Ordinanza n. 136/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Capo del I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri prot. n. 126655/2026 del 22 aprile 2026 (notificato il 29 aprile 2026) di rigetto della istanza di transito presentata dalla ricorrente al fine di ottenere il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare, nonché di ogni atto presupposto e connesso tra cui, per quanto occorra: la nota del Comando Generale - I Reparto, Ufficio Pe.I.S.A.F., prot. n. 0074577/2026 - 1225/Ord. in data 6 marzo 2026, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il parere contrario dell'Ufficio Navale del Comando Generale, foglio n. 59365/1225 del 24 febbraio 2026, i pareri contrari espressi dalla linea gerarchica dell'Ispettore, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al transito dal contingente ordinario al contingente di mare del Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di Nocchiere, subordinatamente al superamento dell'esperimento marinaresco e al conseguimento della specializzazione, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione dei provvedimenti necessari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di transito dal contingente ordinario al contingente di mare del Corpo della Guardia di Finanza, connesso al mancato accoglimento delle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Capo del I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ha respinto la richiesta di transito dal contingente ordinario a quello di mare, quale Nocchiere, subordinatamente al superamento dell'esperimento marinaresco e al conseguimento della specializzazione. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, il parere contrario dell'Ufficio Navale e i pareri contrari della linea gerarchica. La censura esaminata in sede cautelare riguarda il difetto di motivazione del diniego: l'Amministrazione, pur non essendo tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione, avrebbe omesso di rendere comprensibili le ragioni del mancato accoglimento delle specifiche osservazioni presentate dalla ricorrente, limitandosi a una motivazione sommaria e non adeguatamente individualizzata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso fosse suscettibile di accoglimento. Ha rilevato che l'art. 10-bis l. 241/1990 impone, quando l'istante presenti osservazioni sui motivi ostativi, di dare conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento. Pur non occorrendo una replica analitica a ogni singola deduzione, la motivazione deve rendere percepibili le ragioni del rigetto e non può ridursi a formule stereotipate o di mero stile. Poiché la motivazione del diniego non consentiva di comprendere perché fossero state disattese le specifiche argomentazioni della ricorrente, il Collegio ha accolto la tutela cautelare ai fini del riesame, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato e ordinando all'Amministrazione di riesaminare la posizione. È stata fissata l'udienza pubblica del 10 febbraio 2027 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
Quando l'interessato presenta osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, il provvedimento finale di diniego deve esplicitare le ragioni del loro mancato accoglimento; non è sufficiente una motivazione stereotipata o meramente formale.
art. 6 l. 15/2005
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva dell'art. 10-bis l. 241/1990.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può sospendere un diniego amministrativo quando la motivazione non consenta di comprendere le ragioni per cui l'amministrazione ha disatteso le specifiche osservazioni presentate dall'istante ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- L'obbligo di motivazione ex art. 10-bis l. 241/1990 non richiede la confutazione analitica di ogni singola argomentazione difensiva, ma impone comunque l'esplicitazione percepibile delle ragioni sostanziali del mancato accoglimento delle osservazioni.
- La motivazione del provvedimento finale adottato dopo il preavviso di rigetto non può limitarsi a formule stereotipate o di mero stile, dovendo confrontarsi, almeno nei profili essenziali, con le specifiche deduzioni dell'interessato.
- La sospensione cautelare può essere disposta ai fini del riesame quando il vizio motivazionale rilevato rende necessario un nuovo esercizio del potere amministrativo, senza che il giudice attribuisca direttamente al privato il bene della vita richiesto.
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