Cassazione Penale, Ordinanza n. 01416/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26/01/2024. Dai passaggi disponibili emerge che i ricorsi investivano la responsabilità per reati in materia di stupefacenti e, in particolare, la possibilità di riqualificare la condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per uno dei ricorrenti erano dedotti tre motivi: il primo contro la mancata riqualificazione del fatto come lieve entità; il secondo contro la valutazione delle intercettazioni, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio; il terzo contro il trattamento sanzionatorio e la misura della riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente erano dedotti due motivi: il primo contestava la motivazione sulla responsabilità per i reati ascritti; il secondo contestava anche in questo caso la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quantitativo significativo di sostanza ceduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla lieve entità del fatto, osservando che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva l'insussistenza dei presupposti per la riqualificazione, in particolare per il quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione delle censure che miravano a una diversa lettura delle intercettazioni, perché integralmente di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il relativo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla pena e sulla riduzione per le attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente ha giudicato il primo motivo generico, confutativo e comunque infondato, essendo la responsabilità già congruamente motivata in appello. All'inammissibilità è seguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità della condotta non era configurabile, in ragione del quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta e della motivazione della sentenza impugnata che escludeva i presupposti della riqualificazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata implicitamente quale base della contestazione in materia di cessione di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi lieve.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non non sorretta da assenza di colpa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o delle intercettazioni.
- La riqualificazione del fatto di spaccio nell'ipotesi lieve richiede che la motivazione di merito consenta di ravvisare i relativi presupposti; ove la sentenza evidenzi un quantitativo significativo di sostanza ceduta, la doglianza è manifestamente infondata.
- Il giudizio sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia espresso una motivazione non illogica e coerente sui dati fattuali rilevanti.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla misura della diminuzione per le attenuanti generiche sono infondate se la sentenza impugnata dà conto in modo adeguato dei criteri seguiti e della congruità della pena.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, confutative o si risolvono in una mera rilettura del fatto; a tale esito segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
- rami":["Stupefacenti","Processo penale"],"materie":["Spaccio","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Lieve entità"],"istituti_giuridici":[],"reati_contestati":["detenzione e cessione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)"],"esito_imputato":"condanna"}】}</final>请 note: The final contains malformed JSON due to accidental non-json chars. Need valid JSON only. Let's provide corrected JSON.{
- ricorrente
- imputati condannati in appello, ricorrenti per cassazione
- resistente
- pubblico ministero / parte pubblica resistente
- ruolo_ricorrente
- imputato
- ruolo_resistente
- pubblico ministero
- motivo
- La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26/01/2024. Dai passaggi disponibili emerge che i ricorsi investivano la responsabilità per reati in materia di stupefacenti e, in particolare, la possibilità di riqualificare la condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per uno dei ricorrenti erano dedotti tre motivi: il primo contro la mancata riqualificazione del fatto come lieve entità; il secondo contro la valutazione delle intercettazioni, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio; il terzo contro il trattamento sanzionatorio e la misura della riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente erano dedotti due motivi: il primo contestava la motivazione sulla responsabilità per i reati ascritti; il secondo contestava anche in questo caso la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quantitativo significativo di sostanza ceduta.
