Cassazione Penale, Ordinanza n. 12950/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando la decisione solo nel trattamento sanzionatorio complessivo, aveva confermato nel resto la condanna per violenza privata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostanzialmente sostenendo che la decisione di merito fosse errata nella valutazione degli elementi probatori e che dovesse essere adottata una diversa ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo di ricorso mirasse soltanto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del reato di violenza privata, la cui configurabilità è stata confermata dal giudice di merito e non è stata messa in discussione in cassazione con censure ammissibili.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
Evocato implicitamente dalla deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione quale parametro del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una mera rilettura degli elementi di fatto e delle prove già valutati dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento probatorio.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se logica e giuridicamente corretta, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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