Cassazione Penale, Sentenza n. 26459/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia lamentando: (i) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (ii) mancata esclusione della recidiva; (iii) errore e carenza motivazionale nell'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, della legge fallimentare, applicata nella dosimetria della pena in relazione alla bancarotta impropria (art. 223 co. 2 n. 2 I.fall.). Il ricorso mirava a ottenere l'annullamento della decisione per le carenze di motivazione e per la valutazione dei precedenti e della recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo relativo alle attenuanti generiche e alla recidiva, ritenendo la motivazione della corte territoriale conforme ai principi di legittimità (il diniego delle attenuanti può fondarsi plausibilmente sui precedenti penali e la recidiva facoltativa può essere adeguatamente motivata anche in modo succinto). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la sentenza impugnata è carente nella motivazione circa l'incidenza sulla pena dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, applicata nonostante che, tra le fattispecie originarie, sia sopravvissuta alla pronuncia di gravame solo la fattispecie di bancarotta impropria. Per tale carenza la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aggravante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per una nuova valutazione della dosimetria della pena. In conseguenza della parziale soccombenza del ricorrente, questi è esentato dal pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (I.fall.), comma 2, n. 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, I.fall. si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria; tuttavia, la sua applicazione nella determinazione della pena richiede una motivazione specifica sull'incidenza dell'aggravante, specie quando dal processo sopravvive una sola fattispecie tra più originariamente contestate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare (I.fall.)
Riferimento alla fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose; il rapporto tra questa fattispecie e l'aggravante di cui all'art. 219 deve essere valutato con motivazione adeguata nella fase di dosimetria della pena
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione esaustiva che smonti ogni elemento proposto dall'imputato; è sufficiente che il giudice indichi plausibili ragioni del rigetto, e può legittimamente fondarsi su precedenti penali dell'imputato
- La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica, ma tale motivazione può essere anche implicita o succinta purché risulti che la condotta contestata costituisce una significativa prosecuzione di un comportamento delinquenziale pregresso
- L'applicazione di aggravanti per concorso di reati (art. 219 legge fallimentare) alle fattispecie di bancarotta impropria è ammessa, ma il giudice deve esplicitare come detta aggravante abbia inciso sulla determinazione della pena, specialmente quando molte delle fattispecie originarie sono state eliminate in sede di impugnazione
- Se la motivazione relativa alla rilevanza dell'aggravante è carente, la Cassazione annulla la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena e rinvia per una nuova valutazione (senza per questo rimettere in discussione gli elementi di fatto già definiti salvo profili specifici di motivazione)
- Le contestazioni circa la gravità o la rilevanza dei precedenti penali o l'istantanea valutazione del trattamento sanzionatorio sono, di regola, questioni di merito che non sono sindacabili in sede di legittimità se la corte territoriale ha fornito motivazione plausibile
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