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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24392/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista impugnava, prima davanti al Giudice di pace e poi in appello, il provvedimento di revisione della patente emesso ai sensi dell'art. 128 CdS, adottato dopo l'azzeramento del punteggio conseguente a una serie di contravvenzioni per eccesso di velocità rilevate con autovelox. Il ricorrente deduceva che i verbali di contestazione erano stati notificati solo alla moglie, proprietaria del veicolo e all'epoca non convivente, la quale aveva poi indicato il marito quale trasgressore ex art. 126-bis, comma 2, CdS; sosteneva inoltre di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali e lamentava carenze informative nell'iter amministrativo culminato nella revisione della patente. Con il ricorso per cassazione proponeva quattro motivi: 1) mancata notifica dei verbali al reale conducente, violazione del contraddittorio e mancata chiamata in causa dell'autorità che non aveva notificato i verbali; 2) impossibilità di far valere contro il Ministero il vizio della mancata notifica dei verbali; 3) omessa considerazione dell'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine di deposito degli atti del procedimento sanzionatorio; 4) conseguente caduta del capo spese per effetto espansivo interno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contraddittorio va attivato sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, non sulle argomentazioni giuridiche usate per decidere questioni già introdotte dalle parti. Ha poi affermato che il provvedimento di revisione della patente presuppone la perdita totale dei punti e che il titolare può conoscere autonomamente le variazioni di punteggio tramite la rete telematica prevista dall'art. 126-bis, comma 3, CdS; ne consegue che la validità del provvedimento di revisione non è condizionata dalla notifica al titolare dei verbali di contestazione delle singole infrazioni. Per la stessa ragione, eventuali vizi del procedimento sanzionatorio relativo alle contravvenzioni non possono essere fatti valere contro il Ministero che ha adottato il distinto provvedimento di revisione, fondato sulla definitività degli accertamenti. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto degli altri. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 128 C.d.S.

    Il provvedimento di revisione della patente può essere adottato quando ricorre la perdita totale del punteggio e si fonda su tale presupposto.

  • art. 126-bis, comma 2, C.d.S.

    La comunicazione dell'identità del conducente alla competente autorità è richiamata come passaggio del procedimento relativo alla decurtazione dei punti.

  • art. 126-bis, comma 3, C.d.S.

    Il titolare della patente può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica indicata dalla norma.

  • art. 126-bis, comma 6, C.d.S.

    La revisione della patente è disposta mediante rinvio all'art. 128 C.d.S., sulla base della perdita totale del punteggio.

  • art. 201, comma 1, C.d.S.

    È richiamato come norma sulla notificazione dei verbali di contestazione della violazione.

  • art. 107 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per la chiamata in causa dell'autorità amministrativa che non avrebbe notificato i verbali.

  • art. 175 c.p.c.

    È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al contraddittorio processuale.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 24 Cost.

    È invocato a sostegno della dedotta impossibilità di far valere il vizio di notifica nei confronti del Ministero.

  • art. 7, commi 7, 9 e 10, d.lgs. 150/2011

    È richiamato per l'ordine di deposito in cancelleria degli atti del procedimento sanzionatorio e per le conseguenze della sua omissione.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per il preteso effetto espansivo interno sul capo relativo alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di revisione della patente basati sull'azzeramento del punteggio, la validità del provvedimento non dipende dalla notificazione al titolare dei singoli verbali di accertamento delle violazioni, se la decurtazione dei punti e il suo esito sono comunque conoscibili dal sistema previsto dalla disciplina di settore.
  • I vizi del procedimento sanzionatorio relativo alle singole contravvenzioni non possono essere fatti valere contro l'amministrazione che adotta il distinto provvedimento di revisione della patente, quando quest'ultimo presuppone la definitività degli accertamenti presupposti.
  • Il giudice viola il principio del contraddittorio solo se rileva d'ufficio una questione e non la sottopone alle parti; non ricorre invece alcuna violazione quando il thema decidendum coincide già con domande o eccezioni introdotte dalle parti e il giudice si limita a sviluppare una diversa argomentazione giuridica.
  • Le doglianze relative a un capo accessorio, come le spese di lite, restano assorbite dal rigetto dei motivi principali che sorreggono la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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