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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 29/2025 pubblicata il 15/01/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, nell'ambito del procedimento RG n. 202/2024, mai impugnata, come da certificazione del 16.1.2025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 16.1.2025, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all’assegnazione sulla Carta elettronica del docente delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 e delle spese di lite in favore dell’istante;

Giustizia amministrativa202500854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali ad assegnarle sulla Carta elettronica del docente le somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con incarico da assumere su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, imposto un termine per l'esecuzione e nominato un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La richiesta di indennizzo prevista dal comma 4, lett. e), è stata respinta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'indennizzo è stato negato perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, ai fini della distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già adempiuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; quest'ultimo richiede particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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