Cassazione Penale, Sentenza n. 2298/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria dopo annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di Cassazione. Denunciavano: 1) contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione relativa alla determinazione della pena, sostenendo che la Corte fosse partita da una pena base superiore al minimo edittale violando il divieto di reformatio in peius; 2) inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p., ossia mancato adeguamento al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, poiche' il giudice del rinvio avrebbe motivato l'applicazione di una pena base richiamando le precedenti sanzioni nonostante l'annullamento della loro determinazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha confermato che il giudice del rinvio ha il potere di rideterminare la pena entro i limiti edittali e non e' vincolato ai criteri di calcolo adottati in precedenza, che il divieto di reformatio in peius riguarda il risultato finale e non gli strumenti o calcoli intermedi utilizzati dal giudice, e che la Corte di Appello ha correttamente escluso le aggravanti indicate e fissato una pena base non inferiore al minimo edittale (tenendo conto della condotta associativa complessiva). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La Corte ha valutato l'esclusione delle aggravanti previste dall'art. 74 (in particolare il comma 3 e richiamo al comma 2) e ha rideterminato la pena tenendo conto che, pur escluse le aggravanti, la pena base non poteva essere inferiore al minimo edittale per quel reato.
codice di procedura penale, art. 442
Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado emessa dal giudice dell'udienza preliminare; la vicenda processuale ha visto condanne iniziali in base a tale pronuncia.
codice di procedura penale, art. 627 comma 3
I ricorrenti contestavano che il giudice del rinvio non si fosse uniformato al principio di diritto indicato dalla Cassazione; la Corte ha ritenuto che il rispetto del dictum vincola sui principi di diritto ma non impedisce al giudice del rinvio di esercitare la propria discrezionalita' di determinazione della pena entro i limiti edittali.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius tutela il risultato finale della determinazione della pena e non impedisce al giudice di rinvio di ricalcolare o adottare criteri diversi nella determinazione della pena base, purche' il risultato non sia piu' gravoso per l'imputato rispetto a prima.
- Il giudice del rinvio ha discrezionalita' nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale e non e' vincolato ai criteri di calcolo adottati dal giudice la cui sentenza e' stata annullata, specialmente quando l'impugnazione sia proposta dal solo imputato.
- Se la Corte di Cassazione annulla per una determinata aggravante, il giudice del rinvio deve escluderla ma puo' comunque motivare la pena in relazione alla condotta complessiva, fermo restando il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla norma.
- L'obbligo di uniformarsi al 'principio di diritto' indicato dalla Cassazione (art. 627 c.p.p.) vincola il giudice del rinvio quanto ai principi giuridici enunciati, ma non gli impedisce di riformulare la motivazione o di adottare una differente quantificazione della pena entro i limiti consentiti.
- In situazioni analoghe, per evitare l'inammissibilita' del ricorso per motivi simili, il difensore deve dimostrare che la nuova determinazione della pena ha effettivamente aumentato il carico sanzionatorio finale o che il giudice del rinvio ha travalicato i limiti della discrezionalita' consentita.
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