Cassazione Penale, Sentenza n. 21039/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (Tribunale di Teramo, confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila) per reati commessi mediante l'uso di un farmaco con effetto sonnifero per sottrarre a una persona anziana carte bancarie e postepay e prelevare denaro. I motivi di ricorso denunciavano: 1) vizio di motivazione sulla legittimità della costituzione di parte civile; 2) vizio di motivazione circa la sussistenza delle prove sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 628 c.p.; 3) vizio di motivazione circa il valore probatorio di un video "artigianale"; 4) vizio di motivazione sulla prova del reato contestato ai sensi del D.Lvo 231/2007 (richiamato e collegato alla fattispecie, ora ricondotto all'art. 493 ter c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla costituzione di parte civile, perché sollevata tardivamente e quindi preclusa ai sensi dell'art. 491 c.p.p.; ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure sulla valutazione delle prove e sul valore del video, confermando che i giudici di merito avevano fornito motivazione coerente e adeguata (anche richiamando il rinvenimento del farmaco sedativo nel veicolo del ricorrente e i fotogrammi che mostravano i movimenti attribuiti al Pelusi). La Corte ha altresì applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di rapina/tentata rapina o furto con violenza; la Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del reato fossero adeguatamente comprovati dai giudici di merito.
D.Lvo 231/2007 (richiamato art. 55 e 56, indicato come ora ricompreso nell'art. 493 ter cod. pen.)
Normativa richiamata con riferimento alle circostanze aggravanti e alle fattispecie contestate connesse all'uso di sostanze che compromettono la vittima; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova in ordine agli elementi di tale contestazione.
art. 491 cod. proc. pen.
Stabilisce il momento processuale per sollevare questioni preliminari sulla regolare costituzione delle parti; la Corte ha applicato la regola per dichiarare preclusa l'eccezione sulla costituzione di parte civile sollevata solo in fase di discussione finale.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione alla verifica della motivazione dei giudici di merito; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la rinnovata valutazione degli elementi di fatto e per respingere censure derivanti da diversa lettura dell'istruttoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità processuale e l'imposizione di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le eccezioni sulla legittimità della costituzione di parte civile devono essere sollevate immediatamente dopo il primo accertamento della regolarità delle parti; se proposte tardivamente risultano precluse.
- In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti e le prove; il sindacato è limitato alla verifica della correttezza e completezza della motivazione dei giudici di merito ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
- La valutazione del valore probatorio di elementi come video 'artigianali' o reperti materiali (es. farmaco rinvenuto nel veicolo) spetta ai giudici di merito e la loro decisione è sovente insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Per impugnazioni basate su diversa valutazione delle prove occorre dimostrare specifici vizi logici o omesse considerazioni da parte dei giudici, non il mero dissenso sulla valutazione probatoria.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per scoraggiare impugnazioni temerarie.
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