Ordinanza n. 51/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - delle graduatorie finali pubblicate in data 27.11.2025 inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 68 posti per la Direzione regionale della Liguria, indetta dall’Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse Umane Settore Sviluppo Ufficio Selezione Pubblica, con bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025; - di ogni atto propedeutico e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari dell’Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le graduatorie finali pubblicate il 27 novembre 2025 relative alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per 2.700 posti nell’area dei funzionari, dei quali 68 destinati alla Direzione regionale della Liguria, nonché gli atti propedeutici e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità sostanziale dedotti con il ricorso. In sede cautelare il TAR ha rilevato, allo stato degli atti, che il ricorso non risultava notificato ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nella valutazione propria della fase cautelare, e salva ogni ulteriore verifica nella fase a cognizione piena, ha ritenuto che la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato comportasse l’inammissibilità del ricorso, escludendo quindi la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia delle graduatorie impugnate. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce nel merito il giudizio di annullamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato per decidere sull’istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando dagli atti risulta che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato, il giudice può ritenere il ricorso inammissibile allo stato degli atti e respingere la domanda di sospensione, salva la verifica definitiva nella fase a cognizione piena.
- La mancata notificazione del ricorso a un controinteressato incide sulla ricevibilità o ammissibilità del giudizio e impedisce, in sede cautelare, il riconoscimento dei presupposti per la sospensione dell’atto impugnato quando il vizio emerga dalla documentazione disponibile.
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