Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dall’insinuazione al passivo di un fallimento per crediti derivanti da rapporti di leasing e dalla successiva opposizione allo stato passivo. La curatela fallimentare, a sua volta, aveva formulato domanda riconvenzionale chiedendo di accertare la natura traslativa dei contratti di leasing e, applicando l’art. 1526 c.c., di ottenere la restituzione dei canoni pagati, detratto l’equo indennizzo per il godimento dei beni. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della banca e accolto la riconvenzionale, condannando la parte bancaria indicata in sentenza. In appello la banca aveva dedotto, tra l’altro, che il soggetto passivamente legittimato non fosse essa, ma una diversa società cui il ramo d’azienda relativo a leasing e factoring era stato conferito nel 2002; inoltre contestava la qualificazione dei contratti e il quantum della condanna. La Corte d’appello ha però ritenuto che il primo giudice avesse solo commesso un errore materiale nell’individuazione del soggetto condannato e nell’importo, e ha confermato nel resto la decisione. In cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 112, 100 e 101 c.p.c. e dell’art. 58 t.u.b., sostenendo che la domanda riconvenzionale era stata proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva, poiché i rapporti di leasing erano stati trasferiti con conferimento di ramo d’azienda a una diversa società; con un secondo motivo ha denunciato la mancata rilevazione officiosa di tale difetto di legittimazione passiva e l’omesso esame del conferimento del ramo d’azienda. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affrontato la legittimazione della banca quale mandataria; il secondo introduceva una questione nuova, non adeguatamente dedotta in appello e richiedente accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha precisato che la questione della titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso, pur essendo deducibile come mera difesa, resta soggetta alle preclusioni istruttorie e allegatorie relative ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi non risultanti dagli atti; pertanto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se richiede nuove indagini in fatto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimazione e all’interesse ad agire/contraddire; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché la questione è stata ritenuta nuova o non pertinente alla ratio.
art. 101 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo inammissibile la censura per novità e mancata attinenza alla motivazione decisoria.
art. 58 D.Lgs. n. 385/1993
Richiamato per sostenere il trasferimento dei rapporti contrattuali in blocco a seguito del conferimento del ramo d’azienda; la Corte rileva che la relativa questione non era stata adeguatamente veicolata in appello ed era dunque nuova in cassazione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per la costituzione dei successori a titolo particolare nel giudizio di appello.
art. 1526 c.c.
Richiamato dalla curatela a fondamento della domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni nei contratti di leasing ritenuti traslativi, con detrazione dell’equo indennizzo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre nullità della sentenza e violazioni processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione del fatto o una diversa eccezione senza incidere sulla motivazione effettiva della decisione.
- La deduzione del difetto di titolarità del rapporto controverso è, in linea generale, una mera difesa proponibile anche in fasi successive; tuttavia restano ferme le preclusioni già maturate per l’allegazione e la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi non risultanti dagli atti.
- Una questione che richieda nuovi accertamenti di fatto e non sia stata adeguatamente introdotta nei gradi di merito non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
- Il rilievo officioso della mancanza di titolarità del rapporto è possibile solo se la circostanza emerga dagli atti di causa; in difetto, il giudice di legittimità non può procedere a nuove indagini fattuali.
- L’errore materiale nel dispositivo o nell’individuazione formale del soggetto condannato non consente di superare, in sede di legittimità, una censura che non attacchi specificamente la motivazione sostanziale posta a base della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07499/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →