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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35552/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'imputato per un episodio di furto aggravato in continuazione. Il fatto, ricostruito dai giudici di merito, riguarda l'uso di violenza sulle cose mediante colpi inferti a un cambiamonete fino a provocarne la rottura, avvenuto in orario notturno all'interno di un esercizio commerciale, in un contesto ripreso da un impianto di videosorveglianza; l'autore era stato inoltre riconosciuto dalla polizia giudiziaria che lo conosceva per pregresse vicende. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., la nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione, sostenendo in modo generico che le modalità del fatto sarebbero state di lieve entità. La doglianza non si confrontava però con la motivazione della sentenza impugnata né indicava specifici travisamenti o vizi logici; in sostanza mirava a una rilettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha rilevato che l'impugnazione non conteneva una critica specifica alla decisione di appello, limitandosi a richiami astratti ai principi sulla motivazione e a un'affermazione apodittica sulla pretesa lieve entità del fatto, senza indicare elementi concreti o errori argomentativi della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base del vincolo della continuazione tra i reati contestati o tra le condotte oggetto di condanna.

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, reato base oggetto della condanna confermata.

  • art. 625 c.p.

    richiamato per le aggravanti del furto contestato e confermato in sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    indicato come fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822

    citata per il principio secondo cui l'atto d'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e specifica esposizione delle ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento del gravame.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per il criterio della assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciazioni astratte o a doglianze generiche, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve indicare specificamente quali passaggi argomentativi sarebbero illogici, mancanti o viziati, e quali elementi fattuali o processuali sarebbero stati travisati; non basta affermare in termini apodittici una diversa lettura del fatto.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, se la censura mira soltanto a una rilettura delle prove senza evidenziare un vero errore di diritto o un travisamento decisivo.
  • Per escludere la connotazione del fatto come non lieve non è sufficiente una mera affermazione difensiva: occorre confrontarsi con gli elementi concreti valorizzati dai giudici di merito, quali le modalità della condotta, il contesto, gli strumenti usati e gli elementi di identificazione dell'autore.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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