2022, avevano diritto al pagamento delle spese processuali liquidate in loro favore. Il Ministero aveva eseguito soltanto il capo relativo alla sorte capitale dovuta alla parte assistita, omettendo il pagamento delle spese ai difensori. Con la successiva sentenza n. 3522/2025 il TAR aveva ordinato il pagamento di tali somme, degli interessi e delle ulteriori spese di giudizio, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nonostante la notificazione della sentenza e una successiva diffida, il Ministero non aveva pagato e l'organo incaricato di designare il commissario non aveva provveduto. I ricorrenti hanno quindi proposto un reclamo, qualificabile come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo l'elusione del giudicato e chiedendo l'adozione di misure sostitutive. Il credito azionato è stato distinto dai crediti derivanti dalla legge Pinto: esso trova fonte esclusiva nelle sentenze di condanna alle spese processuali. È stata pertanto contestata l'applicazione delle disposizioni speciali previste per i crediti da equa riparazione, comprese quelle relative alle dichiarazioni sostitutive e alla sospensione delle azioni esecutive o dei giudizi di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il reclamo ammissibile, poiché l'art. 114, comma 6, c.p.a. consente di sottoporre al giudice dell'ottemperanza tutte le questioni relative all'esecuzione del giudicato, comprese quelle derivanti dall'inerzia che impedisca l'attivazione del commissario ad acta. Nel merito, ha accertato una reiterata e ingiustificata violazione dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali, rilevando sia l'omesso pagamento da parte del Ministero sia la mancata designazione del commissario. Ha escluso l'applicabilità delle disposizioni speciali della legge Pinto, in quanto le somme dovute derivavano dalle statuizioni giudiziali sulle spese e non dall'indennizzo per irragionevole durata del processo. Il Ministero è stato condannato, entro trenta giorni, al pagamento di € 500,00 per compensi, oltre accessori e interessi dalla notificazione del 14 maggio 2025, in relazione alla sentenza n. 6499/2022; di ulteriori € 500,00 per compensi, oltre accessori, di € 300,00 per contributo unificato e degli interessi dal 2 maggio 2025, in relazione alla sentenza n. 3522/2025. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato direttamente il Ragioniere Generale dello Stato, o un delegato dirigenziale, quale commissario ad acta, con poteri di reperimento delle risorse, assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione ed emissione del titolo di pagamento entro sessanta giorni dall'istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del reclamo, liquidate in € 500,00 oltre accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    tutte le questioni relative all’ottemperanza

    Il reclamo è ammissibile non solo contro atti positivi del commissario ad acta, ma anche per contestare omissioni che impediscano l'attivazione della funzione commissariale e chiedere al giudice dell'esecuzione misure correttive o sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina diretta di un commissario ad acta quando il meccanismo ordinario si sia rivelato inefficace.

  • art. 112 c.p.a.

    Impone alle amministrazioni di conformarsi alle pronunce giurisdizionali esecutive; la reiterata inerzia può integrare elusione del giudicato.

  • art. 5-sexies l. 89/2001

    La disciplina speciale prevista per i crediti derivanti dalla legge Pinto non si applica alle autonome obbligazioni pecuniarie derivanti dalle condanne giudiziali al pagamento delle spese processuali.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale richiede che il diritto riconosciuto dal giudice possa trovare concreta attuazione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale sarebbe svuotata di contenuto se l'amministrazione potesse sottrarsi all'esecuzione delle decisioni giudiziali.

  • art. 97 Cost.

    L'esecuzione dei giudicati costituisce un dovere amministrativo e la sua omissione contrasta con legalità, buon andamento ed efficienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. è ammissibile anche quando la contestazione riguardi non un atto positivo del commissario ad acta, ma l'inerzia dell'amministrazione debitrice o dell'organo incaricato di nominare il commissario, se tale inerzia impedisce l'attuazione del giudicato.
  • Le disposizioni speciali, sostanziali e processuali, previste per i crediti derivanti dalla legge Pinto si applicano esclusivamente alle obbligazioni aventi fonte nell'equa riparazione disciplinata dalla l. 89/2001 e non si estendono alle autonome obbligazioni pecuniarie derivanti da sentenze che liquidano spese processuali.
  • L'amministrazione è tenuta a dare integrale e tempestiva esecuzione alle pronunce giurisdizionali; la reiterata omissione del pagamento, nonostante notifiche e diffide, può integrare elusione del giudicato e giustificare l'adozione di misure sostitutive.
  • Quando l'organo amministrativo incaricato di designare il commissario ad acta rimane inerte e il meccanismo previsto dalla precedente pronuncia si dimostra inefficace, il giudice dell'ottemperanza può nominare direttamente un organo esterno all'amministrazione debitrice, conferendogli i poteri necessari, incluso il reperimento delle risorse, l'impegno di spesa, la liquidazione e l'emissione del titolo di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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