Ordinanza n. 1894/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento - “comunicazione n. -OMISSIS-”, del 1.4.2026 con il quale la XVII Sotto commissione per gli esami di Avvocato “sessione 2025” presso la Corte di Appello di Roma, ha reso noto, in data 1 aprile 2026, tramite il portale web del Ministero della Giustizia, l’esito della prova scritta e la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione per la sessione 2025 per la professione di avvocato, fatto proprio dalla Corte di Appello di Napoli; b) del verbale della XVII Sottocommissione per gli esami di avvocato “sessione 2025” presso la Corte di Appel¬lo di Roma del 6 febbraio 2026, di correzione dell’elaborato redatto dalla ricorrente (diritto civile e processuale civile), reso noto alla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti dalla Corte di Appello di Napoli – Ufficio esami Avvocato Corte di Appello; oltre che c) della votazione ne¬gativa, ovvero del giudizio di non idoneità, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla ricorrente, nonché d) del verbale della Commissione Centrale n. -OMISSIS- del 5.12.2025, nella parte in cui nel di-sporre i criteri per la correzione, ha previsto che “la valutazione relativa agli elabora-ti scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come corroborato da granitica giurisprudenza del Consiglio di Sta-to”; e) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita al-la ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2025, per la professione di Avvocato”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato e ai criteri della Commissione centrale sull'uso del voto numerico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito negativo della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2025, il verbale di correzione dell'elaborato di diritto civile e processuale civile, il giudizio di non idoneità e il verbale della Commissione centrale che prevedeva l'espressione della valutazione mediante punteggio numerico senza motivazione discorsiva. Ha contestato, in particolare, la disciplina applicabile e la sufficienza del voto numerico quale motivazione, nonché l'erroneità del giudizio tecnico sulla propria prova, anche mediante valutazioni personali e comparazioni con elaborati di altri candidati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni l'applicazione della disciplina previgente, escludendo l'obbligo di motivazione estesa previsto dall'art. 46 della stessa legge. Ha quindi ritenuto sufficiente il voto numerico, purché riferito a criteri di valutazione previamente determinati, richiamando la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. Il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico della commissione e contiene in sé la motivazione, salvo il caso di manifesta contraddizione con elementi obiettivi, criteri prestabiliti o attribuzione del punteggio. Le censure sull'erroneità della valutazione sono state ritenute non scrutinabili favorevolmente perché dirette a ottenere un giudizio sostitutivo del giudice rispetto a una valutazione di ampia discrezionalità tecnica. Non sono emersi arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o carenza di motivazione. È stato inoltre ritenuto irrilevante il parere pro veritate, non potendo il giudice sostituire alla valutazione della commissione quella di un soggetto terzo. La comparazione con altri candidati non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare disparità di trattamento, poiché gli elaborati devono essere valutati nella loro complessità e secondo i criteri prefissati. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
Per la sessione d'esame considerata, la disposizione rende applicabile la disciplina previgente ed esclude l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge, compreso l'obbligo di motivazione estesa.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La sua applicazione è stata esclusa ratione temporis; non opera quindi l'obbligo di accompagnare il voto numerico con una motivazione discorsiva.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione dei giudizi sulle prove concorsuali può essere assolto dall'attribuzione di un voto numerico, quando il voto sia espresso in relazione a criteri di valutazione predeterminati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente; la domanda cautelare è stata rigettata.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'uso del voto numerico quale criterio motivazionale, anche per la sua standardizzazione e immediata percepibilità se riferito a una scala oggettiva e predefinita.
Massime di principio
- Per gli esami di abilitazione alla professione forense svolti durante il periodo di applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 49 della legge n. 247/2012, trova applicazione la normativa previgente e non l'obbligo di motivazione estesa previsto dall'art. 46 della stessa legge.
- Nelle prove concorsuali ed esaminative, il voto numerico è sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico della commissione quando sia riferito a criteri di valutazione previamente stabiliti, chiari e oggettivi; il giudizio è illegittimo solo in presenza di una manifesta contraddizione con elementi obiettivi, criteri predeterminati o attribuzione del punteggio.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice nell'apprezzamento degli elaborati, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica; il sindacato di legittimità resta circoscritto ai casi di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o carenza di motivazione.
- Un parere pro veritate prodotto dal candidato non può sostituire la valutazione della commissione esaminatrice né imporre al giudice amministrativo un giudizio tecnico alternativo, salvo che sia dimostrata una manifesta abnormità o illegittimità della valutazione contestata.
- La disparità di trattamento nella correzione di prove d'esame non può essere dimostrata dalla sola produzione di un giudizio favorevole relativo a un altro candidato: occorre un confronto complessivo tra gli elaborati, considerando soluzione giuridica, completezza, profondità, capacità espositiva e struttura argomentativa; il giudizio favorevole su una prova altrui non sana gli errori presenti nella prova del ricorrente.
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