Sentenza n. 10522/2026 - Roma, Sezione 2T
per dichiarare l'obbligo di concludere il procedimento sull'istanza di concessione temporanea presentata in data 16 gennaio 2026 (all.1); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DONIS ANTONIO il 7\5\2026 : per l’annullamento del diniego del I Municipio del 29 aprile 2026, che ha rigettato istanza di concessione provvisoria del ricorrente richiesta con istanza del 16 gennaio 2026 (all.1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico e, con motivi aggiunti, diniego espresso dell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza del 16 gennaio 2026, volta al rilascio di una concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività artistica, di esposizione e di vendita. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha adottato un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti, corredati da domanda cautelare. La controversia concerneva quindi sia la sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, sia la legittimità del diniego e la richiesta di sospensione dei suoi effetti.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'azione avverso il silenzio, poiché il sopravvenuto diniego espresso ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio. Il giudizio è stato convertito dal rito sul silenzio al rito ordinario per l'esame dei motivi aggiunti. La domanda cautelare è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris: il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico per attività di esposizione e vendita richiede lo svolgimento di una procedura pubblica. Il Collegio ha inoltre richiamato l'obbligo di Roma Capitale di attivarsi celermente per consentire il rilascio delle nuove concessioni entro la scadenza della proroga già concessa ai precedenti vincitori della selezione. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza oggetto di un'azione avverso il silenzio rende improcedibile tale azione, poiché il giudizio sul silenzio non può più conseguire una pronuncia utile sull'obbligo di provvedere.
- Quando, nel corso di un giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, il giudizio può essere convertito dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario per consentire l'esame della domanda cautelare e dell'impugnazione del provvedimento.
- Il rilascio di una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico destinata ad attività di esposizione e vendita richiede lo svolgimento di una procedura pubblica; in assenza di tale procedura, la domanda cautelare avverso il diniego non presenta fumus boni iuris.
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