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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30422/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per mancata citazione davanti alla Corte di appello di uno dei difensori fiduciari (avv. Sante Foresta); 2) e 3) rilevata illegittima riqualificazione d'ufficio da parte della Corte territoriale del reato più grave tra quelli in continuazione e conseguente esclusione della speciale attenuante di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/1990 sostituita con attenuanti generiche (con profilo di superamento del limite del devolutum e di possibile reformatio in pejus); 4) censura sulla conferma, in sede di merito, della confisca di beni che sarebbero di proprietà di terzi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la nomina dell'avv. Foresta era eccedente rispetto al numero massimo di due difensori fiduciari ed era quindi senza effetto; i difensori effettivamente nominati e partecipanti (avv.ssa Martini e poi avv. Li Gotti e successivamente altre revoche/nomine) erano stati validamente operativi. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha confermato che il giudice d'appello può, nell'esercizio della discrezionalità, individuare quale reato più grave quello che, tenendo conto delle aggravanti/attenuanti concretamente applicabili, determini la pena maggiore; tale riqualificazione non ha comportato una pena complessiva maggiore e non ha eliminato il riferimento alle attenuanti speciali che sono state comunque tenute in considerazione nel computo degli aumenti per la continuazione. Non si è ravvisata violazione del divieto di reformatio in pejus neppure a seguito della diversa strutturazione del reato più grave. Sul quarto motivo la censura è stata ritenuta inammissibile: l'imputato non ha legittimazione a impugnare la confisca riferita a beni di terzi; l'eventuale tutela spetta ai terzi interessati nelle sedi opportune. Conclusione: rigetto del ricorso e conferma della condanna (anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74, comma 7

    Si tratta della speciale attenuante per collaborazione efficace; la Corte ha rilevato che tale attenuante è stata considerata nel calcolo delle pene ed è compatibile con il riconoscimento di attenuanti generiche per la determinazione complessiva della pena.

  • DPR 309/1990, art. 73

    Norma relativa al traffico/importazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, tenendo conto delle aggravanti (ingente quantità, transnazionalità), la violazione di cui al n.5 del capo d'imputazione potesse costituire il reato più grave per la determinazione della pena nella continuazione.

  • DPR 309/1990, art. 80, comma 2

    Richiamato come criterio di aggravamento applicato ad alcuni reati satellite; la Corte ha valutato l'incidenza delle aggravanti nel confronto tra i reati ai fini della scelta del reato più grave.

  • Codice di procedura penale, art. 96

    Disciplina il diritto dell'imputato di nominare difensori fiduciari (massimo due); la Corte ha applicato questo principio per ritenere senza effetto la nomina eccedentaria dell'avv. Foresta.

  • Disposizioni di attuazione del codice di rito penale, art. 24

    Prevede che nomine eccedenti di difensori sono prive di effetto finché non siano revocate nomine precedenti; usata dalla Corte per motivare l'inefficacia della terza nomina di difensore fiduciario.

  • Codice penale, art. 81 (comma finale)

    Regola gli aumenti di pena per reati in continuazione; la Corte ha applicato il principio che gli aumenti debbono tener conto delle circostanze applicabili a ciascun reato per il computo complessivo.

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Norma sul divieto di reformatio in pejus; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non costituisce violazione del divieto il diverso assetto dei reati in continuazione da parte dell'appello se la pena complessiva non aumenta.

Massime di principio

  • La nomina di difensori fiduciari è limitata a due: eventuali nomine successive senza la revoca delle precedenti sono inefficaci e il difensore eccedente non ha diritto alla convocazione.
  • In caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, il giudice dell'appello può, nell'esercizio della propria discrezionalità, individuare quale reato più grave quello che, considerati aggravanti e attenuanti concretamente applicabili, determina la pena maggiore; ciò non viola il limite del devolutum se non si aumenta la pena complessiva.
  • La riformulazione della struttura del reato più grave in sede di impugnazione non costituisce necessariamente reformatio in pejus se la pena complessiva non risulta peggiorata rispetto alla decisione precedente.
  • La speciale attenuante (es. art. 74, comma 7, DPR 309/1990) va considerata nella comparazione delle circostanze e nel calcolo degli aumenti per continuazione; la sua applicazione non impedisce che un altro reato, corredato di aggravanti, venga ritenuto più grave in concreto.
  • Il limite del devolutum non impedisce al giudice d'appello di rivedere la qualificazione del reato più grave tra quelli in continuazione, purché non sia violato il divieto di aumentare la pena complessiva dell'imputato.
  • L'imputato non ha legittimazione per impugnare una confisca relativa a beni di terzi; la tutela contro una confisca illegittima spetta ai terzi proprietari nelle sedi appropriate.

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