Ordinanza n. 3454/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione presso l'Ufficio Generale Infrastrutture di Roma nell'ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa, successivamente confermata in due riesami
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, nell'ambito della procedura di transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile, lo ha assegnato all'Ufficio Generale Infrastrutture di Roma. Ha contestato anche gli atti presupposti e la circolare ministeriale del 25 luglio 2023, nella parte in cui sarebbe stata interpretata come escludente qualsiasi bilanciamento tra interessi pubblici e privati nella scelta della sede e la possibilità di assegnazione presso enti centrali o periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi atti di riesame del dicembre 2025 e del maggio 2026, che avevano confermato la medesima sede per la seconda e la terza volta, nonché gli ulteriori atti connessi. In questa fase il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo l'illegittimità dell'assegnazione e dei riesami e il pregiudizio derivante dalla convocazione presso la sede per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione dell'atto avrebbe comportato la convocazione del ricorrente presso la sede assegnata per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con possibile pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l'esigenza di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito. L'ordinanza non definisce i motivi di legittimità nel merito e non formula una valutazione esplicita sul fumus boni iuris. L'udienza pubblica già fissata è stata rinviata al 23 settembre 2026 per consentire il rispetto dei termini a difesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato quale base normativa della procedura di transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
È richiamato quale disciplina attuativa della procedura di transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR; la sospensione è stata concessa in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile e all'esito del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la convocazione dell'interessato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro presso una sede contestata può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell'art. 55 c.p.a., quando l'esecuzione dell'atto rischi di consolidare la situazione prima della decisione di merito.
- Il giudice cautelare può sospendere l'esecuzione dell'atto quando, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, prevalga l'esigenza di mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio.
- La concessione della misura cautelare può essere fondata espressamente sul periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi senza anticipare la decisione definitiva sui motivi di legittimità dedotti.
- Quando la prosecuzione del giudizio richiede il rispetto dei termini a difesa, il giudice può rinviare l'udienza pubblica di merito già fissata, contestualmente alla decisione sulla domanda cautelare.
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