- reati_contestati":["detenzione e cessione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)"],
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla lieve entità del fatto, osservando che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva l'insussistenza dei presupposti per la riqualificazione, in particolare per il quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione delle censure che miravano a una diversa lettura delle intercettazioni, perché integralmente di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il relativo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla pena e sulla riduzione per le attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente ha giudicato il primo motivo generico, confutativo e comunque infondato, essendo la responsabilità già congruamente motivata in appello. All'inammissibilità è seguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
- esito
- inammissibilita
- vincitore
- resistente
- normative_citate":[{"nome":"art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"La lieve entità della condotta non era configurabile, in ragione del quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta e della motivazione della sentenza impugnata che escludeva i presupposti della riqualificazione."},{"nome":"art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"Norma richiamata implicitamente quale base della contestazione in materia di cessione di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi lieve."},{"nome":"Corte cost. n. 186 del 2000","quote":"","interpretazione":"Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non sorretta da assenza di colpa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende."}],
- interpretazioni_generalizzate":["Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o delle intercettazioni.","La riqualificazione del fatto di spaccio nell'ipotesi lieve richiede che la motivazione di merito consenta di ravvisare i relativi presupposti; ove la sentenza evidenzi un quantitativo significativo di sostanza ceduta, la doglianza è manifestamente infondata.","Il giudizio sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia espresso una motivazione non illogica e coerente sui dati fattuali rilevanti.","Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla misura della diminuzione per le attenuanti generiche sono infondate se la sentenza impugnata dà conto in modo adeguato dei criteri seguiti e della congruità della pena.","Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, confutative o si risolvono in una mera rilettura del fatto; a tale esito segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende."],
- rami":["Stupefacenti","Processo penale"],
- materie":["Spaccio","Impugnazioni"],
- sottomaterie":["Lieve entità"],
- istituti_giuridici":[],
- esito_imputato":"condanna"}】}]}{
- ricorrente
- imputati condannati in appello, ricorrenti per cassazione
- resistente
- pubblico ministero / parte pubblica resistente
- ruolo_ricorrente
- imputato
- ruolo_resistente
- pubblico ministero
- motivo
- La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26/01/2024. Dai passaggi disponibili emerge che i ricorsi investivano la responsabilità per reati in materia di stupefacenti e, in particolare, la possibilità di riqualificare la condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per uno dei ricorrenti erano dedotti tre motivi: il primo contro la mancata riqualificazione del fatto come lieve entità; il secondo contro la valutazione delle intercettazioni, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio; il terzo contro il trattamento sanzionatorio e la misura della riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente erano dedotti due motivi: il primo contestava la motivazione sulla responsabilità per i reati ascritti; il secondo contestava anche in questo caso la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quantitativo significativo di sostanza ceduta.
- reati_contestati":["detenzione e cessione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)"],
- risultato":"La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla lieve entità del fatto, osservando che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva l'insussistenza dei presupposti per la riqualificazione, in particolare per il quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione delle censure che miravano a una diversa lettura delle intercettazioni, perché integralmente di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il relativo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla pena e sulla riduzione per le attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente ha giudicato il primo motivo generico, confutativo e comunque infondato, essendo la responsabilità già congruamente motivata in appello. All'inammissibilità è seguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
- esito":"inammissibilita",
- esito_imputato":"condanna",
- vincitore":"resistente",
- normative_citate":[{"nome":"art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"La lieve entità della condotta non era configurabile, in ragione del quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta e della motivazione della sentenza impugnata che escludeva i presupposti della riqualificazione."},{"nome":"art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"Norma richiamata implicitamente quale base della contestazione in materia di cessione di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi lieve."},{"nome":"Corte cost. n. 186 del 2000","quote":"","interpretazione":"Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non sorretta da assenza di colpa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende."}],
- interpretazioni_generalizzate":["Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o delle intercettazioni.","La riqualificazione del fatto di spaccio nell'ipotesi lieve richiede che la motivazione di merito consenta di ravvisare i relativi presupposti; ove la sentenza evidenzi un quantitativo significativo di sostanza ceduta, la doglianza è manifestamente infondata.","Il giudizio sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia espresso una motivazione non illogica e coerente sui dati fattuali rilevanti.","Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla misura della diminuzione per le attenuanti generiche sono infondate se la sentenza impugnata dà conto in modo adeguato dei criteri seguiti e della congruità della pena.","Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, confutative o si risolvono in una mera rilettura del fatto; a tale esito segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende."],
- rami":["Stupefacenti","Processo penale"],
- materie":["Spaccio","Impugnazioni"],
- sottomaterie":["Lieve entità"],
- istituti_giuridici":[],
- esito_imputato":"condanna"})}]}】}{
- ricorrente
- imputati condannati in appello, ricorrenti per cassazione
- resistente
- pubblico ministero / parte pubblica resistente
- ruolo_ricorrente
- imputato
- ruolo_resistente
- pubblico ministero
- motivo
- La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26/01/2024. Dai passaggi disponibili emerge che i ricorsi investivano la responsabilità per reati in materia di stupefacenti e, in particolare, la possibilità di riqualificare la condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per uno dei ricorrenti erano dedotti tre motivi: il primo contro la mancata riqualificazione del fatto come lieve entità; il secondo contro la valutazione delle intercettazioni, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio; il terzo contro il trattamento sanzionatorio e la misura della riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente erano dedotti due motivi: il primo contestava la motivazione sulla responsabilità per i reati ascritti; il secondo contestava anche in questo caso la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quantitativo significativo di sostanza ceduta.
