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Sentenza

Sentenza n. 15208/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa concessione delle più opportune misure cautelari del provvedimento del 15 ottobre 2025 con il quale Invitalia spa, Funzione Incentivi ed Innovazione ha comunicato l’esito negativo dell’istanza di contratto di sviluppo presentata dalla società ricorrente il 10 giugno precedente; di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali, con particolare riferimento alla nota del 15 settembre 2025 recante la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10bis legge n. 241/90; nonché per la condanna di Invitalia spa al risarcimento del danno che, una volta accertata l’illegittimità degli atti impugnati e pronunciato il loro annullamento, dovesse derivare dalla impossibilità per la ricorrente di ottenere il contributo a fondo perduto nella misura spettante.

Giustizia amministrativa202515440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di ammissione alle agevolazioni richieste per un contratto di sviluppo relativo alla realizzazione di un impianto industriale per la produzione di biometano, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato il 10 giugno 2025 un’istanza di contratto di sviluppo per realizzare un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile. Invitalia ne ha comunicato l’esito negativo il 15 ottobre 2025, rilevando tre ragioni ostative: il progetto riguarderebbe la produzione di energia, esclusa dalla misura e dagli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 13 del regolamento GBER; l’impiego anche di FORSU comporterebbe attività di trattamento di rifiuti urbani non ammissibile; non sarebbero stati adeguatamente dimostrati l’integrazione con la filiera chimica e i benefici durevoli per gli altri operatori. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la qualificazione energetica, sostenendo che la produzione di biometano è un’attività manifatturiera di fabbricazione di prodotti chimici secondo la classificazione ATECO e che il biometano è un prodotto chimico e vettore energetico, non energia generata o ceduta dall’impianto. Con il secondo motivo ha censurato l’esclusione fondata sull’utilizzo della FORSU, deducendo che si sarebbero potuti escludere dalle agevolazioni i soli costi di trattamento dei rifiuti. Con il terzo motivo ha lamentato difetto di istruttoria e motivazione sulla ricaduta del progetto nella filiera chimica, in particolare sui benefici per le imprese a monte. Ha inoltre prospettato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e chiesto il risarcimento del danno conseguente all’impossibilità di ottenere il contributo a fondo perduto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la nozione di filiera chimica prevista dall’Avviso non sia definita mediante codici ATECO e vada ricostruita considerando anche la funzione economica concreta dell’attività e la destinazione del prodotto. Poiché il biometano è prodotto per la sua funzione di combustibile e vettore energetico destinato ai consumi energetici, la produzione del combustibile ricade nel settore energetico anche se la generazione di energia avviene soltanto successivamente, con la combustione da parte dell’utilizzatore. La classificazione ATECO invocata dalla società non è dirimente: nel d.m. 9 dicembre 2014 i codici delimitano specificamente i settori esclusi, mentre il d.m. 6 novembre 2024 individua le filiere strategiche senza rinviarvi. La lettura è stata ritenuta coerente con gli artt. 13 e 41 del regolamento GBER, con la disciplina specifica degli aiuti alla produzione di biocarburanti, con gli elementi interpretativi della Commissione europea e con la collocazione del biometano nella linea energetica della Missione 2 del PNRR, distinta dalla misura industriale della Missione 1. Il TAR ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando un’incertezza unionale rilevante. Ha inoltre giudicato la valutazione dell’amministrazione coerente con l’Avviso e con la misura, senza travalicamento della discrezionalità tecnica. Il secondo e il terzo motivo non sono stati esaminati nel merito perché la prima ragione ostativa, autonoma e sufficiente, sorregge da sola il diniego. La domanda risarcitoria non è stata accolta, essendo stato respinto il ricorso e non risultando accertata l’illegittimità degli atti. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.m. 6 novembre 2024

    L’Avviso, infatti, non individua la “filiera chimica” mediante un elenco di codici di attività economica, né ne definisce i confini attraverso un criterio meramente classificatorio.

    Il requisito della riconducibilità a una filiera strategica non si determina esclusivamente in base ai codici ATECO: occorre valutare l’oggetto dell’intervento e la funzione economica concretamente svolta.

  • art. 2, comma 2, lett. h), d.m. 6 novembre 2024

    Ne consegue che la sola riconducibilità dell’attività ad una determinata voce ATECO non può assumere carattere dirimente, dovendo essere considerata anche la funzione economica concretamente assolta dall’attività nell’ambito della filiera strategica individuata nell’Avviso.

    La menzione della filiera chimica nell’Avviso non comporta l’automatica inclusione di ogni attività classificata come manifatturiera o chimica; rileva la funzione economica dell’attività nella filiera.

  • art. 13 regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)

    L’art. 13 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) esclude, infatti, dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale - tra i quali rientra pacificamente la misura in esame - gli aiuti destinati, tra l’altro, alla “produzione e distribuzione di energia e alle infrastrutture energetiche”, mentre il medesimo regolamento detta una disciplina specifica per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di biocarburanti.

    La produzione di biocarburanti si colloca nell’ambito energetico e non rientra negli aiuti a finalità regionale esclusi dall’art. 13; la materia è soggetta alla disciplina specifica del GBER.

  • art. 41 regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)

    In particolare, l’art. 41 contempla espressamente gli aiuti agli investimenti per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, dettando condizioni specifiche per gli investimenti destinati alla produzione di biocarburanti.

    La previsione specifica degli investimenti per biocarburanti conferma che la loro produzione è trattata come attività del settore energetico, anche quando il prodotto è un vettore utilizzato per generare energia in una fase successiva.

  • art. 14, comma 6, d.m. 9 dicembre 2014

    Tale disposizione attribuisce, infatti, ai codici ATECO una specifica funzione di delimitazione dell’ambito oggettivo dei contratti di sviluppo, individuando in via generale i settori economici esclusi dalle agevolazioni.

    Il riferimento ai codici ATECO nel d.m. 9 dicembre 2014 ha una funzione tipizzante per delimitare l’ambito dei contratti di sviluppo; tale tecnica non può essere automaticamente trasferita all’Avviso del 2024, che individua le filiere senza rinvio ai codici.

Massime di principio

  • Quando un avviso di agevolazione individua le filiere strategiche senza rinviare ai codici ATECO, la riconducibilità di un progetto a una filiera non può dipendere dalla sola classificazione formale dell’attività: devono essere valutati l’oggetto dell’intervento, la destinazione del prodotto e la funzione economica concretamente svolta nel processo produttivo.
  • La produzione di biometano destinato a essere utilizzato come combustibile rientra nel settore energetico, anche se l’energia elettrica o termica viene generata soltanto in un momento successivo mediante combustione del biometano.
  • La disciplina specifica del GBER per gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile e di biocarburanti conferma la collocazione di tali attività nel settore energetico; la loro qualificazione come attività manifatturiere o la loro finalità ambientale non ne determina, da sola, l’inclusione in una misura destinata a filiere industriali diverse.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, la conferma della legittimità anche di una sola ragione sufficiente a sorreggerlo consente di respingere il ricorso senza esaminare le ulteriori censure rivolte contro le altre ragioni.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle imprese
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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