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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26072/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, ulteriormente sviluppati con memoria difensiva depositata il 5 giugno 2025. Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 497-bis c.p. Gli altri motivi riguardavano, secondo il testo, la ritenuta idoneità ingannatoria del falso, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il trattamento sanzionatorio, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché contrastante con la giurisprudenza consolidata, mentre gli altri motivi sono stati dichiarati indeducibili in quanto richiedevano un diverso apprezzamento del fatto e riproponevano questioni già dedotte e disattese in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata sulla valenza logica della fotografia nel documento d'identità; gli altri motivi sono stati considerati indeducibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    La Corte richiama la fattispecie oggetto di condanna e, con riferimento al secondo comma, afferma che la qualificazione giuridica dei fatti è coerente con l'orientamento consolidato che attribuisce rilievo logico alla presenza della fotografia sul documento d'identità.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza relativa alla causa di non punibilità è stata ritenuta indeducibile perché implicava una diversa ricostruzione degli elementi fattuali già apprezzati dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che contesti la qualificazione giuridica del fatto quando essa sia conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato e poggi su un apprezzamento logico non contraddittorio degli elementi di prova richiamati dalla sentenza impugnata.
  • Sono indeducibili in cassazione le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere un nuovo esame del compendio fattuale e delle valutazioni già compiute dal giudice di merito.
  • La reiterazione in cassazione di questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione logica e non contraddittoria non consente l'accoglimento del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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