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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 976/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che confermò la condanna per riciclaggio di 3.000.000 euro, ritenuti provento della truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.) ai danni della Regione Molise. L'accusa sostiene che Perna avrebbe fatto transitare la somma sui conti della G&B Investments mediante versamenti simulati per la sottoscrizione di un aumento di capitale e ripetute operazioni di giroconto per mascherare l'origine illecita. In cassazione Perna deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della responsabilità, sulla presunta incompatibilità tra il riconoscimento di un "fumus" di concorso nel reato presupposto e l'onere probatorio, critica l'analisi del compendio probatorio (valutazione delle dichiarazioni e documenti), contesta la ricostruzione del dolo di riciclaggio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di doglianza non prospettassero vizi di legittimità concretamente sindacabili in questa sede e che la motivazione della Corte territoriale sia sufficientemente logica e persuasiva. Di conseguenza la condanna di Perna per riciclaggio è rimasta confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile (euro 3.510,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Disciplina del riciclaggio e clausola di riserva: la norma esclude la punibilità del concorrente nel reato presupposto solo se emerge che la condotta post factum non ha influito sulla decisione di commettere il reato principale; occorre valutazione caso per caso e accertamento specifico, non basato su generiche presunzioni.

  • art. 640-bis c.p.

    Delitto presupposto individuato come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, da cui deriverebbe il provento poi oggetto di riciclaggio.

  • Cass. Sez. 5 n. 8432/2007 Rv. 236254

    Cass. Sez. 5 n. 8432/2007 Rv. 236254

    Giurisprudenza richiamata per affermare che bisogna procedere a un accertamento minuzioso e specifico sul ruolo del concorrente nel reato presupposto e sull'eventuale preventiva assicurazione di 'lavare' il denaro, perché tale accertamento ha effetti processuali rilevanti (clausola di riserva).

  • Giurisprudenza sulla fungibilità del denaro (Cass. n. 495/2009, n. 26746/2011, n. 43534/2012, n. 13085/2014)

    Cass. n. 495 del 2009 Rv. 242372; n. 26746 del 2011 Rv. 250427; n. 43534 del 2012 Rv. 253795; n. 13085 del 2014 Rv. 259485

    Principio secondo cui il deposito o la trasformazione del denaro di provenienza illecita (data la fungibilità) realizza automaticamente la sostituzione con denaro 'pulito', enunciando la rilevanza penale delle operazioni di deposito/trasformazione ai fini del reato di riciclaggio.

  • Art. 62-bis c.p. e modifica legislativa (D.L. 23 maggio 2008, n. 200 convertito L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Riguarda le attenuanti generiche: l'incensuratezza non è più sufficiente di per sé a giustificare il riconoscimento delle attenuanti; chi le chiede deve indicare elementi concreti e, se il giudice le nega, è sufficiente che motivi la mancanza di elementi positivi a favore.

  • Principio di limitazione del sindacato di legittimità

    La Corte di cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione probatoria di merito salvo vizi di legge, manifesta illogicità o contraddizione della motivazione; è richiesto che il ricorrente prospetti un vizio concreto e rilevante di legittimità.

Massime di principio

  • La clausola di riserva dell'art. 648-bis richiede un accertamento puntuale, caso per caso, per escludere la punibilità del concorrente nel reato presupposto: non bastano indizi generici o mera plausibilità di concorso.
  • La trasformazione o il deposito di denaro di provenienza illecita (anche tramite apparentemente legittime operazioni societarie come sottoscrizioni di aumento di capitale) può integrare il reato di riciclaggio per la fungibilità del denaro.
  • In sede di cassazione la critica alla motivazione deve individuare vizi di logicità, contraddittorietà o insufficienza concreti; la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorrono elementi fattuali positivi e specifici: la sola incensuratezza non basta e il giudice, se le nega, può limitarvisi a motivare l'assenza di elementi a favore.
  • Quando la difesa sostiene il concorso nel reato presupposto, l'onere accusatorio rimane quello di provare che l'imputato abbia effettivamente partecipato alla realizzazione della truffa e non solo che abbia beneficiato o conosciuto i flussi di denaro.

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