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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12730/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) violazione di norme processuali (art. 420 ter, comma 2 e art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) per aver assunto la testimonianza del teste Amato in udienza alla quale l'imputato non partecipò perché detenuto, senza rinnovare l'esame nonostante la richiesta del difensore e senza accertare tempestivamente lo stato di detenzione; si sosteneva che quella fosse l'unica prova a carico e che, dunque, la sua inutilizzabilità avrebbe comportato l'assoluzione; 2) omessa valutazione e violazione di norme sulla prescrizione, rilevando che i fatti (5 e 6 giugno 2014) avrebbero raggiunto la prescrizione dopo il deposito dell'atto di appello, considerata anche la sospensione per l'emergenza sanitaria 2020, nonostante il motivo fosse stato dedotto nelle conclusioni scritte ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che fosse stata lesa la difesa: dagli atti emerge la regolare instaurazione del giudizio, le notifiche al domicilio eletto/difensore, gli accertamenti sullo stato detentivo (certificato DAP del 2 ottobre 2018 che attestava detenzione dal 5 luglio 2018), la trasmissione delle trascrizioni al difensore e numerosi rinvii per consentire all'imputato di partecipare e rendere dichiarazioni; inoltre l'imputato non si è presentato in udienza finale pur avendo più volte possibilità di partecipare. Sul secondo motivo ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata perché va considerata la recidiva reiterata infraquinquennale (circostanza aggravante ad efficacia speciale) ai fini del computo del termine prescrizionale; pertanto, per i reati del 5 e 6 giugno 2014 il termine decennale non era ancora decorso anche senza considerare sospensioni. Conseguentemente ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter, comma 2 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina sull'assunzione della prova testimoniale in assenza; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli atti, la regolare instaurazione del giudizio e le successive misure (acquisizione certificato DAP, trascrizioni, rinvii) legittimassero l'assunzione della prova in assenza dell'imputato

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma sullegittimità dell'assunzione delle dichiarazioni rese in precedenza; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del teste fossero utilizzabili perché furono garantite le condizioni procedurali e la possibilità per la difesa di conoscerle e di richiedere rinnovazione che, però, non è stata esercitata utilmente dall'imputato

  • art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020

    Richiamato dal difensore per far valere questioni processuali relative all'emergenza epidemiologica e alla deduzione della prescrizione nelle conclusioni scritte; la Corte ha ritenuto però il motivo sulla prescrizione infondato per le ragioni sostanziali indicate

  • art. 157, commi 2 e 3 cod. pen.

    Norme che regolano l'effetto della recidiva sul calcolo della prescrizione. La Corte ha interpretato che la recidiva reiterata infraquinquennale (circostanza ad effetto speciale) amplia il termine prescrizionale minimo e deve essere computata anche se nel giudizio di bilanciamento è risultata equivalente o superata dalle attenuanti

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Norma sull'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione; richiamata per spiegare come la recidiva e gli atti interruttivi possano prorogare il termine prescrizionale

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul giudizio di determinazione della pena; la Corte osserva che, secondo l'art. 157 comma 3, il bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 69 non incide sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo della prescrizione

  • Sentenza Sezioni Unite n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 2022)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, se lo stato di impedimento (es. detenzione) emerge dagli atti o viene comunicato successivamente, il giudice deve disporre la traduzione; tuttavia, se l'imputato dopo essere stato messo in condizione di partecipare non compare, non può poi recuperare le facoltà cui ha rinunciato

  • Giurisprudenza (Sez. 6 n. 50995/2019, Sez. 3 n. 26868/2019, ecc.)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per consolidare il principio che la recidiva speciale incide sul calcolo della prescrizione e sugli effetti degli atti interruttivi

Massime di principio

  • La testimonianza raccolta in assenza dell'imputato può essere valida se il giudizio è stato regolarmente instaurato, l'imputato è stato regolarmente citato ed è stata data concreta possibilità di partecipare (acquisizione notizie sulla detenzione, traduzione, trascrizioni e rinvii); l'assenza volontaria all'udienza finale indebolisce la pretesa di lesione del diritto di difesa
  • È onere della difesa segnalare tempestivamente allo stato del processo l'impedimento a comparire; se lo stato detentivo non è comunicato in tempo utile e l'organo giudicante adotta misure correttive, la prova assunta può essere utilizzata
  • La mera deduzione della prescrizione nelle conclusioni scritte non è sufficiente se, alla luce degli elementi (es. recidiva speciale, atti interruttivi), il termine prescrizionale non risulta maturato; il calcolo della prescrizione deve tener conto delle circostanze ad effetto speciale
  • La recidiva reiterata infraquinquennale e altre circostanze aggravanti ad efficacia speciale incidono sul termine prescrizionale anche se nel bilanciamento delle circostanze ai fini della pena risultano neutralizzate o equivalenti
  • In casi di rinvii per emergenza (es. Covid-19) il computo dei termini può essere influenzato dalle sospensioni, ma occorre sempre verificare l'effetto complessivo di recidive e atti interruttivi prima di concludere per la prescrizione
  • Se si ritiene illegittima l'assunzione di una prova decisiva per assenza dell'imputato, è necessario dimostrare che non vi siano state alternative concrete per consentire la partecipazione (es. accesso alle trascrizioni, traduzione, rinvii) e che la prova sia stata l'unico elemento a carico

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