Cassazione Civile, Ordinanza n. 16795/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IMU per omesso versamento relativo all’anno 2014, con irrogazione di sanzioni, emesso in relazione a due immobili siti in Campobasso: un immobile in Via degli Orefici (categoria C/1) e un immobile in Via Monforte (categoria A/2). La contribuente, usufruttuaria degli immobili, aveva chiesto l’esenzione IMU per l’immobile di Via Monforte sostenendo che fosse abitazione principale, poiché vi risiedeva anagraficamente e vi dimorava abitualmente insieme al figlio disabile; a supporto aveva prodotto documentazione sulle utenze domestiche. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello, riconoscendo l’esenzione per l’immobile di Via Monforte e confermando invece l’IMU dovuta per l’immobile di Via degli Orefici, ritenuto non pertinenza dell’abitazione principale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la contribuente non avesse mai avuto residenza presso l’immobile di Via Monforte, ma in altro indirizzo nel Comune; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, censurando l’erronea applicazione dell’esenzione in assenza del requisito della residenza anagrafica nell’unità immobiliare agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che, ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, occorre la coesistenza di due requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile. Ha quindi rilevato che la mancata valutazione della documentazione indicata dal Comune integrava un omesso esame di un fatto/documento decisivo, perché tale documentazione era idonea a infirmare il presupposto della residenza nell’immobile agevolato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale richiede la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare nell’immobile.
L. n. 214 del 2011
Ha convertito il d.l. n. 201 del 2011, norma richiamata come base del regime IMU sull’abitazione principale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti allegati.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione della norma sull’esenzione IMU.
Corte cost. n. 209 del 2022
Richiamata per ribadire che, anche dopo l’intervento correttivo, l’agevolazione richiede il duplice requisito di residenza anagrafica e dimora abituale.
Massime di principio
- In tema di IMU, l’esenzione per abitazione principale presuppone cumulativamente la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’unità immobiliare, non essendo sufficiente la sola dimora abituale.
- Il beneficio IMU spetta solo dalla data in cui il contribuente trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile in cui dimora abitualmente.
- Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione solo se il documento ignorato è idoneo a sovvertire con certezza l’esito del giudizio di merito, privando di fondamento la ratio decidendi.
- La valutazione dell’agevolazione fiscale deve essere ancorata alla verifica rigorosa dei presupposti normativi, senza sostituire il requisito della residenza con quello, autonomo, della mera dimora abituale.
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