Sentenza n. 15597/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 29 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulla domanda del 29 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale sulla richiesta di riconoscimento presentata il 29 aprile 2025. Ha dedotto che, nonostante il decorso dei termini previsti per concludere il procedimento, il Ministero non aveva adottato alcuna decisione, impedendole così di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine per provvedere senza che l’Amministrazione si sia pronunciata. Il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 e i termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007 imponevano la conclusione del procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prorogabili al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni; dagli atti non risultavano né un provvedimento conclusivo né richieste di integrazione. Il Ministero è stato quindi condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà entro i successivi 90 giorni il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
l. 241/1990
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 29 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
Il decorso del termine generale di trenta giorni, in assenza di una pronuncia su un’istanza formale, concorre a integrare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e concludere il procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi se sono richieste integrazioni.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio-inadempimento è fondata quando risulta presentata un’istanza formale, è scaduto il termine applicabile per provvedere e l’amministrazione non ha adottato alcuna pronuncia.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se richiede integrazioni, il termine complessivo non supera quattro mesi.
- Accertata l’inerzia, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando il termine per l’intervento sostitutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →