Cassazione Penale, Sentenza n. 16664/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione e, rilevato che il fatto era commesso il 11/10/2017, ha constatato la prescrizione del reato. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Medda era stato condannato dal Tribunale di Cagliari a 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello di 45 cm. Con il ricorso per cassazione la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero manifestamente infondate, segnalando una motivazione apparente del Tribunale sulla non applicabilità dell'art. 131-bis (le ragioni della esclusione coincidevano con elementi di fatto quali tempo, luogo, dimensioni dell'arma e assenza di spiegazioni dell'imputato).
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 4
Norma richiamata come fondamento del reato contestato (porto di arma impropria/strumento atto ad offendere); la condanna del Tribunale è stata fondata su tale articolo in relazione al possesso del manganello.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità invocata dalla difesa; il Tribunale aveva ritenuto la causa non applicabile in base agli elementi di fatto (assenza di giustificazione per tempo/luogo/dimensioni e mancanza di spiegazioni), motivo che la Cassazione ha ritenuto meritevole di esame, benché non sia stata decisiva perché la pronuncia si è risolta per prescrizione.
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a)
Norma che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio quando il reato è estinto; applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (De Luca; Bracale)
Sez. U, n. 32 del 22/01/2000 (De Luca); Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Richiamate per il principio secondo cui la Corte può rilevare d'ufficio una causa di non punibilità solo se il ricorso non è inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e dunque non esclusa la possibilità di esaminare tale questione.
Massime di principio
- Se il reato è ormai prescritto al momento della decisione di Cassazione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. va valutata alla luce degli elementi di fatto (tempo, luogo, natura e dimensioni dell'arma, spiegazioni dell'imputato); una motivazione apparente del giudice di merito su questo punto può rendere non manifestamente infondato il ricorso in cassazione.
- La Corte di Cassazione può esaminare, anche d'ufficio, questioni di non punibilità solo se il ricorso non è inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
- In casi che riguardano il porto di strumenti atti ad offendere, è determinante la valutazione congiunta delle circostanze di tempo e luogo, delle dimensioni dello strumento e delle eventuali giustificazioni fornite dall'imputato.
- Prima di proseguire con ulteriori fasi processuali o impugnazioni conviene sempre verificare lo stato di prescrizione del reato, perché la prescrizione può estinguere il reato anche se permangono questioni sostanziali relative alla responsabilità o a cause di non punibilità.
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