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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2445/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Due motivi: 1) violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223 legge fallimentare e vizi di motivazione relativamente all'elemento soggettivo, con la censura che Cimmino era mero amministratore di diritto/prestanome e quindi privo del dolo specifico richiesto; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Motivazione principale: le censure erano reiterative di quelle già svolte in appello e non specifiche, omettendo una critica argomentata della decisione impugnata; il primo motivo è generico e manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva rilevato la prova dell'effettiva ricezione da parte di Cimmino dei libri contabili e la loro successiva sottrazione, oltre a circostanze (trasferimento di sede in luogo inesistente, assenza di attività dopo il subentro, documentazione scomparsa) che consentivano di dedurre lo scopo di recare pregiudizio ai creditori; il secondo motivo è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha valorizzato i plurimi precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio e, in base alla discrezionalitã, ha ritenuto non applicabili le attenuanti generiche. Confermata quindi la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (pena principale anni 3 di reclusione e pene accessorie fallimentari per 5 anni) e pronunciate condanne alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176)

    Consente la requisitoria scritta e la trattazione del ricorso senza discussione orale se non richiesta; qui la requisitoria scritta del P.G. ha concluso per il rigetto e le parti non hanno chiesto discussione orale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla contribuzione di più soggetti al reato; la Corte ha ritenuto che, pur essendo stato dedotto il ruolo di prestanome, gli elementi fattuali consentivano di attribuire a Cimmino la partecipazione dolosa (ricezione e sottrazione della documentazione).

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma rilevante per le fattispecie di bancarotta; la sentenza di merito ha valorizzato la sottrazione dei libri e scritture contabili come condotta integrativa del reato previsto dalla disciplina fallimentare.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle fattispecie di bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in presenza della condotta di occultamento/sottrazione documentale e del contesto che ne evidenziava lo scopo pregiudizievole.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti comuni; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell'imputato e della valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena e l'apprezzamento delle circostanze; la Corte ha confermato che il giudice di merito può escludere le attenuanti generiche quando ritiene prevalenti elementi ostativi quali i precedenti per reati fraudolenti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi ammessi; la Corte ha applicato questo principio per ritenere il ricorso inammissibile quando le censure risultano reiterative e non specifiche.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata; mere reiterazioni di argomentazioni già respinte in grado di appello sono inammissibili.
  • La qualifica di 'prestanome' non esclude automaticamente la responsabilità penale: se esistono elementi concreti (ricezione dei documenti, sottrazione, comportamento coerente con l'occultamento della precedente gestione) il dolo può essere desunto dalle circostanze.
  • Il giudice di merito può inferire lo scopo fraudolento anche da elementi indiretti (trasferimento di sede in luogo inesistente, cessazione dell'attività, sparizione della documentazione) quando tali elementi formano un quadro logico compatto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi decisivi ostativi (es. precedenti per reati contro il patrimonio); non è obbligatorio considerare ogni elemento favorevole evocato dalla difesa, basta valutare quelli ritenuti rilevanti.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e, se non esclusa la colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • In cassazione le conclusioni del Pubblico Ministero possono influire sulla decisione ma la Corte valuta autonomamente la rilevanza formale e sostanziale delle censure proposte.

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