Ordinanza n. 94/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) Del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n.415 del 15/10/2025 a firma del Dirigente Ufficio Territoriale per le espropriazioni di Italfer spa, mediante il quale si è disposta l'occupazione d'urgenza dei fondi di proprietà dei ricorrenti nel Comune di Maddaloni, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR 327/2001, necessarie alla realizzazione dei lavori “ delle opere sostitutive del PL al km 225+686 della linea ferroviarie Cassino- Napoli in Comune di Maddaloni mediante la realizzazione di un sottovia carrabile al km 225+787 con viabilità di collegamento” Atti presupposti e consequenziali: 1) avviso di immissione in possesso della Italfer spa del 16/10/2025 per il giorno 10/11/2025: 2) comunicazione della Italfer spa del 29/9/2025 di approvazione del progetto definitivo; 3) relazione del referente di progetto allegata alla Delibera di RFI spa n.110 del 2/9/2025; 4) delibera RFI spa n.110 del 2/9/2025 di approvazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo unitamente alla relazione del Project Manager portafoglio Sud dell' 1/9/2025 sconosciuta in quanto solo richiamata; 5) Ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti 1) avviso di immissione in possesso della Italfer spa del 24/11/2025 per il giorno 18/12/2025: 2) relazione del referente di progetto del 13/11/2025 e 14/11/2025 allegata alla Delibera di RFI spa n.152 del 14/11/2025; 3) delibera RFI spa n.152 del 14/11/2025 di integrazione della dichiarazione di pubblica utilità emessa con Delibera n.110/2025 con conferma della pubblica utilità del progetto definitivo; 4) Ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e atti connessi relativi alla realizzazione di un sottovia carrabile e della viabilità di collegamento nel Comune di Maddaloni
Esito
Favorevole al resistente (ente ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto di occupazione d'urgenza adottato ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, nonché gli avvisi di immissione in possesso, gli atti di approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità. Con motivi aggiunti hanno impugnato un ulteriore avviso di immissione in possesso e la delibera con cui Rete Ferroviaria Italiana ha integrato e confermato la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella precedente delibera. La prima censura aggiunta contestava l'utilizzo della convalida ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990: secondo i ricorrenti, l'amministrazione avrebbe dovuto annullare in autotutela la precedente delibera e adottare un nuovo provvedimento con efficacia ex nunc. La seconda censura riguardava le scelte progettuali relative alla localizzazione del sottovia, ai bracci di collegamento e alle quote altimetriche, deducendone l'illegittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficiente fumus boni iuris e, quanto al periculum, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera, destinata a sopprimere un passaggio a livello e a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria. In relazione alla prima censura, il Collegio ha ritenuto prima facie legittima la delibera n. 152/2025 quale provvedimento di convalida, poiché il vizio dedotto appariva limitato alla mancata trascrizione delle controdeduzioni alle osservazioni, riconducibile a un errore materiale e non incidente sulla sostanza della funzione amministrativa. L'amministrazione aveva dichiarato che le osservazioni erano state esaminate prima dell'adozione della delibera originaria; tale ricostruzione non risultava smentita e trovava riscontro nel contenuto delle controdeduzioni, che presupponevano un previo esame tecnico del progetto. Quanto alla seconda censura, le scelte progettuali sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non sono apparse, in sede cautelare, manifestamente irragionevoli, travisate o viziate da difetto di istruttoria, alla luce delle motivazioni relative al franco verticale minimo, alle pendenze di norma, all'interferenza con una condotta fognaria e all'accessibilità dei fondi. Il TAR ha inoltre valorizzato il termine perentorio di tre mesi per l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza, in scadenza il 15 gennaio 2026, e il fatto che una particella occupanda insistesse sul corpo centrale dell'opera, sicché la sospensione avrebbe potuto imporre il rinnovo integrale del procedimento e impedire l'avvio dei lavori. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.500 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Norme richiamate
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 22-bis, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 per l’esecuzione del decreto di occupazione di urgenza
Il termine per l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza è stato considerato perentorio; la sua scadenza, in caso di sospensione, avrebbe comportato la necessità di rinnovare integralmente il procedimento.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
se la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell’atto e non della funzione
La convalida è ammissibile quando il vizio riguarda esclusivamente il piano formale-motivazionale e non incide sulla sostanza della funzione amministrativa, consentendo di integrare la giustificazione dell'atto sulla base delle medesime risultanze procedimentali.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento comparativo degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento annullabile ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990 è ammissibile quando il vizio riguarda un'insufficienza formale della motivazione o un non corretto riepilogo della decisione, purché non incida sulla sostanza della funzione amministrativa esercitata e l'amministrazione si basi sulle medesime risultanze procedimentali.
- Le scelte progettuali dell'amministrazione, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo entro i limiti della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria; in sede cautelare non possono essere sostituite da una diversa valutazione tecnica del giudice in assenza di tali vizi.
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora deve essere valutato mediante comparazione tra il pregiudizio allegato dal privato e l'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'opera, tenendo conto anche delle conseguenze irreversibili o difficilmente reversibili derivanti dalla sospensione.
- La perentorietà del termine per l'esecuzione di un decreto di occupazione d'urgenza e il rischio che la sospensione ne determini la scadenza, imponendo il rinnovo del procedimento e impedendo l'avvio dell'opera, costituiscono elementi rilevanti nel bilanciamento cautelare degli interessi.
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