Cassazione Penale, Sentenza n. 42576/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del GIP di Ragusa del 16/02/2024, che aveva respinto la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa ha censurato violazione di legge e carenza di motivazione sostenendo che, subito dopo l'interrogatorio di garanzia, aveva formulato oralmente istanza (registrata fonicamente) di revoca/sostituzione della misura e che la trascrizione di tale registrazione non sarebbe stata acquisita dalla cancelleria e quindi non valutata dal Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza presentata dopo l'interrogatorio fosse lacunosa e non risultasse memorizzata fonicamente; che la documentazione dell'interrogatorio richiede l'uso di mezzi audiovisivi o, in difetto, fonografici (art. 294 comma 6-bis), ma la mancata trascrizione non rende inutilizzabile il supporto registrato e la trascrizione deve essere richiesta dall'interessato. Inoltre il rimedio ex art. 310 c.p.p. è devolutivo e limita l'esame ai punti di decisione già dedotti; il ricorso è risultato generico e privo di autosufficienza perché non ha allegato o trascritto l'atto che si assumeva trascurato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
L'appello cautelare è devolutivo: il sindacato del giudice ad quem è limitato ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (salvo punti strettamente connessi). Non si possono introdurre nuove questioni non sollevate davanti al giudice a quo.
art. 294 comma 6-bis cod. proc. pen.
alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, ... con mezzi di riproduzione fonografica
Imposizione dell'uso almeno fonografico per la documentazione dell'interrogatorio di garanzia; tuttavia la norma non impone automaticamente la trascrizione: il supporto registrato costituisce l'atto documentale.
art. 141-bis cod. proc. pen.
La forma di documentazione prevista è rilevante ai fini di utilizzabilità; la giurisprudenza interpreta che la mancata trascrizione non rende inutile o nulla la registrazione, essendo il supporto il documento rilevante.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ...» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
La cancelleria deve inserire nel fascicolo di impugnazione gli atti specificamente indicati dal ricorrente, ma resta onere del ricorrente indicare con precisione quali atti vanno inseriti; non è compito della cancelleria identificare atti non chiaramente indicati.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma relativa all'istanza della persona sottoposta a misura cautelare (istanza de libertate); le richieste in tale sede devono risultare dagli atti se si vuole poi censurarne la mancata valutazione in sede di gravame.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per la declaratoria di inammissibilità e la possibilità di ordinare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non si escludono profili di colpa nella formulazione del ricorso.
principio di "autosufficienza del ricorso" (giurisprudenza)
In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: quando si invoca un atto del procedimento o un elemento di prova a discarico occorre allegarne copia o trascrizione; in mancanza il motivo è inammissibile salvo che il vizio emerga chiaramente dal ricorso stesso.
Massime di principio
- L'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. ha efficacia devolutiva: per far esaminare una questione in sede di gravame è necessario che la questione sia stata sollevata davanti al giudice a quo e risultante dagli atti.
- Se l'interrogatorio di garanzia è stato registrato fonicamente o audiovisivamente, il supporto registrato è l'elemento probatorio valido; però la trascrizione non è automatica: spetta alla parte richiederla se intende farne concreto uso in impugnazione.
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. la cancelleria inserisce nel fascicolo d'impugnazione solo gli atti "specificamente indicati" dal ricorrente: quindi il ricorrente deve individuare chiaramente quali atti vanno acquisiti.
- In Cassazione il ricorso deve essere "autosufficiente": se si contesta l'omessa valutazione di atti o trascrizioni, tali atti devono essere allegati o trascritti nel ricorso, altrimenti il motivo risulta generico e inammissibile.
- La mancata trascrizione di una registrazione non determina automaticamente la nullità: l'atto è rappresentato dal supporto registrato; tuttavia senza trascrizione il contenuto non può essere dato per scontato dal giudice e va documentato dalla parte.
- Per evitare inammissibilità in situazioni analoghe, è consigliabile: (a) porre per iscritto le richieste al termine dell'interrogatorio o farne allegare subito copia; (b) chiedere espressamente la trascrizione della registrazione; (c) indicare nel ricorso le copie degli atti da inserire nel fascicolo; (d) allegare le trascrizioni o copia della registrazione quando si deducono omissioni nella valutazione.
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