Cassazione Penale, Sentenza n. 1840/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo impeditivo delle quote della Europa 93 s.r.l., sostenendo violazione di legge per motivazione meramente assertiva e insufficiente. In particolare deduceva che il Tribunale avrebbe fondato il fumus del reato soltanto sulla querela della presunta persona offesa, non considerando la documentazione e le dichiarazioni del teste Varano; che la ricorrente sarebbe diventata legale rappresentante della Wonderinginvestments non "a ridosso" dei fatti ma un anno prima; che la società non sarebbe inattiva ma una "dormant company" secondo il diritto inglese; e infine che il Tribunale non avrebbe compiuto accertamenti sulla strumentalità dei beni sequestrati ai reati contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, la cassazione è ammessa solo per violazione di legge e che le censure sulla motivazione sono rilevanti solo se l'apparato giustificativo è del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso concreto la motivazione dell'ordinanza era ritenuta adeguata e argomentata: il Tribunale aveva spiegato il nesso tra i reati contestati e la finalità preventiva del sequestro, valorizzando elementi probatori (valutazione del prezzo di cessione rispetto al patrimonio, disconoscimento della firma sull'atto, altri indici di riscontro). Le censure della ricorrente sono state giudicate generiche e non decisive, e il ricorrente terzo non può in cassazione contestare i presupposti della misura cautelare ma soltanto la propria titolarità o l'inesistenza di un proprio contributo al reato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Limiti alla ricorribilità in Cassazione delle misure cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; le doglianze motivazionali sono rilevabili in cassazione solo se l'apparato giustificativo è del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 324 c.p.p.
Riferimento normativo invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione: la Corte osserva che le contestazioni sollevate costituiscono meri vizi di motivazione e non una violazione di legge tale da rendere il ricorso ammissibile.
art. 606, lett. c) c.p.p.
Motivazione come possibile ragione di ricorso in Cassazione: perché l'ipotesi sia rilevante ai sensi di questa norma, l'apparato motivazionale deve essere completamente mancante o privo dei requisiti minimi tali da renderlo incomprensibile.
art. 616 c.p.p.
Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, se previsto, al versamento di una somma alla cassa delle ammende; qui applicata la condanna al versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 25932/2008, Sez. U. n. 5876/2004, Sez. 3 n. 36347/2019)
Principi consolidati secondo cui la valutazione del fumus e la sufficienza della motivazione devono essere esaminati restrittivamente in sede di legittimità; e che il terzo può contestare in sede di merito e di legittimità soltanto la propria titolarità o l'inesistenza di un contributo al reato, non l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
Massime di principio
- In Cassazione avverso misure cautelari reali la contestazione della motivazione è ammessa solo se l'apparato motivazionale è del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; vizi meramente argomentativi o generici sono inammissibili.
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro può in sede di merito e di legittimità contestare principalmente la propria titolarità del bene o l'assenza di un suo contributo al reato, non i presupposti generali della misura cautelare.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di sequestro è necessario fornire prove concrete e decisive (documenti, perizie, elementi che incidano sull'itinerario logico-giuridico del giudice) e non solo enunciare possibili errori o spiegazioni alternative.
- Quando si invocano profili di diritto straniero (es. qualificazione di "dormant company" nel diritto inglese) occorre allegare e provare tale status con documentazione e, se necessario, perizia o attestazioni rilevanti, non limitarvisi ad asserzioni.
- Le contestazioni relative a elementi fattuali determinanti (es. data di assunzione della carica, attività della società, valore economico delle quote, riconoscimento di firme) devono essere precisate quanto alla loro decisività e documentate per poter incidere sulla valutazione del giudice.
- Chi impugna un provvedimento deve confrontarsi compiutamente con il ragionamento motivazionale dell'ordinanza, dimostrando in che punto e perché l'itinerario logico-giuridico sia inesistente o irragionevole, altrimenti la censura sarà considerata generica e inammissibile.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e di somme a titolo di ammende in caso di inammissibilità del ricorso: valutare il profilo di rischio processuale prima di proporre ricorso in Cassazione contro misure reali.
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