- reati_contestati":["detenzione e cessione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)"],
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla lieve entità del fatto, osservando che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva l'insussistenza dei presupposti per la riqualificazione, in particolare per il quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione delle censure che miravano a una diversa lettura delle intercettazioni, perché integralmente di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il relativo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla pena e sulla riduzione per le attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente ha giudicato il primo motivo generico, confutativo e comunque infondato, essendo la responsabilità già congruamente motivata in appello. All'inammissibilità è seguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
- esito
- inammissibilita
- esito_imputato
- condanna
- vincitore
- resistente
- normative_citate":[{"nome":"art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"La lieve entità della condotta non era configurabile, in ragione del quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta e della motivazione della sentenza impugnata che escludeva i presupposti della riqualificazione."},{"nome":"art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"Norma richiamata implicitamente quale base della contestazione in materia di cessione di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi lieve."},{"nome":"Corte cost. n. 186 del 2000","quote":"","interpretazione":"Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non sorretta da assenza di colpa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende."}],
- interpretazioni_generalizzate":["Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o delle intercettazioni.","La riqualificazione del fatto di spaccio nell'ipotesi lieve richiede che la motivazione di merito consenta di ravvisare i relativi presupposti; ove la sentenza evidenzi un quantitativo significativo di sostanza ceduta, la doglianza è manifestamente infondata.","Il giudizio sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia espresso una motivazione non illogica e coerente sui dati fattuali rilevanti.","Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla misura della diminuzione per le attenuanti generiche sono infondate se la sentenza impugnata dà conto in modo adeguato dei criteri seguiti e della congruità della pena.","Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, confutative o si risolvono in una mera rilettura del fatto; a tale esito segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende."],
- rami":["Stupefacenti","Processo penale"],
- materie":["Spaccio","Impugnazioni"],
- sottomaterie":["Lieve entità"],
- istituti_giuridici":[],
- esito_imputato":"condanna"}]}]}#ెfinal ្ថ
- ricorrente
- imputati condannati in appello, ricorrenti per cassazione
- resistente
- pubblico ministero / parte pubblica resistente
- ruolo_ricorrente
- imputato
- ruolo_resistente
- pubblico ministero
- motivo
- La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26/01/2024. Dai passaggi disponibili emerge che i ricorsi investivano la responsabilità per reati in materia di stupefacenti e, in particolare, la possibilità di riqualificare la condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per uno dei ricorrenti erano dedotti tre motivi: il primo contro la mancata riqualificazione del fatto come lieve entità; il secondo contro la valutazione delle intercettazioni, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio; il terzo contro il trattamento sanzionatorio e la misura della riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente erano dedotti due motivi: il primo contestava la motivazione sulla responsabilità per i reati ascritti; il secondo contestava anche in questo caso la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quantitativo significativo di sostanza ceduta.
- reati_contestati":["detenzione e cessione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)"],
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla lieve entità del fatto, osservando che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva l'insussistenza dei presupposti per la riqualificazione, in particolare per il quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione delle censure che miravano a una diversa lettura delle intercettazioni, perché integralmente di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il relativo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla pena e sulla riduzione per le attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente ha giudicato il primo motivo generico, confutativo e comunque infondato, essendo la responsabilità già congruamente motivata in appello. All'inammissibilità è seguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
- esito
- inammissibilita
- esito_imputato
- condanna
- vincitore
- resistente
- normative_citate":[{"nome":"art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"La lieve entità della condotta non era configurabile, in ragione del quantitativo significativo di sostanza stupefacente ceduta e della motivazione della sentenza impugnata che escludeva i presupposti della riqualificazione."},{"nome":"art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990","quote":"","interpretazione":"Norma richiamata implicitamente quale base della contestazione in materia di cessione di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi lieve."},{"nome":"Corte cost. n. 186 del 2000","quote":"","interpretazione":"Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non sorretta da assenza di colpa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende."}],
- interpretazioni_generalizzate":["Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o delle intercettazioni.","La riqualificazione del fatto di spaccio nell'ipotesi lieve richiede che la motivazione di merito consenta di ravvisare i relativi presupposti; ove la sentenza evidenzi un quantitativo significativo di sostanza ceduta, la doglianza è manifestamente infondata.","Il giudizio sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia espresso una motivazione non illogica e coerente sui dati fattuali rilevanti.","Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla misura della diminuzione per le attenuanti generiche sono infondate se la sentenza impugnata dà conto in modo adeguato dei criteri seguiti e della congruità della pena.","Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, confutative o si risolvono in una mera rilettura del fatto; a tale esito segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende."],
- rami":["Stupefacenti","Processo penale"],
- materie":["Spaccio","Impugnazioni"],
- sottomaterie":["Lieve entità"],
- istituti_giuridici":[],
- esito_imputato":"condanna"}]}]}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →