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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25865/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio originario di legittimità una ordinanza della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle controparti contro una sentenza della Corte d'appello e, ritenendo erroneamente che il resistente non si fosse costituito, aveva omesso di provvedere sulle spese. Il soccombente nel giudizio di legittimità ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., lamentando un errore di fatto risultante dagli atti: egli sosteneva di essersi regolarmente costituito con controricorso, notificato e depositato, e chiedeva la revoca dell'ordinanza limitatamente al capo sulle spese, con conseguente loro liquidazione a suo favore. Le controparti sono rimaste intimate nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo che sussisteva un errore di percezione decisivo: dagli atti del fascicolo risultava che il resistente nel giudizio originario aveva effettivamente depositato controricorso, sicché era erronea l'affermazione contenuta nell'ordinanza revocanda secondo cui egli non si fosse costituito. La Corte ha quindi revocato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo che escludeva la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità e, decidendo nel merito del rescissorio, ha condannato le controparti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ.

    è il rimedio esperibile per la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione per errore di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.

    il giudizio è stato trattato in camera di consiglio

  • art. 375 c.p.c.

    art. 375 co. 1 e co.2 n.4-ter cod. proc. civ.

    nei ricorsi per revocazione la decisione avviene con ordinanza, salvo questioni di diritto di particolare rilevanza

  • art. 35 d.lgs. 149/2022

    applicabile alla fattispecie ex art. 35 co.5 e 6 d.lgs. 149/2022

    la disciplina transitoria rende applicabile la nuova forma di decisione alla revocazione fissata dopo il 1 gennaio 2023

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel riferimento all'errore di fatto e alla verifica degli atti, senza una specifica regola sul riparto probatorio

  • D.M. 55/2014

    utilizzato per liquidare le spese in base ai parametri forensi applicabili al giudizio definito nel 2022

  • D.M. 37/2018

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

  • D.M. 147/2022

    applicato per la liquidazione delle spese del presente giudizio in base al valore e alla semplicità della controversia

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a sorreggere la revocazione della sentenza o dell'ordinanza della Corte di cassazione richiede un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nel provvedimento e quella emergente dagli atti di causa.
  • Integra errore revocatorio la svista materiale o di percezione che abbia indotto il giudice a ritenere esistente o inesistente un fatto pacificamente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso deciso dalla Corte.
  • L'errore deve emergere immediatamente dagli atti, senza necessità di complesse attività interpretative o argomentative, e deve essere decisivo, ossia tale che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Se nel giudizio di legittimità il resistente si è costituito e la Corte, per errore, lo ritiene non costituito, l'errore può incidere sulla regolazione delle spese e giustificare la revocazione limitatamente al relativo capo.
  • In sede di rescissorio conseguente alla revocazione, le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza, salvo specifiche ragioni di deroga esplicitamente ravvisabili.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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