Cassazione Civile, Ordinanza n. 32995/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore aveva presentato una domanda tempestiva di insinuazione al passivo per crediti derivanti dal rapporto di lavoro, indicati come differenze retributive e TFR. Dopo un primo contenzioso fallimentare conclusosi con rinvio, egli proponeva poi una domanda tardiva limitatamente al TFR, sostenendo che quel credito non fosse compreso nella precedente domanda tempestiva e che, comunque, il TFR sorgerebbe solo alla cessazione del rapporto, sicché la sua domanda non avrebbe potuto essere preclusa da giudicato. Il Tribunale rigettava l’opposizione ex art. 98 l. fall. ritenendo che il TFR fosse già stato richiesto con l’insinuazione tempestiva e che, quindi, sulla relativa pretesa si fosse formato giudicato endofallimentare. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 324 e 100 c.p.c. e degli artt. 2909 e 2120 c.c., insistendo sulla diversità tra la domanda tempestiva e quella tardiva e sulla carenza di interesse ad agire per il TFR prima della cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte ha respinto anche le eccezioni preliminari del fallimento sulla presunta inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e per violazione dell’art. 366 c.p.c., ritenendo che la procura fosse validamente apposta a margine del ricorso e che il motivo fosse sufficientemente chiaro. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso: ha affermato che la domanda tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, da quella tempestiva, altrimenti opera la preclusione derivante dal giudicato endofallimentare; nel caso concreto, dalla domanda tempestiva e dagli atti richiamati risultava che il TFR era già stato richiesto nell’insinuazione ordinaria, insieme alle differenze retributive, sicché la riproposizione tardiva era preclusa. È stato ritenuto irrilevante stabilire se il TFR fosse stato poi espressamente ammesso o meno nel giudizio di rinvio, poiché ciò che conta è la sua precedente deduzione nella domanda tempestiva; se il credito non fosse stato ammesso, la tutela esperibile era il ricorso per cassazione, non una nuova insinuazione tardiva. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
Disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel caso concreto il decreto del tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’inammissibilità della domanda tardiva.
art. 93 l. fall.
Richiamato per individuare la domanda di insinuazione tempestiva dalla quale era scaturito il primo giudizio di verifica del credito.
art. 324 c.p.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno/endofallimentare sulla pretesa già dedotta.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione all’interesse ad agire sulla domanda di TFR.
art. 2909 c.c.
Richiamato per il principio di efficacia del giudicato, applicato anche al procedimento di verifica del passivo.
art. 2120 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere che il diritto al TFR sorge alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 366 c.p.c.
Richiamato nelle eccezioni preliminari del fallimento, respinte dalla Corte.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Citato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1 quater e comma 1 bis
Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la domanda tardiva è preclusa quando ripropone un credito, o una sua parte, già dedotto nella domanda tempestiva; è richiesta una reale diversità di petitum e causa petendi.
- Ai fini della preclusione derivante dal giudicato endofallimentare, non rileva solo l’esito espresso della precedente domanda, ma anche il fatto che il credito sia stato già introdotto nel procedimento di verifica: la successiva insinuazione tardiva non può servire a ottenere una nuova decisione sul medesimo oggetto.
- Se una pretesa non è stata ammessa nel giudizio di verifica tempestiva, la tutela contro l’eventuale mancata ammissione va cercata nei rimedi impugnatori contro quella decisione, non mediante una nuova domanda tardiva identica o parzialmente sovrapponibile.
- La validità della procura speciale deve essere valutata in concreto: la procura apposta a margine del ricorso è riferibile all’atto introduttivo e non è equiparabile alla diversa ipotesi della procura su foglio separato.
- L’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso va respinta quando il motivo, pur articolato, consente di comprendere con chiarezza le censure mosse alla decisione impugnata.
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