Sentenza n. 2137/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 6 agosto 2025, proposta dalla ricorrente al fine di ottenere copia del piano ferie aziendale e dei dati relativi ai dipendenti che avevano fruito di ferie nella giornata del 4 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso alla documentazione relativa al piano ferie aziendale e alle istanze di ferie fruite il 4 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., ricorso contro il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 6 agosto 2025. La richiesta riguardava il piano ferie aziendale, i nominativi dei dipendenti che avevano fruito di ferie il 4 agosto 2025 e, per ciascuno, le date di presentazione e autorizzazione delle relative istanze. La ricorrente deduceva l'esigenza di verificare una possibile disparità di trattamento, sostenendo che altri dipendenti con analoghe mansioni avrebbero ottenuto ferie per la medesima giornata sulla base di richieste presentate successivamente alla propria. L'amministrazione aveva inizialmente respinto la richiesta con una motivazione riferita a esigenze di servizio e, nel corso del giudizio, aveva eccepito la presenza di dati personali di terzi, la necessità della stretta indispensabilità dell'accesso difensivo, il carattere generico ed esplorativo della richiesta, l'assenza di un interesse diretto e concreto e la sufficienza di dati aggregati o anonimizzati. Dopo l'instaurazione del giudizio, l'amministrazione aveva trasmesso dapprima una documentazione incompleta e oscurata, omettendo le date di presentazione e autorizzazione delle istanze; successivamente, nelle more della camera di consiglio, aveva trasmesso integralmente i documenti richiesti, con oscuramento dei soli dati identificativi non strettamente necessari alle esigenze difensive.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente dall'ostensione sopravvenuta della documentazione richiesta, comprese le date di presentazione e autorizzazione delle istanze di ferie, con oscuramento dei dati identificativi non necessari. Il giudice ha precisato che la cessazione della materia del contendere richiede un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva, tale da eliminare l'utilità concreta della pronuncia di merito. Ai fini delle spese ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: poiché l'ostensione integrale era intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, ha ritenuto che, in assenza della condotta satisfattiva, il ricorso sarebbe stato accolto. ATM S.p.A. è stata quindi condannata al pagamento di euro 1.100,00 per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso in materia di accesso proposto contro il silenzio-diniego dell'amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l'attività sopravvenuta dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata ed elimina l'utilità concreta della decisione di merito.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
È richiamato dall'amministrazione per sostenere che l'accesso non può essere utilizzato per un controllo generalizzato sull'attività amministrativa; la sentenza non decide nel merito tale eccezione per effetto dell'ostensione integrale sopravvenuta.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
È richiamato dall'amministrazione in relazione all'accesso difensivo a documenti contenenti dati personali di terzi; la sentenza non definisce nel merito la portata della disposizione, essendo venuta meno l'utilità della pronuncia a seguito dell'ostensione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario; il TAR ha disposto la distrazione delle spese liquidate.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva della pretesa azionata, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia di merito.
- In un giudizio di accesso, l'ostensione è integralmente satisfattiva solo se comprende tutti i documenti e i dati richiesti che siano necessari a realizzare l'interesse conoscitivo dedotto, potendo essere oscurati soltanto i dati identificativi non strettamente necessari alle esigenze difensive.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende da un'ostensione intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza della condotta satisfattiva.
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