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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26388/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per illegittima composizione del collegio che ha deciso l'appello avverso la sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, per non averne fatto parte, in violazione dell'art. 93 dello Statuto speciale (e delle Norme di attuazione d.P.R. n. 426/1984), almeno un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca (o ladina) della Provincia di Bolzano; sosteneva che la mancanza di tale componente, data l'importanza di documenti in lingua tedesca nel procedimento, comportava un'alterazione strutturale dell'organo giudicante e quindi un vizio inerente alla giurisdizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, in astratto, la mancata partecipazione del consigliere di Stato appartenente al gruppo linguistico tedesco (o ladino) nelle sezioni del Consiglio di Stato chiamate a giudicare gli appelli contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano può costituire un vizio attinente alla giurisdizione, poiché determina un'alterazione strutturale dell'organo rispetto alla composizione prescritta da fonte costituzionale. Tuttavia, nel caso concreto il ricorrente non ha fornito adeguata prova della reale esclusione di tale componente: ha indicato nomi generici (Bernhard Lageder, Oswald Leitner) senza depositare i decreti di nomina o certificazioni che attestassero quali fossero i consiglieri assegnati per l'effetto dell'art. 93 alla data dell'udienza. Mancando la prova, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non si pronuncia sulle spese per carenza di attività difensiva degli intimati; è disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 93 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

    "Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa ... fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano"

    Disposizione costituzionalmente rilevante che impone la presenza, nella composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che giudicano gli appelli da Bolzano, di almeno un consigliere proveniente dal gruppo linguistico locale; la sua violazione può determinare un'alterazione strutturale dell'organo e, se provata, un vizio di giurisdizione.

  • art. 14, comma 6, Norme di attuazione dello Statuto (d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426)

    "... dei ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano ... del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi"

    Norma di attuazione che precisa la scelta dei consiglieri di Stato da assegnare e stabilisce l'obbligo che nel collegio giudicante su tali ricorsi partecipi almeno uno dei consiglieri nominati per gli effetti dell'art. 93; rafforza il carattere vincolante della componente linguistica.

  • art. 6, comma 5, codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

    Richiama la necessità di prevedere una composizione delle sezioni che tenga conto dei criteri indicati dallo Statuto; contribuisce a disciplinare l'assetto delle sezioni che trattano gli appelli da Bolzano.

  • art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.

    Riferi-mento normativo relativo ai motivi di legittimità in Cassazione; nella fattispecie la doglianza era incentrata su un vizio di giurisdizione deducibile come motivo rilevante per la Corte di cassazione.

  • artt. 6 e 111 Costituzione

    Richiamati in relazione alla tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) e alla garanzia del giusto processo (art. 111); la composizione prevista dallo Statuto è letta in ottica di tutela costituzionale delle minoranze e dell'equa composizione del giudice.

  • art. 158 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nella contestazione relativa alla composizione del collegio (riferimenti procedurali sulla composizione e validità degli atti giudiziari).

  • art. 362 cod. proc. civ. e art. 110 cod. proc. amm.

    Norme processuali richiamate in rapporto alla qualificazione del motivo come "inerente alla giurisdizione" e alla possibilità di sindacato in Cassazione.

Massime di principio

  • La mancata presenza, in un collegio che deve applicare una prescrizione costituzionale (qui: elemento linguistico rappresentativo), può configurare un vizio di giurisdizione quando alteri strutturalmente l'organo rendendolo difforme da quello delineato dalla norma costituzionale o di rango superiore.
  • La rilevazione di un simile vizio richiede prova adeguata: il ricorrente deve documentare concretamente la composizione effettiva del collegio e l'assenza del componente previsto (es. decreti di nomina, certificazioni ufficiali, verbali), non bastano mere asserzioni o l'elencazione di nomi.
  • Se l'irregolarità è solo formale o non incide sulla identificabilità strutturale del giudice (violazione procedurale non strutturale), essa non configura difetto di giurisdizione e non è rimediabile con il gravame per motivi di giurisdizione in Cassazione.
  • In situazioni analoghe, prima di adire la Cassazione per vizio di giurisdizione è opportuno: (a) verificare e acquisire i decreti/atti ufficiali di nomina dei consiglieri assegnati per effetto dell'art. 93; (b) depositare verbali d'udienza, elenchi ufficiali di composizione delle sezioni; (c) sollevare tempestivamente l'eccezione in sede di merito e nelle forme richieste dal processo.
  • La tutela delle minoranze linguistiche prevista da fonte costituzionale non è mero ornamento: l'appartenenza linguistica richiesta dalle norme organiche non è surrogabile da mera appartenenza allo status di consigliere di Stato e va valutata concretamente.

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