Sentenza n. 5533/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento: a) della “comunicazione (di) chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990. Revoca del permesso di sosta (area tariffata DELLA VIT-TORIA) rilasciato in favore del veicolo targato FZ098HC”, prot. 87287 del 15.12.2022, ricevuta in data 29 dicembre 2022; b) della comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del 19 gennaio 2023, nella quale, in risposta alle controdeduzioni del Sig. Lo Bianco “con riferimento alla Sua nota acquisita con prot. n. 0090089/2022”, l'Amministrazione confermava “quanto già comunicato con note con prot. n. 0082464/2022 e n. 0087287/2022”; c) nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto, con particolare riguardo: - alla nota prot. 82464 del 28.11.222 avente ad oggetto “comunicazione avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 e seguenti della L.241/90. Revoca del Permesso di Sosta (area tariffata DELLA VITTORIA) rilasciato in favore del veicolo FZ098HC” (doc.3); - alla Determina Dirigenziale n. 1383/1999 laddove, in violazione delle previsioni di cui all'art. 185 del vigente Codice della Strada, dovesse essere interpretata nel senso di non ammettere l'equiparazione, ai fini del conseguimento del contrassegno per la so-sta gratuita nelle aree tariffate, tra gli “autocaravan” fino a 3,5 t. di m.p.c. e gli autoveicoli di cui all'art.8 della medesima Determina Dirigenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di sosta gratuita per residenti e presupposta determina dirigenziale nella parte in cui esclude gli autocaravan fino a 3,5 t
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario autocaravan)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca del permesso di sosta gratuita rilasciato per il proprio autocaravan, sostenendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 185 del Codice della strada, nonché della determina dirigenziale n. 1383/1999, la disparità di trattamento, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria. Deduceva che il provvedimento non avesse esaminato le osservazioni presentate e che la disciplina nazionale imponesse, per gli autocaravan, un trattamento tendenzialmente uniforme rispetto agli altri veicoli, salvo deroghe giustificate dalle peculiari caratteristiche del mezzo. Richiamava anche una nota ministeriale del 2007 sulla legittimità delle limitazioni alla circolazione e alla sosta degli autocaravan. In secondo luogo, sosteneva che la qualificazione dell’atto come revoca dissimulasse un annullamento d’ufficio per asserita originaria insussistenza dei presupposti del permesso. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, per mancato rispetto del termine previsto e per assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, nonché di una ponderazione degli interessi del destinatario. Le amministrazioni resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha interpretato l’art. 185, commi 1-3, del Codice della strada nel senso che gli autocaravan sono soggetti, quanto alla circolazione, ai divieti e alle limitazioni, a una disciplina tendenzialmente uniforme rispetto agli altri veicoli; la sosta, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, resta sosta e non campeggio. Eventuali regole differenziate devono essere giustificate dalle peculiarità degli autocaravan. La determina dirigenziale n. 1383/1999 ammetteva il rilascio di permessi per residenti o per altre categorie di veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 t, inclusi autocarri e veicoli per trasporti specifici, ma non esplicitava alcuna ragione per escludere gli autocaravan. La differenziazione è stata quindi ritenuta perplessa e illegittima, in contrasto con l’art. 185, comma 1, del Codice della strada. Il giudice ha annullato sia la revoca del permesso sia la determina presupposta, limitatamente alla parte che esclude gli autocaravan fino a 3,5 t dai veicoli ammessi al permesso di sosta gratuita per residenti. È stata ritenuta irrilevante l’indicazione del veicolo come autovettura nel modulo di richiesta, poiché tale circostanza non aveva costituito il fondamento del provvedimento e, comunque, non sussisteva un beneficio indebito, essendo illegittima la disciplina escludente. Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di lite.
Norme richiamate
art. 185 Codice della strada
“I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) [autocaravan] ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”
La norma stabilisce un principio di tendenziale uniformità della disciplina degli autocaravan rispetto agli altri veicoli in materia di circolazione, divieti e limitazioni; eventuali differenziazioni devono essere giustificate dalle peculiarità del veicolo.
art. 185, comma 2, Codice della strada
“La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio” quando il veicolo non poggia sul suolo se non con le ruote, non emette deflussi propri e non eccede il proprio ingombro
La sosta dell’autocaravan, alle condizioni previste, è giuridicamente qualificata come sosta e non può essere assoggettata a limitazioni proprie del campeggio.
art. 185, comma 3, Codice della strada
“Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona”
La previsione conferma che gli autocaravan rientrano nella disciplina della sosta e possono essere assoggettati a una regolazione specifica solo nei limiti previsti dalla legge.
art. 54, comma 1, lettera m), Codice della strada
“autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”
La disposizione definisce gli autocaravan come veicoli con caratteristiche peculiari, che possono giustificare regole differenziate soltanto se tali regole sono concretamente motivate.
art. 21-nonies l. 241/1990
“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies […] può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi […] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”
Il ricorrente ha invocato i limiti temporali e sostanziali dell’annullamento d’ufficio, ma la decisione ha definito la controversia principalmente sulla base dell’illegittimità della disciplina escludente e della revoca, senza sviluppare un’autonoma statuizione decisiva sull’applicazione dell’art. 21-nonies.
artt. 6 e 7 Codice della strada
Sono richiamati dall’art. 185 quale ambito dei divieti e delle limitazioni rispetto ai quali gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
Massime di principio
- L’art. 185 del Codice della strada esprime un principio di tendenziale uniformità della disciplina degli autocaravan rispetto agli altri veicoli quanto alla circolazione, ai divieti e alle limitazioni; una disciplina differenziata è legittima solo se fondata e giustificata dalle caratteristiche peculiari degli autocaravan.
- La sosta di un autocaravan, quando il veicolo poggia sul suolo soltanto con le ruote, non emette deflussi propri e non occupa la sede stradale oltre il proprio ingombro, deve essere trattata come sosta e non come campeggio.
- È illegittima, per difetto di giustificazione e contrasto con l’art. 185 del Codice della strada, una disciplina comunale che ammetta al permesso di sosta veicoli fino a 3,5 t con caratteristiche analoghe per massa e ingombro agli autocaravan, ma escluda questi ultimi senza esplicitare una ragione specifica e coerente.
- La motivazione dell’atto amministrativo deve consentire di ricostruire l’iter logico-giuridico alla base della differenziazione di trattamento tra categorie di veicoli; l’assenza di tale giustificazione rende perplessa e illegittima la disciplina applicata.
- L’indicazione erronea del veicolo nel modulo di richiesta non giustifica la revoca del beneficio quando tale circostanza non abbia costituito il fondamento del provvedimento e il beneficio risulti comunque spettante in base alla disciplina correttamente interpretata.
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