Sentenza n. 6590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di non conferma del magistrato nell'incarico direttivo di procuratore della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (magistrato appellato)
Prevale il privato
La controversia
Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva negato la conferma del magistrato nell'incarico direttivo al termine del primo quadriennio, ritenendo carenti le imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio. La valutazione si fondava su due gruppi di condotte: l'inserimento in un fascicolo d'indagine di un'annotazione di polizia giudiziaria ritenuta falsa o comunque anomala e il compimento di atti diretti a screditare colleghi della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con conseguente contrasto tra uffici requirenti e rilevanza mediatica. Il TAR aveva annullato la delibera, valorizzando l'assoluzione penale successivamente intervenuta quanto al primo fatto e ritenendo generica e non adeguatamente dimostrata la seconda contestazione. Il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno appellato la sentenza deducendo, in sintesi, la violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell'organo di autogoverno, l'erronea rilevanza attribuita all'assoluzione sopravvenuta, il travisamento della delibera, la mancata considerazione della possibilità che l'annotazione fosse stata inserita per negligenza e la pari rilevanza delle due condotte poste a fondamento della non conferma. L'appello ha inoltre contestato la valutazione del TAR sulla genericità della seconda condotta, senza tuttavia censurare specificamente il rilievo relativo all'assenza di una ripercussione professionale ai danni dei magistrati coinvolti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto, in astratto, che il procedimento di conferma nell'incarico direttivo è autonomo rispetto ai procedimenti penali e disciplinari e che il CSM dispone di un'ampia discrezionalità valutativa; tuttavia, tale autonomia non consente di fondare la valutazione su fatti la cui esistenza sia stata smentita o non confermata nella sede competente. L'assoluzione penale intervenuta successivamente non è stata considerata come automatica rivalutazione del merito, ma come accertamento che ha privato la delibera del necessario presupposto fattuale quanto alla contestata falsità dell'annotazione di polizia giudiziaria. Il giudice ha precisato che, scegliendo di non sospendere facoltativamente il procedimento di conferma ai sensi dell'art. 87-bis del testo unico della dirigenza giudiziaria, il CSM assume il rischio di una successiva divergenza rispetto agli accertamenti penali o disciplinari; tale rischio non può ricadere sull'interessato e deve essere risolto in coerenza con il principio di buon andamento e con l'esigenza di non contraddizione dell'ordinamento. Quanto alla seconda contestazione, il Consiglio di Stato ha corretto la qualificazione del TAR, riconoscendo che essa aveva rilievo pari a quello dei fatti di rilievo penale. Ha però rilevato che la delibera non indicava il contenuto degli esposti e della relazione, non specificava la concreta rilevanza mediatica dei fatti e non aveva esaminato le puntuali deduzioni difensive del magistrato, che aveva negato le condotte contestate e fornito una diversa ricostruzione delle interlocuzioni con il procuratore generale. La delibera risultava pertanto generica, apodittica e carente di motivazione e istruttoria. È stata confermata la condanna del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, in solido, al pagamento di 5.000 euro per spese di causa, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 160/2006
Disciplina la conferma dei magistrati ordinari negli incarichi direttivi al termine del primo quadriennio.
art. 87-bis del testo unico della dirigenza giudiziaria
laddove la valutazione (…) dipenda esclusivamente dall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale
Consente la sospensione facoltativa del procedimento di conferma quando la valutazione dipenda esclusivamente dall'accertamento di fatti oggetto di procedimenti penali o disciplinari. La mancata sospensione è legittima, ma espone l'organo al rischio di una successiva divergenza rispetto agli accertamenti svolti nelle sedi competenti.
art. 105 Cost.
Riconosce il rilievo costituzionale della funzione di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura e fonda l'autonomia della sua valutazione, pur entro i limiti derivanti dall'esistenza dei fatti posti a base della decisione.
art. 97, comma 2, Cost.
Il principio di buon andamento impone coerenza e non contraddizione tra le diverse manifestazioni dell'esercizio del potere pubblico, anche quando siano esercitate da organi dotati di autonomia valutativa.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Impone all'appellante di formulare specifiche censure contro le statuizioni della sentenza di primo grado; l'omessa impugnazione specifica del rilievo sulla genericità della contestazione impedisce di rimetterlo in discussione.
art. 530, comma 2, c.p.p.
La sentenza penale di assoluzione richiamata nel giudizio, pronunciata per non avere commesso il fatto, ha escluso il presupposto fattuale della valutazione amministrativa fondata sull'inserimento dell'annotazione di polizia giudiziaria.
Massime di principio
- L'autonomia e la discrezionalità dell'organo di autogoverno nella valutazione dei magistrati ai fini della conferma in un incarico direttivo non consentono di fondare la decisione su fatti la cui esistenza sia stata smentita o non confermata dall'accertamento penale o disciplinare competente.
- Quando l'amministrazione decide di non sospendere un procedimento valutativo autonomo nonostante la contemporanea pendenza di procedimenti penali o disciplinari aventi ad oggetto i medesimi fatti, essa assume il rischio di una successiva divergenza tra la propria decisione e gli accertamenti compiuti nelle altre sedi; tale rischio non può essere posto a carico dell'interessato.
- L'accertamento sopravvenuto relativo all'inesistenza dei fatti posti a fondamento di una valutazione amministrativa non comporta una sostituzione del giudice nell'esercizio della discrezionalità, ma incide sulla legittimità della decisione perché ne priva il necessario presupposto materiale.
- Una contestazione rilevante ai fini della valutazione di inidoneità a un incarico direttivo deve essere specifica e adeguatamente circostanziata; il richiamo generico a esposti, relazioni o alla rilevanza mediatica dei fatti non è sufficiente a sostenere una decisione negativa.
- L'amministrazione deve esaminare le puntuali deduzioni difensive dell'interessato e confrontarsi con esse nella motivazione; la loro omissione, associata a una ricostruzione apodittica dei fatti contestati, determina un deficit di motivazione e di istruttoria.
- In appello, la parte deve censurare in modo specifico ciascuna autonoma ragione posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'annullamento; la mancata contestazione di una statuizione decisiva rende tale statuizione non utilmente rimettibile in discussione.
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