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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2898/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, e per erronea valutazione della prova. Le censure principali riguardavano: (i) l'uso e la valutazione del "giudicato esterno" formatosi in giudizi a carico di terzi (art. 238-bis e art. 192 c.p.p.), senza adeguata disamina critica; (ii) l'affidamento su testimonianze ritenute in alcuni punti inattendibili (in particolare Napoli Luciano Antonino) e la frammentazione del loro valore probatorio; (iii) l'insufficienza di elementi per ritenere la partecipazione del ricorrente ai fatti estorsivi (capo 2 tentata e capo 3 consumata) e per qualificare come estorsione semplici richieste di pagamento, proponendo in subordine la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.); (iv) l'assenza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della macchina per movimento terra oggetto di riciclaggio (capo 9). Si deduceva altresì travisamento della prova e inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606 c.p.p. lett. c ed e, art. 173 disp. att. c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (giudizio di cassazione come giudizio vincolato), la necessità di autosufficienza dei motivi che lamentano travisamento della prova (con allegazione degli atti processuali decisivi), e la regola della "doppia conforme" che rende difficile il sindacato sulla valutazione delle prove già confermata in due gradi. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non avessero l'autosufficienza richiesta, non avessero indicato specificamente gli atti e i testi integrali posti a fondamento della censura e non avessero dimostrato che l'eventuale esclusione della prova censurata avrebbe fatto venire meno l'intero accertamento, inoltre che esistessero altri elementi probatori autonomi e resistenti che giustificavano la decisione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute in grado dalle parti civili (liquidate in complessivi euro 4.914). Va ricordato che, in capo giudicato in appello confermato, la Corte di Torino aveva assolto Di Giovanni dall'accusa associativa (capo 1) perché il fatto non sussiste, ma lo aveva ritenuto responsabile dei reati contestati ai capi 2, 3 e 9 (pena complessiva di 4 anni di reclusione e multa di euro 3.000, con modifica di alcune sanzioni accessorie).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Disciplina i termini e le modalità del ricorso per cassazione; richiamato perché il ricorrente ha proposto impugnazione ai sensi delle disposizioni transitorie

  • art. 606 comma 1 lett. c ed e c.p.p.

    Consente di censurare in cassazione la motivazione e la valutazione della prova; la Corte ha richiamato i limiti di applicazione (necessità di specificità e autosufficienza delle deduzioni per travisamento della prova)

  • art. 238-bis c.p.p.

    Regole sul valore probatorio del giudicato esterno; utilizzato dalla Corte di appello per valorizzare decisioni irrevocabili rese nei confronti di terzi e corroborare elementi probatori

  • art. 192 commi 2 e 3 c.p.p.

    Norme che regolano l'acquisizione e la valutazione delle sentenze altrui nei procedimenti: la Corte ha spiegato di aver svolto la valutazione richiesta da queste norme quando ha utilizzato il giudicato esterno

  • legge n. 46 del 20/2/2006

    Riforma che ha ampliato i profili di censura sulla motivazione in cassazione; la Corte ha richiamato che comunque non muta la natura vincolata del giudizio di legittimità

  • art. 392 c.p.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione dei fatti, ma la Corte di merito ha motivato la scelta qualificandoli come estorsione sulla base dell'elemento psicologico e dei toni intimidatori

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: richiamato nella censura difensiva in riferimento alla responsabilità del concorrente, la Corte di merito ha invece valutato la partecipazione nel quadro del concorso plurimo

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella proposizione; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende

  • art. 568 comma 4 c.p.p.

    Riguarda l'interesse nella censura e la necessità di specificità quando si impugna la valutazione probatoria; citato per spiegare il difetto di interesse e specificità nel ricorso

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. 30/4/1997 n. 6402 e successivi orientamenti)

    Richiamata per il principio che la cassazione non è un giudice del fatto e non può riformare la valutazione delle prove fatta dal merito, salvo macroscopici travisamenti dimostrati con atti specifici

  • ordinanza Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo e altri)

    Giurisprudenza rilevante sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle ragioni proprie: differenziazione basata sull'elemento psicologico e sulla finalità dell'azione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha poteri limitati: non può rivedere liberamente la valutazione del merito delle prove, se non in presenza di macroscopico travisamento dimostrato con allegazione puntuale degli atti decisivi
  • I motivi che lamentano travisamento della prova devono essere autosufficienti: bisogna allegare trascrizioni e documenti essenziali indicati in modo specifico; l'assenza di tali allegazioni rende il ricorso inammissibile
  • La "doppia conforme" (due gradi di giudizio concordi) rende più difficile il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria; il ricorrente deve dimostrare che l'elemento censurato è indispensabile all'impianto probatorio
  • Il giudicato esterno (art. 238-bis) può essere utilizzato dal giudice di merito per corroborare valutazioni anche verso altri imputati, purché il giudice spieghi criticamente il rilievo di tale giudicato e ne applichi i criteri previsti dall'ordinamento
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare l'elemento psicologico e la natura intimidatoria/ultimativa della condotta; toni e contesto possono giustificare la qualificazione di estorsione
  • Nel reato di riciclaggio la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta da comportamenti concreti (es. cancellazione dei segni identificativi) e dalle espressioni dell'imputato, purché la motivazione del giudice lo espliciti

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