Cassazione Penale, Ordinanza n. 22870/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non scrutinabile nel merito la censura perché generica, aspecifica e sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione. È stata quindi confermata la qualificazione del fatto come ricettazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione. Con l'unico motivo deduceva vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come furto e contestando, in sostanza, la ricostruzione del suo coinvolgimento nel reato presupposto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità ex art. 581 c.p.p., apodittico e assertivo, oltre che fondato su una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e su una ricostruzione alternativa dei fatti non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso le doglianze difensive con motivazione congrua, e che la sussunzione del fatto nella ricettazione era stata correttamente operata in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell'imputato e degli altri elementi valorizzati.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro mancanza comporta inammissibilità. La specificità va apprezzata anche in senso estrinseco, in relazione alla correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 648 c.p.
La condotta ricostruita dai giudici di merito è stata correttamente sussunta nella fattispecie di ricettazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesta la qualificazione giuridica del fatto deve essere specifico, argomentato e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- La mancanza di specificità del ricorso può derivare non solo da genericità intrinseca delle censure, ma anche dalla loro mera apparenza quando non si misurano con le ragioni decisive della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo il rilievo di specifici e decisivi travisamenti di prova.
- La corretta qualificazione del fatto in ricettazione può essere confermata quando la motivazione di merito dia conto in modo logico e coerente degli elementi che escludono la diversa qualificazione prospettata dalla difesa.
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